Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2273 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2273 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26405/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente nonché
COGNOME NOME.
intimato
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE n. 300/2022 pubblicata in data 04/05/2022, n.r.g. 391/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
OGGETTO:
selezione pubblica -requisiti di ammissione valutazione – decreto penale di condanna – opposizione regime giuridico
1.- NOME COGNOME aveva partecipato alla selezione pubblica indetta da RAGIONE_SOCIALE con bando del 09/12/2013 per l’assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, di n. 10 operai addetti alla manutenzione del parco rotabile e si era classificato al decimo posto della graduatoria pubblicata in data 03/10/2014, mentre undicesimo si era classificato il sig. COGNOME NOME.
Il bando, all’art. 1, prevedeva fra i requisiti di ammissione ‘ l’inesistenza di condanne penali e procedimenti penali in corso ‘.
Con nota del 03/11/2015 RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato il COGNOME decaduto perché, a seguito di accertamenti, era risultato un decreto penale di condanna a suo carico emesso nel febbraio 2014.
Il COGNOME adìva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per impugnare il provvedimento di decadenza, di cui deduceva l’illegittimità, e pertanto chiedeva la reintegrazione nella graduatoria e quindi l’accertamento del proprio diritto all’assunzione.
2.- Integrato il contraddittorio nei confronti del sig. COGNOME, il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando come alla data del 10/01/2014 di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica il ricorrente non avesse ancora ricevuto la notifica del decreto penale di condanna, in quanto questo era stato depositato in cancelleria soltanto in data 04/02/2014 e a lui notificato in data 14/08/2014, sicché era evidente che egli non avrebbe mai potuto compilare diversamente la predetta domanda.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il decreto penale è stato regolarmente opposto dal COGNOME ed il processo si è concluso con sentenza di assoluzione n. 1053 del 05/10/2016;
ai sensi dell’art. 3 del bando, che impone in qualunque tempo la verifica della sussistenza dei requisiti, va condiviso l’orientamento che impone di tenere conto dell’assoluzione successiva all’adozione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria (C. Stato n. 965/2015);
inoltre l’appellato non era a conoscenza del decreto penale di condanna al momento della domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- COGNOME NOME è rimasto intimato.
7.- La società ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta ‘ violazione e falsa applicazione della vincolatività delle previsioni del bando di gara, non disapplicabili a fronte della ritenuta inconsapevolezza, da parte del candidato, della pendenza di procedimenti penali a suo carico ‘.
Il motivo presenta profili di inammissibilità e profili di infondatezza
E’ inammissibile laddove formulato in termini di violazione del bando come violazione di norma di diritto, laddove il bando è un’offerta al pubblico e non un atto normativo, quindi è un atto negoziale o ‘pre -negoziale’, sicché a questa Corte è impedito il suo sindacato diretto.
In ogni caso il motivo -anche ove interpretato, alla luce del suo sviluppo e, quindi, del suo contenuto, in termini di violazione dell’art. 1336 c.c., norma che prevede la vincolatività giuridica dell’offerta al pubblico, quale deve essere considerato il bando di selezione pubblica per la successiva stipula di un contratto di lavoro (Cass. n. 34544/2019; Cass. n. 13273/2007), sia pure di apprendistato professionalizzante, in termini di proposta contrattuale -è infondato.
Attesa la qualificazione giuridica del bando come offerta al pubblico, disciplinata dall’art. 1336 c.c., con la domanda di partecipazione il candidato accetta i termini della proposta contrattuale contenuta in quell’offerta e sarà individuato come il contraente qualora si collochi utilmente in graduatoria.
Ciò posto, come risulta accertato dalla Corte territoriale, nel bando, all’art. 1, era previsto come requisito di ammissione alla selezione ‘ l’inesistenza di condanne penali e procedimenti penali in corso ‘, a prescindere dalla conoscenza che ne potesse avere il candidato. Alla luce di quanto sopra
esposto, pure tale clausola è stata accettata mediante la domanda di partecipazione alla selezione.
Pertanto, l’esistenza di un decreto penale di condanna rileverebbe oggettivamente in senso ostativo alla partecipazione alla selezione. Ne consegue l’irrilevanza del fatto invece valorizzato dalla Corte territoriale -della mancata conoscenza di quella condanna da parte del COGNOME alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
Peraltro, sul piano temporale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 del bando, come riportato dalla ricorrente (v. ricorso, p. 8), ai fini dell’efficacia ostativa occorre che la condanna sussista con riguardo all’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, così come, in via alternativa, che tale evento intervenga durante il procedimento selettivo oppure al termine di questo (con la pubblicazione della graduatoria) e prima dell’assunzione oppure, infine, entro il giorno dell’assunzione.
Ne consegue l’irrilevanza del fatto invece valorizzato dalla Corte territoriale -per cui alla data della domanda (10/01/2014) non fosse ancora intervenuto il decreto penale di condanna, pubblicato soltanto il 04/02/2014 e notificato in data 14/08/2014. Ciò che rileva, in senso ostativo, sarebbe la venuta ad esistenza di questa condanna prima dell’assunzione.
Tuttavia, occorre pure tenere in considerazione l’opposizione proposta dal COGNOME a quel decreto penale di condanna (e la succesiva sentenza di assoluzione).
Infatti, a i sensi dell’art. 464, co. 3, c.p.p., ‘ Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ‘.
Al riguardo questa Corte ha affermato che l’eventuale mancata revoca del decreto penale di condanna non determina la nullità del giudizio conseguente all’opposizione al decreto, in quanto la revoca è un antecedente indefettibile, che si verifica ope legis , del giudizio di opposizione, per la cui omissione (in senso dichiarativo da parte del giudice) non è prevista alcuna sanzione processuale (Cass. pen. n. 41592/2017; Cass. pen. n. 22013/2010; Cass. pen. n. 18753/2010; Cass. pen. n. 38966/2005).
Dunque l’opposizione del COGNOME ha determinato la revoca ipso iure di
quel decreto penale di condanna, che pertanto come atto giuridico è venuto meno, sicché nessun soggetto giuridico, né quindi la società ricorrente, poteva tenerne conto, dovendo semmai attendere l’esito del giudizio instaurato con quell’opposizione. E dagl i accertamenti in fatto compiuti dalla Corte territoriale è emerso che quel giudizio è terminato con sentenza di assoluzione (n. 3053 del 05/10/2016).
E’ vero che la revoca del decreto penale di condanna opera ex nunc (Cass. pen. n. 20261/2014). Ma è pur vero che occorre guardare alla data del provvedimento di decadenza adottato dal datore di lavoro, essendo chiamato il giudice del lavoro a giudicare della legittimità di tale atto. Ebbene, a quella data (03/11/2015) l’opposizi one del COGNOME era stata già proposta (il termine di decadenza previsto dall’art. 461, co. 1, c.p.p. per proporre opposizione è di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, nella specie notificato in data 14/08/2014) e quindi il decreto penale di condanna doveva considerarsi a quella data inesistente perché già revocato ipso iure . Dunque alla data del provvedimento di decadenza -03/11/2015 -vi era una situazione di inesistenza di qualunque condanna. Sussisteva certo un ‘procedimento penale in corso’ (sia pure terminato con l’assoluzione). Ciononostante, dall’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale risulta che la decadenza è stata disposta da RAGIONE_SOCIALE non in considerazione del procedimento penale in corso, ma esclusivamente del decreto penale di condanna, sicché è solo di quest’ultimo che occorre tenere conto.
Ne consegue che nessuna condanna può dirsi giuridicamente esistente e quindi rilevante in senso ostativo. La decisione impugnata si rivela, pertanto, conforme a diritto, sia pure da correggere nella relativa motivazione (art. 384, ult. co., c.p.c.).
2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 10/12/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME