Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15369-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1239/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2024 R.G.N. 1902/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/11/2025
CC
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’ Appello di Roma n. 1239/2024, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado che, revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto spettanze richieste da NOME COGNOME a titolo di TFR (in considerazione dell’acconto versato nelle more dalla società, pari a € 2.831,60), aveva rideterminato la somma a tale titolo dovuta in € 33.372,89, oltre accessori .
Ha resistito con controricorso il lavoratore.
La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., per manifesta infondatezza del motivo.
Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato due memorie ; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza .
Ragioni della decisione
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto corretta la decurtazione dell’importo netto (acconto) da quello lordo (TFR), è infondato.
Dalla parte motiva della decisione impugnata si ricava che la somma detratta in acconto è stata considerata dalla Corte d’Appello come riferita ‘al netto’, e che il giudice di seconde cure ha rilevato che il datore di lavoro non aveva dedotto né dimostrato di avere operato sulla somma concretamente
corrisposta in acconto le ritenute fiscali e previdenziali dimostrando, anzi, di ignorarne il relativo ammontare.
3. In tale contesto, la pretesa della società ricorrente di rideterminazione ‘al lordo’ dell’acconto versato, con detrazione del relativo importo sull’ammontare del complessivo TFR dovuto calcolato al lordo, non è accoglibile.
4. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. Tuttavia, i problemi connessi con la detrazione di somme per i titoli suindicati riguardano il diverso e successivo momento dei pagamenti dei crediti medesimi (Cass. n. 18584/2008). Trova quindi applicazione il principio, correttamente evocato nella sentenza impugnata, secondo il quale, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte (cfr. Cass. nn. 18584/2008 cit., 6337/2003, 9198/2000, 13735/1992, 18044/2015, 21010/2013, richiamate nella proposta ex art. 380-bis c.p.c.)
5. Ora, nel caso in esame si tratta di pagamento di acconto (in quota limitata) sul debito retributivo per TFR complessivo; è stato, pertanto, detratto quanto pagato, appunto, a titolo di acconto al netto; sarebbe stato detratto al lordo ove il debitore avesse provveduto al versamento delle imposte corrispondenti.
6. In ogni caso, la determinazione del credito lordo e netto del lavoratore, detratto quanto versato dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, potrà essere agevolmente effettuata
in sede di saldo, in rapporto all’importo complessivo dovuto, sicché neppure si comprende quale danno abbia subito il debitore dall’operazione aritmetica di detrazione dell’acconto versato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, revocato nel suo ammontare originario.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratasi antistataria.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380bis c.p.c. (cfr . Cass. S.U. n. 10955/2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. S.U. n. 36069/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte della somma di € 1.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 5 novembre
2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME