Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
sul ricorso 7666/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3000/2020 depositata il 19/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. POP NPLs 2020, in veste di cessionaria del credito già in capo alla Banca Popolare di Sondrio, ricorre a questa Corte per sentir cassare, sulla base di quattro motivi di ricorso, non resistiti avversariamente non avendo gli intimati svolto attività processuale, l’epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, accogliendo il gravame degli ingiunti, ha proceduto a riformare l’impugnata decisione di primo grado -che ne aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei loro confronti in forza delle sottostanti ragioni di credito -e a revocare, per l’effetto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
La Corte territoriale ha motivato il proprio deliberato sull’assunto della ritenuta infondatezza dell’eccezione di giudicato, sollevata dalla banca appellata per essere stata dichiarata l’esecutività dell’ingiunzione ex art. 647 cod. proc. civ., osservando a confutazione di essa che gli appellanti, così come avevano tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado, del pari avevano tempestivamente opposto anche il decreto ingiuntivo, ancorché la cancelleria avesse apposto sull’originale del provvedimento la formula esecutiva di cui all’art. 647 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 647 e 656 cod. proc. civ. perché la Corte di appello, accogliendo il gravame e revocando il decreto ingiuntivo, sarebbe incorsa nella violazione del giudicato disceso sulla pretesa ivi trasfusa in ragione della spedizione in forma esecutiva del decreto, disposta dal cancelliere sul presupposto della mancata annotazione dell’avvenuta opposizione allo stesso, giudicato, per rimuovere il
quale, si sarebbe reso necessario ricorre ad uno dei mezzi di impugnazione straordinaria consentita dal codice -; il secondo motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. in relazione agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. perché la Corte di appello, accogliendo il gravame e revocando il decreto ingiuntivo, sarebbe incorsa nella violazione delle norme rubricate posto che, a seguito della disposta esecutività del provvedimento a mente dell’art.647 cod. proc. civ., i vizi di omessa o errata spedizione in forma esecutiva potevano essere fatti valere solo con opposizione all’esecuzione, onde la mancata opposizione in tale forma sana ogni vizio -; il terzo motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per inosservanza dell'”onere” di motivazione specifica perché la Corte di appello non avrebbe esplicitato in alcun modo il motivo per il quale non era stata esaminato il visto di esecutività disposto dal cancelliere sul provvedimento monitorio -; ed il quarto motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. 23 ottobre 1960, n. 1196, dell’art. 57 cod. proc. civ., dell’art. 141 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. perché la Corte di appello, astenendosi dal trarre dall’esecutività del decreto ogni conseguente effetto, non avrebbe tenuto conto della funzione di pubblico ufficiale del cancelliere che ne aveva disposto l’apposizione e della pubblica fede che ne assiste le certificazioni, incorrendo in tal modo nella violazione delle norme richiamate -esaminabili congiuntamente in quanto tutti afferenti al medesimo tema decisionale, non hanno pregio e possono essere totalmente disattesi.
Questa Corte ha già avuto occasione di statuire, a più riprese, a fronte del fatto che non è consentita la revoca dell’esecutività del provvedimento da parte dello stesso giudice che l’ha concessa, tanto che in tal caso è ammesso il ricorso straordinario di cui all’art. 111
Cost., che la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell’art. 645 o dell’art. 650 cod. proc. civ., ovvero nel giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 3/09/2009, n. 19119).
Dunque, allorché la Corte di appello ha proceduto ad accogliere l’appello degli intimati e a revocare di conseguenza l’ingiunzione, essa non ha fatto altro che attenersi esattamente al principio di diritto di cui sopra, nel richiamarsi al quale ha fatto previamente rilevare che la circostanza dell’avvenuta interposta opposizione all’ingiunzione non poteva essere ignota all’ingiungente avendo costei «pacificamente e regolarmente ricevuto la notificazione dell’atto di citazione in opposizione». Donde, nel mentre l’incardinamento del relativo giudizio apriva la strada, secondo il richiamato principio di diritto, per sindacare l’esecutività del provvedimento e sconfessare così l’eccepita formazione del giudicato, l’accertata ritualità dell’opposizione porta poi a dare atto che la sollevata eccezione viene in tal modo ad essere privata del proprio fondamento fattuale, sicché il tema del giudicato, introdotto con il primo motivo di ricorso, e sviluppato poi con i restanti, si colloca al di fuori di una critica pertinente al tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il