Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31386-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la SENTENZA N. 5424/2020 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 4/11/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 26/3/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Roma, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato, con sentenza dell ‘ 1/8/2018, il fallimento della RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La società fallita ha proposto reclamo avverso tale sentenza per aver erroneamente ritenuto che il suo stato di insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, ‘ era desumibile dalla sussistenza di un titolo giudiziale, quale titolo del credito azionato, passato in giudicato ‘ e che ‘ le contestazioni circa l ‘ effettiva debenza di detto credito, mosse dalla società resistente in sede prefallimentare, non fossero suscettibili di delibazione, in quanto già dedotte in concreto nel giudizio di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui quel credito era risultato definitivamente cristallizzato … in un titolo munito di formula esecutiva ‘, laddove, al contrario, ‘ ai fini dell ‘ accertamento dello stato di insolvenza, il Giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, dovrebbe procedere all ‘ accertamento, sia pure incidentale, dello stesso ‘ ed, in particolare, ‘ al fine di valutare l ‘ insolvenza, potrebbe discostarsi dalle conclusioni contenute in una pronuncia giudiziale già emessa di accertamento del credito … ove rilevasse significative anomalie da giustificare il dubbio sulla correttezza di tale accertamento ‘ specie quando ‘ l ‘ avvenuto accertamento cin sentenza sia stato solo formale, ovvero … indotto da un meccanismo decadenziale, quale quello per tardività dell ‘ opposizione a decreto ingiuntivo ‘.
1.3. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.4. La corte, in particolare, dopo aver premesso che ai fini dell ‘ accertamento dello stato d ‘ insolvenza il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del
credito vantato dal ricorrente, deve procedere all ‘ accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l ‘ obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l ‘ hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione, ha, in sostanza, ritenuto che: – le contestazioni svolte dalla reclamante in ordine alla sussistenza del credito azionato non possono essere condivise, trattandosi di eccezioni, come la nullità del contratto e/o l ‘ inadempimento della controparte, che, a fronte del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in cui il predetto credito è stato riconosciuto per tardività della relativa opposizione, non possono essere più dedotte nel procedimento prefallimentare; il perdurante inadempimento da parte della società debitrice rispetto a tale obbligazione, ancorché volontario, è senz ‘ altro idoneo, in ragione dell ‘ oggettiva impossibilità di farvi fronte con mezzi regolari, a dimostrarne lo stato d ‘ insolvenza.
1.5. La corte, pertanto, ha rigettato il reclamo.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 4/12/2020, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.
1.7. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.8. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.9. Le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 5 l.fall., in relazione
all ‘ art. 360 n. 3, c.p.c., l ‘ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione delle norme processuali di cui agli artt. 112, 132 n. 4 e 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che, a fronte del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in cui il credito azionato dalla società istante è stato definitivamente riconosciuto, le contestazioni svolte dalla reclamante in ordine all ‘ effettiva esistenza di tale credito non potevano essere dedotte nel giudizio prefallimentare e che la debitrice, in ragione del perdurante inadempimento di tale debito, versasse, di conseguenza, in stato d ‘ insolvenza.
2.2. La corte d ‘ appello, infatti, ha osservato la ricorrente, così giudicando, ha omesso di considerare l ‘ incidenza dei fatti che la reclamante aveva dedotto a sostegno dell ‘ affermata insussistenza del credito fatto valere dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l ‘ effetto, dell ‘ insolvenza della stessa, tanto più che l ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione al decreto ingiuntivo è stata pronunciata in quanto proposta, a mezzo di posta elettronica certificata, alle ore 21.43 del 18/7/2016, e cioè dell ‘ ultimo giorno utile, e, quindi, in forza di una norma, come l ‘ art. 16septies del d.l. n. 179/2012, che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75/2019.
2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 5 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e l ‘ omesso esame di un fatto e di documentazione decisivi ai fini della definizione della controversia, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che le contestazioni svolte dalla reclamante
in ordine all ‘ effettiva esistenza del credito azionato con il ricorso di fallimento non potevano essere valutate in ragione della definitività del relativo titolo giudiziale, omettendo, tuttavia, di considerare la denuncia-querela presentata dal socio maggioritario della società reclamante e la conseguente formulazione dell ‘ imputazione per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 640 e 61 n. 7 c.p., i quali dimostrano che, ad onta del dato formale costituito dalla definitività del decreto ingiuntivo, la contestazione del credito operata dalla reclamante era senz ‘ altro ragionevole.
3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
3.2. L ‘ art. 6, comma 1°, l.fall. prevede, in effetti, che ‘ il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …’. La legittimazione alla proposizione della domanda di fallimento spetta, quindi, al ‘ creditore ‘, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita.
3.3. Non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013): anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere il fallimento del debitore.
3.4. La legittimazione alla proposizione del ricorso di fallimento spetta, dunque, al ‘ creditore ‘, pur se la relativa pretesa sia priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo. Se,
però, il soggetto contro il quale l ‘ istanza di fallimento è proposta contesti l ‘ an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l ‘ esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente.
3.5. Il giudice del procedimento prefallimentare, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese ed ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d ‘ ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l ‘ effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda di fallimento, ed il resistente, che l ‘ ha subita.
3.6. L ‘ art. 6 l.fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l ‘ altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone, in effetti, un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l ‘ esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all ‘ esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell ‘ istante. La dichiarazione di fallimento, in particolare, presuppone un ‘ autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell ‘ istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito, peraltro, il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della
parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che (come la nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso) valgano a dimostrare l ‘ insussistenza dell ‘ obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Cass. n. 24153 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 16853 del 2022).
3.7. Solo in caso di accertamento pienamente positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l ‘ istanza di fallimento nei confronti del suo debitore. Non è, dunque, sufficiente, per proporre l ‘ istanza di fallimento, che non ha natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus ), la mera possibilità o probabilità dell ‘ esistenza del credito né, a fortiori , che il ricorrente si dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011).
3.8. Né, d ‘ altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto. Occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale e sommaria, il tribunale (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente, con la conseguenza che: – in caso positivo, il ricorrente è senz ‘ altro legittimato a proporre l ‘ istanza di fallimento nei confronti del suo debitore; -in caso negativo, il ricorrente è privo della legittimazione a proporre la domanda di fallimento, pur in presenza dei residui presupposti soggettivi ed oggettivi, sicché, a meno che non vi sia l ‘ iniziativa di altri legittimati, il tribunale (o, in sede di accoglimento del reclamo, la corte d ‘ appello) è tenuto ad adottare una pronuncia in rito d ‘ inammissibilità del relativo ricorso (Cass. n. 5312 del 2020).
3.9. Resta, naturalmente, il fatto che, ove la pretesa creditoria azionata con il ricorso di fallimento sia stata accertata con una pronuncia giudiziale passata in giudicato (per qualsiasi ragione), tale accertamento, quale che ne sia stata l ‘ origine (che può essere, dunque, anche di carattere meramente processuale, come l ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione al decreto ingiuntivo per tardività della stessa, pur se, come può argomentarsi dall’art. 30 della l. n. 87/1953, la norma in forza della quale tale inammissibilità è stata dichiarata sia stata, in seguito al giudicato sulla relativa pronuncia, dichiarata incostituzionale: vedi, al riguardo, in tema di rapporti esauriti per formazione del giudicato, Cass. n. 2406/03), esclude, evidentemente, che la sussistenza del diritto di credito che ne è stato l ‘ oggetto, per come risulta dal titolo giudiziale definitivo, possa essere messa in discussione dal debitore (ad esempio, per la nullità del titolo costitutivo o per l’intervenuto adempimento del debito o per l ‘ inadempimento della controparte) in un diverso e successivo giudizio tra le stesse parti, come quello conseguente alla presentazione di un ricorso di fallimento del creditore nei confronti dei debitore, salvo (ma non è questo il caso) che non siano stati dedotti e provati fatti estintivi o modificativi compiuti o verificatisi in epoca successiva alla formazione del titolo giudiziale (e cioè, nel caso del decreto ingiuntivo, i fatti successivi al relativo ricorso, che non sono preclusi dal relativo giudicato: Cass. n. 6628 del 2006; Cass. n. 11360 del 2010; Cass. n. 19113 del 2018; Cass. n. 4600 del 2024).
3.10. Il giudicato, che consiste nell ‘ accertamento intangibile dell ‘ esistenza (o dell ‘ inesistenza) del diritto soggettivo sostanziale azionato ( petitum ), nei limiti in cui è fatto valere dall ‘ attore nei confronti del convenuto ( personae ), avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti ( causa petendi ) e dei
correlativi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, preclude, infatti, una volta formatosi, non soltanto la deduzione innanzi ad un diverso giudice dei fatti costitutivi nonché dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi già dedotti innanzi al primo giudice, ma anche la deduzione per la prima volta in un diverso giudizio di quei fatti che, in quanto già compresi nella fattispecie giuridicamente rilevante per determinare l ‘ esistenza o l ‘ inesistenza del diritto azionato (e cioè dei suoi fatti costitutivi e/o dei correlativi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi), erano, come tali, senz ‘ altro deducibili innanzi al primo giudice.
3.11. Si parla, in tal caso, di preclusione del dedotto e del deducibile: ‘ l ‘ autorità della cosa giudicata ostacola l ‘ ulteriore deduzione dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto sostanziale imperativamente accertato, siano essi stati fatti valere oppure no nel corso del giudizio anteriore ‘, anche se la parte ne sia venuta a conoscenza solo dopo la formazione del giudicato.
3.12. L ‘ accertamento dell ‘ esistenza (o dell ‘ inesistenza) del diritto azionato ( petitum ), così come identificato in relazione ai soggetti ( personae ) ed al fatto costitutivo ( causa petendi ), una volta che sia coperto dall ‘ autorità del giudicato, non può, pertanto, essere messo in discussione (con domanda giudiziale di accertamento della sua inesistenza o, rispettivamente, della sua esistenza) in altro processo, tra le stesse parti o i loro eredi o aventi causa, mediante la deduzione di fatti, giuridicamente rilevanti per la sua esistenza e/o inesistenza, non allegati nel primo processo (anteriori, ovviamente, alle corrispondenti preclusioni deduttive e, come tali, appunto, deducibili nel processo in cui si è formato il giudicato) pur se, in ipotesi, ignorati.
3.13. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che le contestazioni svolte dalla reclamante in ordine alla sussistenza del credito azionato, come la nullità del contratto attributivo del credito azionato con il ricorso di fallimento e/o l ‘ inadempimento della contraente che l ‘ ha proposto, non potevano essere più dedotte nel procedimento prefallimentare a fronte del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in cui il predetto credito è stato riconosciuto per tardività della relativa opposizione, si è posta in perfetta continuità con i principi esposti e si sottrae, quindi, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente.
3.14. Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di chiarire che: – in caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine, l ‘ efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell ‘ opposizione: anche se, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza in quanto l ‘ opposizione dev ‘ essere dichiarata inammissibile in via ufficiosa nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato il giudicato (Cass. n. 13252 del 2006; Cass. n. 3258 del 1991); – il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all ‘ inesistenza (in quel momento) di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito azionato (Cass. n. 7272 del 2003; Cass. n. 19113 del 2018) , come l’intervenuto pagamento del debito o, se si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, l’inadempimento della controparte ; -il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude, in particolare, all ‘ intimato la possibilità di invocare, in
un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all ‘ insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (Cass. n. 31636 del 2021; Cass. n. 28478 del 2022, in motiv.).
3.15. Ed una volta accertato che il credito azionato con il ricorso di fallimento esiste nell’ an e nel quantum accertati nel decreto ingiuntivo tardivamente opposto e che la società (così riconosciuta come) debitrice è rimasta inadempiente rispetto allo stesso, non si presta, evidentemente, ad alcuna censura, per violazione di legge, la decisione che la corte d’appello ha tratto, e cioè che la stessa, a fronte del suo perdurante inadempimento a tale obbligazione, versava, ai fini previsti dall’art. 5 l.fall., in stato d ‘ insolvenza.
3.16. L ‘ insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), prescinde, infatti, dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass. n. 9297 del 2019), e non può, pertanto, essere esclusa se (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società reclamante disponeva della liquidità necessaria per il pagamento di un solo debito scaduto, come quello vantato nei suoi confronti dal creditore ricorrente.
3.17. Il terzo ed il quarto motivo, nella misura in cui sono volti a censurare la sentenza impugnata per aver affermato la sussistenza dello stato di insolvenza della reclamante senza
considerare che il creditore ricorrente non aveva infruttuosamente esperito alcuna iniziativa esecutiva presso la sede effettiva della stessa e che le trattative intercorse tra le parti nel corso del giudizio prefallimentare non potevano avere alcuna rilevanza sull ‘ accertamento della capacità o meno della resistente di adempiere non costituendo le stesse riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata, restano, evidentemente, assorbiti.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, d i cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, il 26 marzo 2024.