Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3905  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), sedente in RAGIONE_SOCIALE (AQ), alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore , Dott.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali ai numeri di telefax NUMERO_TELEFONO e NUMERO_TELEFONO e/o agli indirizzi di posta certificata EMAIL e EMAIL, in virtù di proRAGIONE_SOCIALE unita al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.l. E COD. FISC. P_IVA ), già RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante pro tempore, Direttore Generale Prof. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: RNC
CODICE_FISCALE– PEC: EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO  sito  in  Roma,  INDIRIZZO  (Fax:  NUMERO_TELEFONO), giusta proRAGIONE_SOCIALE stesa in calce al controricorso rilasciata in forza RAGIONE_SOCIALEa Deliberazione del medesimo Direttore Generale n. 1928 del 24 novembre 2021.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n° 1155 depositata il 21 luglio 2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  6  febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Ingiunta di pagare alla RAGIONE_SOCIALE euro 74.374,53 per prestazioni eseguite negli anni 2006 e 2007 in favore di pazienti appartenenti alla allora (prima RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta unificazione) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in forza di un contratto sottoscritto il 14 marzo 2005, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, facendo osservare per quello che qui ancora rileva -che la RAGIONE_SOCIALE ispettiva con note del 30 ottobre 2009 e del 5 febbraio 2010 aveva provveduto alla decurtazione del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale revocava il monitum e condannava l’RAGIONE_SOCIALE a pagare la minor somma di euro 8.749,72.
2 .-La Corte d’appello, adita dalla casa di RAGIONE_SOCIALE, confermava la decisione e -sempre per quello che qui ancora interessa -osservava che le condizioni contrattuali prevedevano il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘85% a sessanta giorni dalla data di emissione RAGIONE_SOCIALEa fattura, mentre per il restante 15% a saldo era indicato il termine del 30 aprile RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello indicato nelle fatture.
Tale modalità di pagamento non precludeva, tuttavia, il diritto RAGIONE_SOCIALEa Regione di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche circa l’appropriatezza e la regolarità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sanitarie eroga-
te, avvalendosi a tale fine RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così come espressamente previsto dall’art. 6 del contratto. Pur non essendo presenti in atti i verbali RAGIONE_SOCIALEa CIP, la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto due note con cui RAGIONE_SOCIALE -delegata al pagamento, aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE i prospetti riepilogativi RAGIONE_SOCIALEe decurtazioni applicate per gli anni 2006 e 2007 e, a fronte di una siffatta produzione documentale, cui erano allegati i conteggi relativi alle decurtazioni, la RAGIONE_SOCIALE aveva ampiamente assolto alla prova del fatto estintivo, in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva avuto contezza dei rilievi ed era stata in grado di controdedurre.
Per contro, nessun rilievo avevano i tre verbali RAGIONE_SOCIALEa CIP del 15 luglio 2007, del 13 marzo 2008 e del 23 maggio 2008), prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto riferibili a prestazioni diverse da quelle oggetto di causa (riguardanti solo pazienti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE).
3 .-Ricorre per cassazione la struttura privata, affidando l’impugnazione a due mezzi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE che conclude per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod. proc. civ.
Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla ritenuta rilevanza probatoria RAGIONE_SOCIALEe note RAGIONE_SOCIALEa Fira del 30 ottobre 2009 e 05 febbraio 2010 depositate dalla resistente RAGIONE_SOCIALE, nonché l’irrilevanza probatoria dei verbali RAGIONE_SOCIALEa CIP del 15 luglio 2007, del 13 marzo 2008 e del 23 maggio 2008 depositati dalla ricorrente ‘ -l’RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte abbia ritenuto sufficienti alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALEe decurtazioni le note RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così violando l’art. 2697 cod. civ.
Con un secondo profilo la ricorrente assume, inoltre, di aver dedotto sin dal primo grado che le verifiche ispettive erano state riassunte nel verbale del 15 luglio 2007, quanto alle prestazioni del 2006, e nei verbali del 13 marzo e 23 maggio 2008, quanto a quelle del 2007.
Questi verbali conterrebbero gli unici controlli eseguiti e tale circostanza sarebbe stata incontestata dall’RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la Corte avrebbe erroneamente escluso rilievo probatorio a tali documenti.
5 .- Il mezzo è inammissibile.
È fin troppo noto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito ( ex multis : Cass. sez. un. 6 aprile 2023, n° 9507, con menzione di altri precedenti).
Ora, la Corte territoriale è giunta alla conclusione che l’RAGIONE_SOCIALE avesse dimostrato il diritto di procedere alle decurtazioni, osservando che, pur in mancanza dei verbali RAGIONE_SOCIALEa CIP, le note RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE erano comunque sufficienti  a  comprovare  le  ragioni  RAGIONE_SOCIALEe  deduzioni,  essendo allegati  alle  note  predette  i  conteggi  relativi  alle  detrazioni pretese dall’RAGIONE_SOCIALE, alle quali la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto replicare nel merito.
Tale conclusione è il frutto RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova e del prudente  apprezzamento  del  giudice,  condotto  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  116, primo comma, cod. proc. civ., e non è, pertanto, sindacabile nella presente sede, a meno che non si deduca la mancanza di motiva-
zione, la sua contraddittorietà o la sua apparenza (ipotesi che qui non ricorre, perché la RAGIONE_SOCIALE non si lamenta di ciò).
Quanto al secondo profilo, esso appare inammissibile per più ragioni.
Anzitutto, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata pacifica tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2022 n° 10761): onere che non è stato minimamente assolto dalla ricorrente, dato che in nessun punto del motivo è spiegato dove e quando nei precedenti gradi di giudizio si sarebbe verificata la dedotta ‘ non contestazione ‘ dei verbali.
In ogni modo, il motivo non aggredisce la ratio decidendi del giudice d’appello, il quale ha ritenuto irrilevanti i tre verbali prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che essi riguardassero prestazioni diverse da quelle oggetto di causa.
È vero che nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. la ricorrente riconduce tale asserzione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale ad un errore di percezione del significato probatorio di tali documenti; ma è anche noto che tale vizio doveva essere fatto valere mediante la revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n° 4 cod. proc. civ. e non col ricorso per cassazione ex art. 360 n° 3 e/o n° 4 del predetto codice (per tutte, da ultimo: Cass. sez. un., 5 marzo 2024, n° 5792).
Da ultimo, giova anche osservare che il mezzo non spiega che rilievo  abbiano  in  causa  i  verbali  in  parola  sulle  riduzioni  pretese dall’RAGIONE_SOCIALE,  posto  che  dei  predetti  documenti  non  è  dato  conoscere nemmeno il contenuto.
6 .- Col secondo mezzo -rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione,  ex  art.  360,  n.  3,  c.p.c.,  RAGIONE_SOCIALE‘art.  1355  c.c.,  in  relazione  agli
artt. 6, comma 3, e 10, commi 5 e 6, del contratto stipulato il 14 marzo 2005 tra la RAGIONE_SOCIALE e la Regione Abruzzo – Ufficio Unico degli Acquisti, con riferimento al termine ultimo entro il quale devono intervenire le contestazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di rendere esigibile con certezza la prestazione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE -la ricorrente lamenta che la Corte abbia erroneamente interpretato il contratto, predicando la possibilità per l’RAGIONE_SOCIALE di procedere a verifiche ispettive anche dopo la scadenza del termine pattiziamente previsto: conclusione, peraltro, contraria al precedente di questa Corte n° 11933/2018, reso tra le medesime odierne parti in causa.
7 .- Il motivo è infondato.
Com’è noto, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione dei contraenti, costituisce un’indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l’indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e RAGIONE_SOCIALEe considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato.
La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazione  RAGIONE_SOCIALEe  lacune  argomentative  del  ragionamento  seguito  dal giudice  di  merito,  ovvero  RAGIONE_SOCIALEe  incongruenze  RAGIONE_SOCIALEo  stesso,  consistenti  nell’attribuzione  agli  elementi  di  giudizio  di  un  significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale
degli  argomenti,  sempre  che  questi  vizi  emergano  appunto  dalla sentenza.
In ogni caso, le predette censure devono essere accompagnate dalla  trascrizione  del  testo  integrale  RAGIONE_SOCIALEa  regolamentazione  pattizia del rapporto o RAGIONE_SOCIALEa parte in contestazione, in modo da consentire a questa  Corte  di  verificare  la  pertinenza  RAGIONE_SOCIALEe  critiche  sollevate  e d’individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attribuire  alla  clausola  in  questione,  ancor  prima  di  valutare  la  sussistenza dei vizi lamentati (per tutte: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554).
Ora, la ricorrente, lungi dallo spiegare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa violazione dei singoli canoni ermeneutici, assume che l’interpretazione data dalla Corte territoriale finirebbe per attribuire alle clausole contrattuali il valore di una condizione meramente potestativa: questione non solo mai posta in precedenza, ma del tutto infondata, dacché le valutazioni assunte dalla PA hanno lo stesso valore di quelle RAGIONE_SOCIALEa controparte contrattuale (trattandosi di un rapporto paritetico) e sono sindacabili in sede giudiziale.
Questa Corte, infatti, con precedenti resi in fattispecie del tutto analoga alla presente, ha chiarito che, quando la struttura RAGIONE_SOCIALE chiede il pagamento o resiste alla pretesa di pagamento di somme da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria in tema di « indennità, canoni ed altri corrispettivi » (art. 133, primo comma, lettere b] e c] del d.lgs. n° 104/2010) si estende alle questioni inerenti all’adempimento ed all’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa concessione di beni pubblici e pubblici servizi, nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio (Cass., sez. III, 26 gennaio 2024, n° 2577 e
Cass., sez. I, 2 maggio 2024, n° 11719, con menzione di altre pregresse decisioni).
Dunque,  secondo  i  precedenti  citati,  l’accertamento  RAGIONE_SOCIALE‘adempimento  o  RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento  RAGIONE_SOCIALEe  obbligazioni  assunte  e,  quindi, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva  debenza dei corrispettivi  in favore del concessionario è,  per  definizione,  vicenda  estranea  al  controllo  RAGIONE_SOCIALEe  modalità  di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa.
Infine, il precedente di Cass. 11933/18, citato dalla ricorrente, non appare  invocabile  a  favore  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE,  in  quanto  in  quel giudizio la perentorietà (ritenuta dalla Corte d’appello) del termine del 30 aprile, previsto per comunicare l’esito RAGIONE_SOCIALEe verifiche, non ha costituito oggetto di contestazione in cassazione.
L’oggetto del contendere consisteva, invece, nello stabilire se la RAGIONE_SOCIALE,  oltre  alle  prestazioni  indicate  nei  verbali  RAGIONE_SOCIALEa  CIP (contestate,  ma  riconosciute  proprio  perché  indicate  in  tali  atti), avesse dato prova anche RAGIONE_SOCIALEe prestazioni non indicate nei verbali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
A tale quesito questa Corte ha dato risposta positiva, sul rilievo che ‘ anche  le  prestazioni  non  certificate  dovessero  ritenersi  probatoriamente  non  contestate ‘,  conformemente  al decisum RAGIONE_SOCIALEa  Corte d’appello.
È, dunque, di tutta evidenza che Cass. 11933/18 non si è affatto pronunciata sulla tassatività del termine del 30 aprile per la comunicazione RAGIONE_SOCIALEe verifiche sull’appropriatezza RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e che il precedente non è invocabile.
8 .- Alla reiezione del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla  rifusione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  presente  grado  di  giudizio  in  favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n°
55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALEa lite (euro 74,3 mila) -si rimanda al dispositivo che segue. Va,  inoltre,  dato  atto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  di  cui all’articolo  13,  comma  1 -quater,  del  decreto  del  presidente  RAGIONE_SOCIALEa repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo. Condanna la RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALEa repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025, nella camera di consi-