Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36256 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36256 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 614 COD. PROC. CIV.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9554/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -controricorrente –
Avverso la sentenza n. 183/2022 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il giorno 28 gennaio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
in forza di verbale di conciliazione giudiziale raggiunta nel corso di un procedimento possessorio NOME COGNOME intraprese innanzi il
Tribunale di Vicenza esecuzione forzata per obblighi di fare ex art. 612 cod. proc. civ. in danno di NOME COGNOME;
su istanza del procedente, il giudice dell’esecuzione emise, ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., decreto ingiuntivo per il pagamento della complessiva somma di euro 12.975,92 nei confronti del l’esecutato ;
l’opposizione al provvedimento monitorio dispiegata dall’ingiunto venne parzialmente accolta all’esito del giudizio di prime cure, con revoca del decreto e condanna di NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME della minor somma di euro 8.135,72;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da NOME COGNOME il quale avverso la stessa ricorre per cassazione, articolando due motivi;
resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
il primo motivo assume, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello « statuito che i motivi di doglianza non si traducono in contestazioni circa la congruità delle spese dell’esecuzione bensì in questioni deducibili con l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, laddove il Giudice di prime cure e gli scritti delle parti in causa avevano invece sul punto disquisito »;
il motivo è infondato;
onde disattendere i motivi di appello ( rectius, tre dei quattro sollevati, afferendo l’ultimo alla misura delle spese di lite), la gravata sentenza ha delimitato il thema decidendum dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 cod. proc. civ. alle sole contestazioni
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concernenti la congruità delle spese liquidate e la inclusione tra le stesse di esborsi effettivamente anticipati per l’esecuzione ed ha, per l’effetto, affermato la eccentricità rispetto ad esso delle doglianze mosse con l’originaria oppos izione (e riproposte con l’atto di appello), siccome integranti questioni deducibili unicamente con gli strumenti oppositivi (alla esecuzione e agli atti esecutivi) esperibili avvero la procedura esecutiva per obblighi di fare;
la premessa argomentativa è conforme a diritto: ancora di recente questa Corte ha ribadito che con l’ opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 614, secondo comma, cod. proc. civ., l’ opponente può contestare la congruità delle spese o l ‘ avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (doglianza attinente all ‘ effettiva portata di questo), né il quomodo dell ‘ esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. o con l ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. 09/05/2023, n. 12466, cui si rinvia per i precedenti);
del pari ineccepibile è il rilievo in via officiosa dell’estraneità dei motivi di opposizione rispetto al corretto oggetto del giudizio: compete infatti al giudice adito con l’opposizione a decreto ex art. 614 cod. proc. civ., anche in grado di appello, la verifica circa la legittima praticabilità del rimedio esperito, cioè il controllo sull’ammissibilità dell’opposizione per tutte le sue possibili declinazioni, ivi compresa la deduzione di censure rientranti nel perimetro di quelle consentite dalla legge;
detto potere, investendo questioni processuali ostative al vaglio di merito, è, per definizione, di matrice officiosa, esercitabile cioè senza necessità di sollecitazione dei litiganti, alcuna incidenza spiegando il contegno processuale o il contenuto delle difese assertive delle parti, salvo il caso (qui non ricorrente) della formazione del giudicato interno
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sulla questione (per effetto di una espressa pronuncia sul punto, non idoneamente impugnata);
il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione ad opera della Corte d’appello di un « fatto determinante », ovvero la « prevalenza delle previsioni in punto di spese di esecuzione del titolo esecutivo -verbale di conciliazione giudiziale sub NUMERO_DOCUMENTO sulle previsioni generiche dell’art. 614 cod. proc. civ. »;
il motivo è infondato;
diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la questione (a tacer dei dubbi sulla sua riconducibilità nell’alveo dei vizi motivazionali rilevanti a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e sulla sua novità, soltanto in via mediata potendosi ritenere sollevata con il primo motivo di opposizione e di appello), non è stata tralasciata dalla sentenza qui gravata, ma esaminata (in uno agli altri motivi di gravame) e disattesa, dacché anch’essa ritenuta proponibile solo con le opposizioni esecutive incidentali alla procedura ex art. 612 cod. proc. civ., motivazione non specificamente attinta dal ricorso in vaglio;
sol per completezza argomentativa, si rileva -a finale confutazione dell’assunto dell’impugnante che la regolamentazione pattizia circa il carico delle spese delle opere a compiersi vigeva (ed era vincolante) unicamente nella ipotesi, per dir così fisiologica, di attuazione conforme al verbale, ma non certamente nel caso in cui, per la inosservanza della convenzione, era necessitata l’attivazione dello strumento coercitivo dell’art. 612 cod. proc. civ., procedimento disciplinato dalle regole codicistiche, indisponibili dalle parti e regolanti una pubblicistica potestà del giudicante, anche in ordine al carico delle spese;
il ricorso è rigettato;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
benché disatteso per le esplicitate ragioni, il ricorso in esame non integra un utilizzo abusivo dello strumento impugnatorio di legittimità, non ravvisandosi l’articol azione di tesi giuridiche volontariamente formulate in modo contrastante con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata: difettano pertanto i presupposti per la irrogazione, invocata dal controricorrente, della sanzione prevista dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
a tteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
p. q. m.
Rigetta il ricorso. Condanna NOME COGNOME alla refusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione