Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12224 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5722/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende – ricorrente – contro
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 2821/2019 del la Corte d’Appello di Catanzaro, depositato il 24.10.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Castrovillari dichiarò inammissibile, per carenza della documentazione a corredo richiesta dalla legge, la domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall., presentata da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE propose reclamo, che venne anch’esso dichiarato inammissibile d alla Corte d’Appello di Catanzaro , la quale condannò la reclamante alla rifusione delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE creditrice costituitasi per resistere all’impugnazione .
Contro il decreto della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 26, comma 1, legge fall. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente ribadisce la tesi della reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato, sostenendo che quello del l’art. 26 legge fall. sarebbe un rimedio processuale di carattere generale, applicabile nei confronti di tutti i provvedimenti del giudice delegato (reclamo al collegio) e del tribunale (reclamo alla Corte d’Appello) .
Il secondo motivo censura «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 99 c.p.c.
, comma 10, e dell’art. 111 Cost. , in relazione a ll’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4».
Si prospetta la nullità del decreto impugnato per l’illegittima composizione del collegio, avendovi partecipato un magistrato che era anche giudice di un’esecuzione individuale pendente contro la società ricorrente.
Il terzo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto: artt. 161, comma 3, 162, comma 1, legge fall., in relazione al comma 1, n. 3, del l’art. 360 c.p.c.».
Si afferma che «il Giudice di primo grado» avrebbe trasceso i limiti del controllo di legittimità a lui spettante, entrando nel merito della fattibilità economica del concordato.
Il quarto motivo di ricorso è così testualmente rubricato: «violazione e profilo di incostituzionalità del II° e III° c.a. dell’art. 162 L.F., in relazione all’art. 24 , III° c.a. della Costituzione e comma 1, n. 3 dell’art. 360 c.p.c. ».
Per quanto è dato di capire da una illustrazione piuttosto oscura, la ricorrente prospetta la necessità, in ossequio al diritto costituzionale di difesa, che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato sia reclamabile, tanto più nel caso di illegittima formazione del collegio giudicante.
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. La non reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo è disposta testualmente dall’art. 16 2, comma 2, legge fall. (« … con decreto non soggetto a reclamo …»). A fronte di tale specifica disposizione di legge, non giova invocare l ‘ applicabilità generale
del reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., perché una norma di carattere generale trova applicazione laddove non diversamente disposto, ma non può esserle attribuita un ‘efficacia abrogatrice di una esplicita e difforme norma speciale ( lex generalis non derogat legi speciali ).
Data la non proponibilità del reclamo esplicitata nella legge, anche sull’astratta alternativa del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (da proporre direttamente contro il decreto del Tribunale), cadrebbe un giudizio di inammissibilità, in mancanza di decisorietà e di attitudine al giudicato del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo (Cass. S.u. n. 27073/2016; Cass. n. 22442/2021). A maggior ragione tale profilo di inammissibilità vale con riferimento al decreto della Corte d’Appello che si è limitato a sua volta a dichiarare inammissibile il reclamo.
5.2. A tale originaria inammissibilità dell’impugnazione nulla può togliere l’asserita incompatibilità d i uno dei magistrati componenti del collegio del Tribunale.
Ciò fermo restando anche che « in assenza di una tempestiva ricusazione … non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza » (Cass. S.u. n. 25083/2023; conf. Cass. nn. 21094/2017; 16119/2006).
D’altronde, la stessa circostanza indicata dalla ricorrente (l’essere uno dei componenti del collegio anche giudice di un processo di esecuzione pendente contro la medesima società) non descrive neanche lontanamente un caso di astensione obbligatoria e, quindi, di possibile ricusazione.
5.3. Il terzo motivo pone una questione del tutto estranea al caso di specie, in cui venne dichiarata inammissibile una domanda di concordato «in bianco» per la riscontrata assenza di alcuni dei documenti che la devono necessariamente corredare. La decisione, pertanto, non può essersi basata su un apprezzamento del merito di una proposta e di un piano di concordato, che ancora non esistevano e che quindi non erano stati presentati all ‘ attenzione del giudice.
Pertanto, è soltanto ad abundantiam che si richiama qui il consolidato principio di diritto secondo cui « non è vero che il controllo di fattibilità economica … sia in sé vietato » (Cass. n. 9061/2017), dovendosi distinguere la fattibilità economica del piano (sindacabile dal giudice ove « la proposta concordataria totalmente implausibile ») dalla convenienza economica della proposta , la cui valutazione spetta -almeno in prima battuta -soltanto ai creditori.
5.4. Il quarto motivo è privo di una sua autonoma consistenza. Si ritorna sulla composizione del collegio in Tribunale e sulla ritenuta necessità costituzionale di un reclamo contro il decreto di inammissibilità della domanda di concordato, ma senza l’aggiunta di alcun argomento giuridico a sostegno delle tesi già più sopra confutate.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del