Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4670 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4670 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6616-2022 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
R.G.N. 6616/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/01/2026
giurisdizione Cartelle esattoriali per omesso pagamento dei contributi. Prescrizione del credito.
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 539 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il 28 ottobre 2021 (R.G.N. 68/2021).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto dalla signora NOME COGNOME contro la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede e ha dunque rigettato l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘appellante contro l’intimazione di pagamento 05420199004076246000, notificata il 30 novembre 2019, e contro le sottese cartelle di pagamento, recanti i numeri 0542005002231006900 e 05420060013833308000 e notificate, rispettivamente, il 12 gennaio 2006 e il 17 marzo 2009.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale argomenta che, per gli stessi crediti dedotti in giudizio, l’appellante ha ricevuto rituale intimazione di pagamento il 24 giugno 2015 e non ha proposto tempestiva opposizione nel termine di quaranta giorni: ne derivano la «irretrattabilità e definitività RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva iscritta a ruolo» (pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello). Nessuna prescrizione, per contro, è maturata da giugno 2015 fino a novembre 2019, data RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa successiva intimazione di pagamento.
-La signora NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello e formula otto motivi, illustrati da memoria in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE conferisce procura.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e imputa alla Corte di merito di avere erroneamente qualificato le domande proposte, omettendo così di pronunciare sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione del credito contributivo dedotto in causa, in relazione tanto a fatti estintivi anteriori alla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle del 2006 e del 2009 quanto a fatti successivi, «maturati dalla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle alla prima intimazione di pagamento del 2015» (pagina 9 del ricorso per cassazione).
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce «violazione quanto meno falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e principi in tema di prescrizione» e censura la sentenza d’appello per aver negato il compimento RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale nel «periodo intercorso dalla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle del 2006-2009 sino alla notifica RAGIONE_SOCIALEa prima intimazione del 2015» (pagina 11 del ricorso per cassazione), intimazione che non potrebbe produrre alcun effetto interruttivo di una prescrizione già maturata.
3. -Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione maturata dalla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle del 2006 e del 2009 sino alla notifica RAGIONE_SOCIALEa prima intimazione di pagamento del 2015.
4. -Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta «violazione quanto meno falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in tema di legittimazione passiva» e «motivazione apparente illogica e contraddittoria» in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di carenza di legittimazione passiva per i debiti iscritti a ruolo dopo l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società, profilo che rappresenterebbe una mera difesa e potrebbe essere utilmente dedotto «in ogni fase e grado di lite» (pagina 14 del ricorso per cassazione).
5. -Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta «violazione quanto meno falsa applicazione art. 25 d.lgs. 46/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 d.P.R. 602/1973» e «motivazione apparente, illogica e contraddittoria» sul rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo, iscrizione che deve avvenire entro il 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo al termine fissato per il versamento, termine infruttuosamente decorso.
6. -Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente censura l’omessa pronuncia sulla nullità e/o sull’irritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle del 2006 e del 2009, notificazione effettuata «a mani, rispettivamente, del cognato non convivente e RAGIONE_SOCIALEa madre anch’essa non convivente» (pagina 17 del ricorso per cassazione), senza informare la destinataria di tale consegna con apposita raccomandata.
7. -Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in quanto non rispondente agli atti processuali, stigmatizzando la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, in quanto «eccessiva» e del tutto avulsa dalla considerazione «RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEa controversia insorta a distanza di oltre quindici anni dall’epoca RAGIONE_SOCIALE‘asserito credito contributivo nonché RAGIONE_SOCIALEa totale insussistenza di detto credito» (pagine 18 e 19 del ricorso per cassazione), aspetti che avrebbero dovuto condurre alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
8. -Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul presupposto che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni di legge, avendo la Corte di merito motivato diversamente rispetto al giudice di prime cure.
9. -In prossimità RAGIONE_SOCIALEa trattazione camerale, la parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 82 a 101, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo Stato per l ‘ anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) e di essersi impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti.
L’istanza è stata presa in carico da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
10. -Può essere accolta la richiesta di rinvio RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso, formulata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, al fine di verificare l’effettivo perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa definizione, in ossequio alle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 87, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 199 del 2025.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, al fine di verificare l’effettivo perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa definizione richiesta dalla parte ricorrente, in ossequio alle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 87, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 29 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME