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Decreto ingiuntivo fallimento: quando è opponibile?

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’opponibilità di un decreto ingiuntivo al fallimento dipende da un momento preciso: l’emissione del decreto di esecutorietà da parte del giudice. Se questo provvedimento interviene dopo la dichiarazione di fallimento, il credito non può essere ammesso al passivo sulla base del solo decreto ingiuntivo, anche se non opposto. La Corte ha però chiarito che le spese della procedura esecutiva già avviata e le domande subordinate di ammissione al chirografo devono essere comunque esaminate.

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Pubblicato il 8 settembre 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Decreto Ingiuntivo e Fallimento: La Cassazione Fissa un Paletto Temporale Decisivo

L’interazione tra un decreto ingiuntivo e il fallimento del debitore è una questione complessa che richiede la massima attenzione da parte dei creditori. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per essere opponibile alla massa dei creditori, il decreto ingiuntivo non solo deve essere notificato e non opposto, ma deve anche essere dichiarato esecutivo dal giudice prima della dichiarazione di fallimento. Analizziamo questa importante decisione.

I Fatti del Caso

Una società editrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di un’altra società per un credito significativo. Il decreto era stato regolarmente notificato e non era stata proposta opposizione nei termini di legge. Sulla base di tale titolo, la società creditrice aveva iscritto un’ipoteca giudiziale su un immobile della debitrice e aveva avviato un’azione esecutiva immobiliare.

Successivamente, la società debitrice veniva dichiarata fallita. A questo punto, il giudice emetteva il decreto di esecutorietà previsto dall’art. 647 c.p.c., che rende definitivo il decreto ingiuntivo non opposto. La società creditrice chiedeva quindi di essere ammessa allo stato passivo del fallimento in via privilegiata (ipotecaria), ma sia il Giudice Delegato che il Tribunale rigettavano la richiesta. La motivazione era chiara: il decreto di esecutorietà era stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento, rendendo il titolo inopponibile alla massa dei creditori.

Opponibilità del Decreto Ingiuntivo nel Fallimento

Il cuore della controversia risiede nel determinare il momento esatto in cui un decreto ingiuntivo acquista l’efficacia di ‘cosa giudicata’ e diventa, quindi, vincolante non solo tra le parti ma anche per i terzi, come il curatore fallimentare che rappresenta la massa dei creditori.

La ricorrente sosteneva che il passaggio in giudicato si realizzasse con il semplice decorso del termine per l’opposizione, senza necessità di un ulteriore provvedimento del giudice. Secondo questa tesi, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. avrebbe una natura meramente dichiarativa e non costitutiva.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto questa interpretazione, confermando il suo orientamento consolidato. I giudici hanno chiarito che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non è un processo automatico. Esso richiede un’attività giurisdizionale specifica: il controllo da parte del giudice sulla regolarità della notifica e la conseguente emissione del decreto di esecutorietà. Questo atto non è una mera formalità burocratica delegabile alla cancelleria, ma un vero e proprio provvedimento giudiziale che chiude il processo monitorio e conferisce al decreto la stabilità di una sentenza definitiva.

Di conseguenza, il momento dirimente per valutare l’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento è la data di emissione di tale decreto di esecutorietà. Se questa data è successiva alla dichiarazione di fallimento, il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa, poiché vige il principio della cristallizzazione della situazione patrimoniale alla data di apertura della procedura concorsuale. Ogni credito, da quel momento, deve essere accertato secondo le regole del concorso fallimentare.

Tuttavia, la Corte ha accolto altri due motivi di ricorso. In primo luogo, ha censurato il Tribunale per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata della creditrice di essere ammessa, almeno in via chirografaria, per un importo inferiore. In secondo luogo, ha stabilito che le spese sostenute per la procedura esecutiva individuale, promossa prima della dichiarazione di fallimento, devono essere ammesse al passivo, in quanto rappresentano un credito preesistente sorto a carico del debitore, indipendentemente dall’opponibilità del titolo esecutivo che l’ha originata.

Conclusioni

La decisione in esame offre un’importante lezione pratica per tutti i creditori. Non è sufficiente ottenere un decreto ingiuntivo e veder scadere i termini per l’opposizione. Per mettere al sicuro il proprio credito da un eventuale successivo fallimento del debitore, è cruciale attivarsi tempestivamente per ottenere dal giudice il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Solo questo provvedimento, se emesso prima della sentenza di fallimento, rende il credito indiscutibile e opponibile alla massa dei creditori. La sentenza chiarisce inoltre che i diritti accessori, come il rimborso delle spese legali per le azioni esecutive intraprese, e le domande subordinate devono sempre ricevere una risposta dal giudice fallimentare.

Un decreto ingiuntivo non opposto è sempre opponibile al fallimento del debitore?
No. È opponibile solo se il decreto di esecutorietà, previsto dall’art. 647 del codice di procedura civile, è stato emesso dal giudice in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Qual è il momento esatto in cui un decreto ingiuntivo acquista l’efficacia di cosa giudicata?
Secondo la Corte di Cassazione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la regolarità della notifica, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il semplice decorso del termine per l’opposizione non è sufficiente.

Le spese di una procedura esecutiva iniziata prima del fallimento possono essere ammesse al passivo se il titolo esecutivo non è opponibile?
Sì. La Corte ha affermato che le spese della procedura esecutiva sono a carico del debitore e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento, anche quando il titolo in base al quale è stata promossa l’esecuzione (in questo caso, il decreto ingiuntivo) non sia opponibile alla massa dei creditori.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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