Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 803 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19294-2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI MESSINA del 5/5/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME , a norma dell’art. 26 l.fall., ha proposto reclamo, innanzi alla corte d’appello di Messina, avverso il decreto con il quale, in data 3/4/2019, il tribunale di Patti, a seguito della revoca (con sentenza del 5/11/2018) del RAGIONE_SOCIALE ha provveduto, tra l’altro, a liquidare il compenso dallo stesso maturato quale consulente tecnico del Fallimento.
1.2. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo sul rilievo che: -‘ risulta dagli atti che l’Aricò, dopo aver presentato le istanze di liquidazione al G.D, ha reclamato il provvedimento negativo davanti al Tribunale Fallimentare, che ha emesso il provvedimento ulteriormente reclamato davanti a questa Corte ‘; -‘ contro i decreti emessi dal Tribunale in sede di reclamo – tuttavia non è ammesso reclamo, salvo che la legge disponga diversamente ‘.
1.3. NOME COGNOME con ricorso notificato in data 6/7/2021, illustrato da memoria, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘art. 26 l.fall., in comb.disp. con gli artt. 737 ss. c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 7°, Cost., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il reclamo dallo stesso proposto fosse inammissibile sul rilievo che l’istante aveva proposto reclamo avverso un provvedimento a sua volta emesso dal tribunale fallimentare in sede di reclamo e che i decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo non sono a loro volta reclamabili.
2.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, in realtà, il decreto del tribunale di Patti del 3/4/2019, impugnato innanzi alla corte d’appello con il reclamo a norma dell’ art. 26 l.fall., non era stato affatto emesso in sede di reclamo, trattandosi, in realtà, del decreto con il quale il tribunale si è pronunciato, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., sull’istanza che l’Aricò
aveva proposto per la liquidazione del compenso da lui maturato quale consulente tecnico del Fallimento, e che tale decreto, come dispone l’art. 18, ult.comma, l.fall., è reclamabile innanzi alla corte d’appello.
2.3. Il ricorso è fondato.
2.4. Emerge, infatti, dagli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che: – il tribunale di Patti, a seguito della definitiva revoca del RAGIONE_SOCIALE (disposta con sentenza del 5/11/2018), ha provveduto, con decreto del 3/4/2019, a liquidare, a norma dell’art. 18, ult.comma, l.fall., il compenso maturato da NOME COGNOME per le prestazioni professionali dallo stesso svolte quale consulente del Fallimento; – NOME COGNOME ha proposto, quindi, reclamo avverso tale decreto alla corte d’appello di Messina.
2.5. L’art. 18, commi 15° e 16°, l.fall., in effetti, prevede che, ‘ se il fallimento è revocato ‘, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, e che, pertanto, ‘ le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26 ‘ .
2.6. L’art. 26, comma 1°, l.fall., a sua volta, stabilisce che ‘ contro i decreti … del tribunale, può essere proposto reclamo … alla corte di appello ‘.
2.7. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la reclamabilità innanzi alla c orte d’appello del decreto pronunciato dal t ribunale a norma dell’art. 18, comma 16°, cit., l.fall., si è posto, dunque, in contrasto con la norma ivi contenuta e si espone, quindi, alle censure correttamente proposte sul punto dal ricorrente.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, alla c orte d’appello di Messina che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, alla c orte d’appello di Messina che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima