Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30235 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30235 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 33301 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1320/2018 della Corte d’Appello di Genova, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato la ‘RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Genova il RAGIONE_SOCIALE di Genova.
Premetteva che fruiva della concessione demaniale marittima n. 25/2007, in forza della quale gestiva in Genova uno stabilimento balneare ad uso pubblico comprensivo pur di fabbricati di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Premetteva che il canone concessorio, inizialmente quantifica to nell’importo annuo di euro 3.702,24, era stato poi in dipendenza degli aggiornamenti ISTAT computato nella somma di euro 4.061,16.
Indi esponeva che l’ente convenuto le aveva comunicato con missiva del 14.1.2008 che il canone concessorio era stato determinato nel maggior importo di euro 46.755,21, oltre al l’imposta regionale del 10%, per l’anno 2007 e con missiva del l’ 11.3.2008 che il canone concessorio era stato determinato nel maggior importo di euro 46.816,37, oltre al l’imposta regionale del 10%, per l’anno 2008.
Esponeva altresì che aveva comunque provveduto a versare, previa applicazione dell’aumento ISTAT, la somma di euro 4.611,16, oltre al l’imposta regionale, quale canone per il 2007 e la somma di euro 4.636,61, oltre al l’imposta regionale, quale canone per il 200 8.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi che era tenuta al pagamento dei canoni per gli anni 2007 e 2008 nell’ammontare già corrisposto.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE di Genova.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE , chiamata in causa dal RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 1554/2013 il tribunale rigettava la domanda.
La ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE di Genova.
Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso del giudizio l’appellante allegava documentazione comprovante l’avvenuto versamento di somme idonee -assumeva -ai fini della definizione del procedimento giudiziario ai sensi dei commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, commi contemplanti, allo scopo, appunto, della definizione dei procedimenti pendenti, la corresponsione, in un unico importo, del 30% delle somme dovute (cfr. sentenza d’appello, pag. 3) .
Gli appellati eccepiv ano l’insufficienza delle somme corrisposte, siccome la somma dovuta nella misura del 30% era da calcolare sulla differenza tra quanto preteso dall’Amministrazione e quanto reputato dovuto dall’appellante , a prescindere dagli importi già versati (cfr. sentenza d’appello, pag. 3) .
Con sentenza n. 1320/2018 la Corte d’Appello di Genova dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta definizione del procedimento ai sensi dei commi 732 e 733 dell’art. 1 della sopravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013 e compensava le spese del doppio grado.
Reputava la Corte di Genova – conformemente a quanto opinato dal T.A.R. Salerno con la pronuncia n. 140/2017 – che la percentuale del 30% era da computare non già sulla differenza tra quanto preteso dall ‘Amministrazione e quanto già versato dall’amministrato bensì sulle somme dovute , cioè sull’importo ab origine preteso dalla P.A. (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Reputava in particolare – la corte che l’opposta interpretazione non solo risultava in contrasto con la lettera della legge (‘(…) pari al 30 per cento delle somme dovute’) , ma avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato i concessionari che nulla avevano versato, per i quali sarebbe stato sufficiente, ai fini della definizione della controversia, corrispondere il 30% di quanto ex adverso preteso (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Avverso tale sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
L a ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013 nonché l’erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Deduce che la corretta interpretazione dei commi 732 e 733 dell’art. 1 cit. avrebbe dovuto indurre la Corte di Genova a ritenere che il 30% va computato sulle somme in contestazione e dunque sulla differenza tra quanto richiesto dall’Amministrazione e qu anto corrisposto (cfr. ricorso, pag. 3) .
Deduce che l’ opposta interpretazione importa che il concessionario computa a proprio favore, allo scopo della definizione agevolata, somme che tuttavia ha versato ad altro titolo, ossia ai fini del pagamento del canone.
Con la memoria depositata la controricorrente ha dato atto delle circostanze che seguono.
In primo luogo, che nella pendenza del presente giudizio è stato emanato il dec. leg. n. 104/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 126/2020, il cui art. 100, 7° co., così dispone:
‘al
In secondo luogo, che con nota del 23.9.2021, protocollo n. 335472, il RAGIONE_SOCIALE di Genova ha comunicato ad essa controricorrente e, per conoscenza, all’RAGIONE_SOCIALE, che , a seguito della proposizione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 100 del de c. leg. n. 104/2020, l’importo da versare entro la data del 30.9.2021 sarebbe stato pari ad euro 2.529,65 per l’anno 2007 e ad euro 2.792,16 per l’anno 2008.
In terzo luogo, che essa controricorrente ha provveduto al versamento degli importi anzidetti con modelli ‘F24’ all’uopo allegati alla memoria in data 24.9.2021.
12. La controricorrente quindi ha -con la memoria – chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; in subordine, dichiararsi l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità ovvero rigettarsi l’avverso ricorso.
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE non ha depositato memoria e comunque nulla ha addotto in merito alle surriferite circostanze.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
14. L ‘inciso ‘
figurante alle lett. a) e b) del 7° co. del (sopravvenuto) art. 100 cit. -esplicante valenza in relazione, è il caso di specie, a qualifica come corretta e condivisibile l’interpretazione recepita dalla Corte di Genova e smentisce gli assunti veicolati dall’esperito motivo di ricorso.
In ogni caso, va dato atto del sopravvenuto il difetto di interesse dell’RAGIONE_SOCIALE alla spiegata impugnazione.
Al riguardo è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte a tenor della quale deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l ‘ impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l ‘ ha esperita, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745) .
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso si correla ad una ragione sopravvenuta nella pendenza del presente giudizio; il che giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
N on sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.
In tal senso rileva l’insegnamento n. 9938 dell’8.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte , ove in motivazione si precisa che è ‘principio generale dell’assetto tributario che lo RAGIONE_SOCIALE e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo RAGIONE_SOCIALE verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge’.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte