Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8260 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr 12697/2016 proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del curatore NOME COGNOME intimato
avverso il decreto nr.4828/2016 pronunciato in data 26/4/2016 dal Tribunale di Trani;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 13 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
1.RAGIONE_SOCIALE si insinuò al passivo del RAGIONE_SOCIALE facendo valere il preteso credito, per il complessivo di € 465.794,06, in collocazione privilegiata ipotecaria ed € 32.185,35 in chirografo, portato in decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari, reso provvisoriamente esecutivo, non opposto ma munito di formula esecutiva, ex art 647 c.p.c., in data successiva alla pronuncia di fallimento della ingiunta RAGIONE_SOCIALE.
2 Sull’opposizione, ex art . 99 l.fall., della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva escluso il credito, il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento del ricorso, ha ammesso il credito, in via chirografaria, per l’ammontare di € 454.476,25, come da richiesta avanzata in via subordinata dalla reclamante, rigettando la domanda, proposta in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE opponente, diretta ad ottenere l’ammissione del proprio credito in forza di quanto riconosciutole dal decreto ingiuntivo in privilegio ipotecario.
2.1 Per quanto ancora di interesse, i giudici circondariali, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che il decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione, acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale, con AVV_NOTAIOeguente opponibilità al RAGIONE_SOCIALE anche ai fini del riconoscimento del privilegio ipotecario iscritto sulla base della provvisoria esecutività concessa ai sensi dell’art . 642 c.p.c., solo con il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso anteriormente all’apertura della procedura concorsuale.
2.2 Ha evidenziato il Tribunale che, pur non essendo opponibile il decreto al RAGIONE_SOCIALE, per essere stato il decreto munito di clausola ex art. 647 c.p.c. successivamente alla pronuncia di fallimento, il credito, nella misura indicata dalla RAGIONE_SOCIALE, risultava comunque provato, dall’esame della documentazione posta a sostegno del ricorso ex art. 633 c.p.c., munita di data certa, costituita proprio
dall’attestazione della Cancelleria del suo deposito in sede di procedimento monitorio.
2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo; il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 647 c.p.c., 2908 e 2909 c.c., 52 l.fall., 3 e 24 cost., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art . 360 1° comma nr. 5 c.p.c.; la ricorrente sostiene che non è stato tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato in data 1/10/2013, per mancata opposizione dell’ingiunta e che la banca si era attivata in data 8/10/2013 nel richiedere al Giudice del procedimento monitorio l’emissione del decreto di esecutorietà rilasciato solo in data 21/11/2013, dopo la pronuncia di RAGIONE_SOCIALE; ciò premesso, la RAGIONE_SOCIALE evidenzia che il Tribunale, per evidenti ragioni di equità e in applicazione di principi di diritto operanti in altri settori del diritto civile (risoluzione, annullamento del contratto) e di canoni interpretativi costituzionalmente orientati (effetti della notifica degli atti), avrebbe dovuto far retroagire la declaratoria di esecutorietà al momento della relativa domanda.
2 La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendosi la decisione impugnata conformata alla giurisprudenza di questa Corte, né l’esame della censura offre elementi per modificare il quadro giustificativo cui hanno riguardo i precedenti cui si ispira il principio per cui « il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia
dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c., e AVV_NOTAIOiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne AVV_NOTAIOegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l.fall. (cfr. tra le tante Cass. nr 16323/2021, 21583/2018, 18733/2017, 17865/2017 e 16322/2017)
2.1 In verità la ricorrente sollecita una rilettura di tale orientamento, argomentando in senso contrario quanto meno per le ipotesi in cui, come quella in esame, l’istanza per ottenere la declaratoria dell’esecutorietà del decreto ex art . 647 c.p.c. sia anteriore alla pronuncia di fallimento. La RAGIONE_SOCIALE evidenzia che, ricorrendo tale fattispecie, la rigida interpretazione giurisprudenziale non sarebbe immune da censure di irragionevolezza e disparità di trattamento che si potrebbero verificare nel caso in cui due soggetti richiedano il provvedimento ex art. 647 c.p.c. e l’opponibilità al fallimento dipend a casualmente solo dalle tempistiche di pubblicazione
2.2 I rilievi della ricorrente non sono condivisibili.
2.3 L’art. 324 c.p.c. prevede la «cosa giudicata formale » stabilendo che « S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui all’art. 395, nn. 4 e 5 ». A «prova del passaggio in giudicato della sentenza», poi, l’art. 124 att. c.p.c. contempla il «certificato di
passaggio in giudicato della sentenza», col quale il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge, appello, ricorso per cassazione o istanza di revocazione ordinaria per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 4) e 5); il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza, parimenti, che non è stata proposta alcuna delle dette impugnazioni nel termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c..
2.4 Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto contempla invece un procedimento contenuto nell’art . 647 c.p.c. che è diretto alla declaratoria di esecutorietà del decreto; si tratta di un procedimento spedito e privo di formalità (l’istanza può essere anche verbale), che implica il controllo della notificazione del decreto, del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei termini.
2.5 Il decreto di esecutorietà, quindi, si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 c.p.c.). E tale distinzione è sottesa all’ordinanza della Corte costituzionale 28 dicembre 1990, n. 572, che dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c., in riferimento all’art. 97 Cost., nella parte in cui richiede l’adozione di un provvedimento giudiziale che dichiari l’esecutività del decreto ingiuntivo, in luogo che accontentarsi il legislatore dell’attestazione di cancelleria.
2.6 Ora la giurisprudenza di questa Corte, per escludere l’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto nel termine di cui all’art 641 c.p.c . ma privo del provvedimento di
esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., ha sottolineato come il giudice nel dichiarare l’esecut orietà del decreto compie una vera e propria attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che nel processo a cognizione ordinaria ha luogo come primo atto del giudice e nel processo d’ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, ha luogo come ultimo atto del giudice (cfr. Cass. nr 1650/2014).
2.7 Così ricostruito il sistema, il momento in cui il decreto ingiuntivo passa in cosa giudicata formale e sostanziale e diventa opponibile al fallimento non può che coincidere con la data di emissione del decreto di esecutività con il quale il giudice accerta la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, rimanendo, quindi, privi di rilievo altri eventi anteriori quali l’attestazione della cancelleria o l’istanza del creditore ingiungente.
2.8 Le dedotte ragioni di iniquità determinate dalle disfunzioni dell’ufficio e dal ritardo nell’emissione del provvedimento ex art . 647 c.p.c. non possono essere prese in AVV_NOTAIOiderazione per individuare un termine per la formazione del giudicato diverso da quello previsto dalla norma e le ipotesi citate nel ricorso, in cui determinati effetti giuridici AVV_NOTAIOeguenti ad un atto o ad una pronuncia giudiziale retroagiscono alla data della domanda o al compimento di altre attività, costituiscono eccezioni espressamente previste dalla legge che non possono estendersi analogicamente ad altri casi.
2.9 La questione di costituzionalità delle norme di cui all’art . 647 c.p.c. 2908 e 2909 c.c., nella parte in cui non fanno retroagire gli effetti del decreto di esecutorietà inerente al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, al momento della domanda di parte avanzata ante fallimento dell’ingiunto, oltre che generica, in quanto non vengono indicati gli specifici parametri costituzionali asseritamente violati, è manifestamente infondata.
2.10 Questa Corte, infatti, ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. -formulata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui, si dice, essi postulerebbero la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento, reputando detta interpretazione «coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivo a garantire, anche attraverso l’appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l’esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato» (Cass. 34474/2022).
3 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto attività difensive .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2024
il Presidente NOME COGNOME