Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2012 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2012 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22183/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 17445/2021 depositata il 17/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto l’ammissione allo stato passivo di € 425.251,99 in via privilegiata
ipotecaria, in virtù di decreto ingiuntivo in esito al quale era stata iscritta ipoteca giudiziale. Il credito è stato ammesso in via chirografaria, attesa l’inopponibilità del decreto ingiuntivo per intervenuta dichiarazione di fallimento e per mancata apposizione di formula esecutiva.
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione, ritenendo inopponibile il decreto ingiuntivo al fallimento per intervenuta opposizione e per mancanza di formula esecutiva, con conseguente inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza del medesimo decreto.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 653 e 308 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta l’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo. Osserva parte ricorrente che l’omessa riassunzione del giudizio di opposizione da parte della curatela ha comportato la definitività del decreto opposto in quanto il decreto opposto era dotato della provvisoria esecutività ex art. 642 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l. fall., per avere il giudice dell’opposizione dichiarato inopponibile una ipoteca consolidata. Osserva parte ricorrente che l’ipoteca doveva considerarsi non più revocabile in quanto iscritta da oltre sei mesi.
I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360bis cod. proc. civ., in quanto contrari alla giurisprudenza di questa Corte. Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui
proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile a una sentenza non ancora passata in giudicato emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta, ancorché il decreto sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (Cass., n. 11811/2014; Cass., n. 23679/2017; Cass., n. 23474/2020). La non equiparabilità del decreto ingiuntivo alla sentenza spiega la caducazione dell’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, caducazione che investe anche le spese sopportate per il giudizio monitorio e per l’iscrizione dell’ipoteca (Cass., n. 6918/2005; Cass., n. 7221/1998). L’omessa riassunzione del giudizio comporta, invece, l’opponibilità del decreto ingiuntivo al debitore tornato in bonis (Cass., n. 13810/2022; Cass., n. 8110/2022), che resta inopponibile nei confronti della massa dei creditori.
Non vi è, pertanto, ai fini della formazione dello stato passivo del fallimento, differenza tra decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e provvedimenti privi della clausola di provvisoria esecutività, in quanto i provvedimenti monitori, ove opposti, divengono inopponibili alla massa dei creditori. La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei suddetti consolidati principi.
5. Il l ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME