Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35474 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35474 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Consigliere –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso nr 8119/2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso il decreto nr. 3364/2021 pronunciato in data 16/2/2021 dal Tribunale di Ragusa;
-Consigliere –
-rel Consigliere –
-Consigliere . –
Ud.24/10/2023-
CC
R.G.N NUMERO_DOCUMENTO
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ragusa, con decreto del 16/2/2021, ha respinto l’opposizione ex art 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME per ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito di € 69.722,93, vantato a titolo di spettanze retributive, portato da decreto ingiuntivo reso esecutivo il 21/4/2016, anteriormente alla sentenza dichiarativa.
1.1 Il tribunale, in primo luogo, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale proposta dal curatore -qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. -ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse inopponibile al RAGIONE_SOCIALE perché non poteva AVV_NOTAIOiderarsi passato in giudicato, essendo stato notificato a RAGIONE_SOCIALE in bonis non presso la sede, ma presso la residenza del legale rappresentante designato con delibera del 7.4.2014 non ancora iscritta nel registro delle imprese, tanto che l’opposizione ex art. 645 c.p.c., da questi proposta in nome e per conto della società, era stata dichiarata inammissibile sul rilievo del difetto dei suoi poteri rappresentativi.
1.2 Ha quindi osservato, nel merito, che il credito portato dal provvedimento monitorio risultava in parte estinto per intervenuto pagamento, come pure eccepito dal curatore, e per il residuo non dovuto per essere stato il COGNOME assunto a tempo indeterminato presso altra società.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di cinque motivi illustrati con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2193, 2475, 2248 e 2436 5°comma e 2909 c.c., 156, 160, 145,
138, 139, 615 e 650 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto che il decreto ingiuntivo, benché munito di formula di definitiva esecutività, fosse inopponibile al RAGIONE_SOCIALE. Deduce al riguardo che la notifica del provvedimento monitorio era stata regolarmente effettuata al legale rappresentante della debitrice, NOME COGNOME, benché la sua nomina non fosse stata ancora iscritta nel Registro delle Imprese; aggiunge che, in ogni caso, trattandosi di mera invalidità della notifica, il rimedio previsto per farla valere non era l’opposizione all’esecuzione, strumento processuale utilizzabile solo in caso di notifica inesistente, ma l’opposizione tardiva ex art 650 c.p.c..
2 .Il motivo è fondato.
2.1 Risulta accertato che il ricorrente chiese ed ottenne nei confronti della RAGIONE_SOCIALE l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del credito di lavoro poi insinuato allo stato passivo del fallimento della società e che il giudizio proposto dall’ingiunta ai sensi dell’art. 645 c.p.c. si concluse con sentenza, non appellata e passata in giudicato prima dell’apertura della procedura concorsuale, che dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione.
Secondo la giurisprudenza costante e AVV_NOTAIOolidata di questa Corte, “di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., e tale rimedio è proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso; qualora, viceversa, l’ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di
inesistenza, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma ” ( cfr. tra le tante Cass. nr .9050/2020, 17308/2015, 25713/2014, 1219/2014, 8126/2010, 15862/2009).
3.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità. Quello di “inesistenza”, invece, è concetto da riservare ad ipotesi eccezionali: ovvero oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi AVV_NOTAIOistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di AVV_NOTAIOegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque AVV_NOTAIOiderarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Cass . S.U, n. 14916/2016)
3.2 Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo, infruttuosamente tentata presso sede della società RAGIONE_SOCIALE, venne eseguita presso la residenza della persona fisica che, come accertato dallo stesso giudice a quo , era stata investita della carica di amministratore della società, anche se la sua nomina non era stata ancora iscritta nel registro delle imprese.
3.3 La notifica effettuata con le suindicate modalità, pur volendo attribuire una qualche rilevanza alla circostanza che l’atto fosse stato AVV_NOTAIOegnato all’amministratore in carica anziché a quello ancora risultante dal registro delle imprese, non può certamente ritenersi inesistente secondo i principi enunciati dalla richiamata sentenza delle S.U.
3.4. Né, d’altro canto, può assumere rilevanza il fatto che il giudice investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo l’abbia (erroneamente) dichiarata inammissibile per difetto dei poteri rappresentativi in capo a colui che l’aveva proposta in nome e per conto della società.
3.5. Ne AVV_NOTAIOegue che il passaggio in giudicato del decreto monitorio, e la sua opponibilità al RAGIONE_SOCIALE, non potevano essere travolti da un’eccezione del curatore qualificabile ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma solo da una pronuncia emessa all’esito di un giudizio ex art 650 c.p.c. che non risulta essere mai stato promosso.
All’accoglimento del motivo AVV_NOTAIOeguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Ragusa in diversa composizione il quale si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che investono gli accertamenti con i quali il tribunale ha respinto nel merito la pretesa creditoria del ricorrente, restano assorbiti, posto che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo copriva il dedotto e il deducibile e che dunque era precluso al curatore di sollevare eccezioni attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziario.
5.1.Parimenti assorbito è il quinto motivo di ricorso, con il quale COGNOME lamenta di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ragusa in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Sezione Prima