Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30060 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20446-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO,
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 20446/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1316/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 817/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 1316/2019 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, il quale aveva chiesto ed ottenuto la condanna della società al pagamento dell’importo di euro 48.367,50 a titolo di differenze tabellari maturate da marzo 2007 a dicembre 2011 e di quote CLC non godute da gennaio 2008 a dicembre 2012, oltre accessori e spese di lite.
I giudici di seconde cure, richiamando un orientamento della stessa Corte territoriale e analizzando i singoli motivi di gravame, hanno ritenuto che: a) la pronuncia con la quale RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto della dichiarata violazione del divieto di intermediazione di manodopera, era stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dal marzo 2007, costituiva titolo idoneo, ex art. 633 cpc, per emettere il provvedimento monitorio; b) le cd. carte di circolazione erano computabili ai fini retributivi e le questioni inerenti alla loro quantificazione erano inammissibili perché formulate per la prima volta in appello; c) le censure in ordine ad una asserita disparità di trattamento erano generiche rispetto a quanto accertato dal primo giudice.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla denunciata errata valutazione quantitativa del valore dei titoli ‘carta libera circolazione’ con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art 360 co. 1 n. 4 cpc. Si sostiene che la Corte distrettuale non si era pronunciata, sebbene espressamente investita della questione, sul motivo di appello con cui RAGIONE_SOCIALE aveva contestato le modalità di calcolo utilizzate dalla controparte per la quantificazione del valore economico delle cd. Carte di circolazione.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 443 cpc e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’omesso accertamento della inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento monitorio per carenza dei requisiti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, sussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato quanto alla prova scritta, costituita da una precedente sentenza che, accertando, la violazione del divieto di manodopera, aveva natura di pronuncia di condanna generica circa le vantate differenze retributive nei confronti della società ritenuta effettiva datrice di lavoro.
Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell’art. 2697 cc, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale, confermando la decisione di prime cure, ritenuta raggiunta la prova dei fatti esclusivamente sulla base delle allegazioni del
lavoratore sebbene oggetto di specifica contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è infondato.
Va sottolineato che non è ravvisabile, nell’impugnata sentenza, alcun vizio di omessa pronuncia, che si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017) ovvero di ultra o extra petizione, che ricorre, invece, quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi “), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019).
Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in ordine alla questione dell’ammontare della quantificazione del controvalore economico della carta di libera circolazione (CLC), ha specificato, da un lato, che la contestazione della società sul quantum era generica (così rendendo superfluo l’espletamento di una ctu contabile) e, dall’altro, relativamente al punto secondo cui il valore della CLC dovesse coincidere con quello determinato dal DM del 2009, che la prospettazione della censura non muoveva alcun rilie vo critico all’assunto del primo giudice che aveva precisato che il criterio suddetto non valeva perché aveva la sola finalità di quantificare in termini economici la componente di reddito percepita dai dipendenti del settore ferroviario sotto forma di concessione gratuita di viaggio ai fini della assoggettabilità della stessa a tassazione.
La Corte di merito, pertanto, si è pronunciata sul motivo di gravame e non è, pertanto, ravvisabile processualmente alcun
vizio formale di omessa pronuncia nei sensi delineati in sede di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Deve essere richiamato in premessa il principio di parificazione di una sentenza non indicativa di un importo determinato, o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum, quando insorga successivamente controversia in ordine a ciò (Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 12 novembre 2021, n. 33807); e così pure dell’integrazione di un valido titolo esecutivo della sente nza di condanna, che non richieda ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, eccedenti operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; al contrario della sentenza di condanna che non consenta di determinare le pretese economiche in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell’importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o della sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito: utilizzabili solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (Cass. 1° giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067)
La Corte di appello ha fatto esatta applicazione dei suenunciati principi, con valutazione delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità quale accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In ogni caso la questione sollevata risulta irrilevante, per il consolidato principio, secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all’esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati
dall’ingiunto (Cass. 10 marzo 2009, n. 5754; Cass. 28 maggio 2019, n. 14486); non costituendo azione di impugnativa nei confronti dell’ingiunzione emessa, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. s.u. 13 gennaio 2022, n. 927).
Il terzo motivo, infine, è anche esso infondato.
Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, è giunta alla conclusione del riconoscimento del credito azionato e rivendicato dal COGNOME.
Inammissibile è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).
Nel caso in esame, la ratio decidendi della gravata sentenza non è fondata sul mancato assolvimento dell’onere della prova o sull’averlo posto a carico di chi non vi era tenuto, ma all’esito di una valutazione di tutte le risultanze istruttorie processualmente acquisite.
In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023