Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 739 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29188-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE questRAGIONE_SOCIALEultima in persona del suo procuratore speciale dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente –
contro
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
–
contro
ricorrente –
avverso del decreto emesso dal Tribunale di Cassino, in data 03.11.2022, pubblicato in data 04.11.2022, n. cron. 20633/2022 e comunicato il 04.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Cassino, con decreto del 4.11.2022, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione con collocazione ipotecaria allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE del credito, ammesso dal G.D. al chirografo, già riconosciutole con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in bonis , in forza del quale essa aveva iscritto ipoteca giudiziale sull’immobile della debitrice, ma non munito della formula di definitiva esecutività, ex art. 647 c.p.c., in data anteriore alla sentenza dichiarativa.
2. Il Tribunale ha evidenziato: i) che il decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non può ritenersi opponibile alla massa neppure nell’ipotesi in cui il decreto in questione venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge fall.; ii) che, essendo il decreto ingiuntivo non definitivamente esecutivo del tutto inefficace nei confronti del sopravvenuto fallimento, non può riconoscersi efficacia neppure all’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività . 2. Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ‘ violazione o falsa applicazione dell’art. 3 cost., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e art. 324, 647 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 -4 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che i decreti ingiuntivi non opposti nei termini di legge passano in giudicato solo in seguito all’emissione del decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c. e a far data da tale provvedimento e non dallo spirare del termine di cui all’art. 641 c.p.c. a differenza peraltro delle sentenze che passano in giudicato per il mero decorso del termine per impugnare ‘.
1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , 1° comma, c.p.c. 1.2.Questa Corte ha ripetutamente affermato: i) che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; ii) che tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo; iii) che pertanto il decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l. fall. (Cass. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1774; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; cfr. pure: Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202;
Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085).
1.3.Il provvedimento impugnato ha dunque deciso la questione di diritto in modo conforme ai suddetti principi e la censura complessivamente illustrata dalla ricorrente non offre argomenti per mutare orientamento.
1.4. Non rileva, peraltro, che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo aveva emesso, a norma dell’art. 642 c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553, cit.), posto che, per quanto appena osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell’attività giurisdizionale di cui all’art. 647 c.p.c., la quale – come è del tutto evidente – risulta necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria; ed è del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non sia equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti: esso è pertanto totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 10 ottobre 2017, n. 23679; Cass. 27 maggio 2014, n. 11811).
Ne consegue, come è evidente, l’inefficacia nei confronti della procedura concorsuale anche dell ‘ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811 cit., v. anche da ultimo: Cass. n. 24158 del 2022).
1.5. Va infine dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata dalla ricorrente di legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c., per come interpretato nel diritto vivente, per violazione dell’art. 3 Cost., essendo detta interpretazione coerente col principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua dichiarazione (cfr. Cass. n. 34474 del 23/11/2022) .
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad Iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024