Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33719 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33719 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16509/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
E
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del MINISTRO P.T. e QUESTURA DI POTENZA elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis.
-resistenti- avverso il DECRETO DEL GIUDICE COGNOME di COGNOME nel proc. n. 1006/2023 depositato il 19/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.- NOME COGNOME, cittadino senegalese, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione in relazione al provvedimento del Giudice di Pace di Melfi, di convalida del decreto di trattenimento, presso CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), emesso e notificato allo straniero il 19/6/23, ‘ in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, in quanto occorre…disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, acquisire i documenti per il viaggio, attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei ‘.
Le Amministrazioni intimate hanno depositato mero atto di costituzione.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
2.- I due motivi di impugnazione denunciano: 1. Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, deducendo che l’ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione degli Artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione, Art. 24 e 111 Costituzione; 2. Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Omessa motivazione e/o motivazione apparente, in violazione degli Artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111, comma 6, Cost.
3.- Nel primo motivo il ricorrente lamenta che era stata invocata la violazione degli artt.13 e 14 T.U.I., come interpretati
alla luce dei principi ricavabilidall’art.15 della Direttiva Rimpatri 2008/115, essenzialmente deducendo che il decreto questorile di trattenimento avrebbe dovuto dare conto soltanto di ‘ esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell’interessato ‘ (rifiuto di fornire documenti o indicazione di false generalità) non anche della mancanza del vettore o dei documenti di viaggio, cause queste indipendenti dalla volontà dello straniero, in quanto in questi casi si sarebbero dovuti adottare le misure non coercitive previste dall’art.14 comma 1 bis TUI.
Tale doglianza va disattesa in quanto questa Corte ha già chiarito che ‘ la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, che costituisce un prerequisito indispensabile per l’adozione delle invocate misure alternative al trattenimento di cui all’art. 14, comma l bis, d.lgs. 286/1998 ‘ (Cass. n. 20108/2016) e che ‘ tale requisito è altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero «può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria » soltanto « qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4 » (art. 13, comma 5, cit.), ovvero qualora, tra l’altro, non sussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di «mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità» (art. 13, comma 4bis)’ (Cass. n. 28155/2017), avendo anche la Corte di Giustizia rilevato che, ai fini della proroga del trattenimento, il giudice del rinvio può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d’identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C- 146/14, NOME COGNOME).
4.- Anche la seconda censura e parte del primo motivo, in punto di motivazione apparente del provvedimento impugnato, per utilizzo di uno ‘stampato preconfezionato’ con apposizione di
semplici ‘crocette’, va respinto in quanto, come chiarito dalle Sez.Un. n. 22232/2016, ‘ La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ , avendo altresì questa Corte da tempo affermato che ‘ nel giudizio circa l’assolvimento dell’onere di motivazione … non incide la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità della motivazione non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, ne’ si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge ‘ (Cass. 9223/1995) e nella specie risulta chiara la ragione fondante la convalida del trattenimento, sia pure con sintetica motivazione.
5.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.
Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma pari ad euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende (Cass. Sez. Un. 32001/2022).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da
parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
-Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00= in favore della cassa delle ammende;
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima