SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1390 2025 – N. R.G. 00000432 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Consiglieri:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa tra:
e , rappresentati dagli avv.ti NOME e NOME COGNOME come da mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
e
rappresentate dall’avv.
come da mandato allegato alla comparsa di appello.
APPELLATA ED INTERVENIENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: ‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande tutte proposte dall’ nei confronti degli appellanti. Vinte le spese di primo giudizio e quelle del presente grado’.
PER PARTE APPELLATA: ‘Piaccia alla Corte
Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione reietta, rigettare integralmente l’appello proposto da e avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Imperia. Con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e degli onorari del presente grado del giudizio’.
Parole chiave: espropriazione -demanio -concessione
MOTIVI
ha citato in giudizio, innanzi
al Tribunale di Imperia, ed
ed ha sostenuto:
Di essere concessionaria, sin dal 1963, della costruzione e dell’esercizio dell’autostrada Savona-Ventimiglia – Confine Francese;
di essere proprietaria di una porzione immobiliare comprendente il mapp. 774, a seguito del procedimento di espropriazione strumentale alla realizzazione di tale infrastruttura, conclusosi con l’emissione a suo favore del decreto di esproprio prefettizio 3379 del 1974, trascritto il 24 aprile 1974, casella 3338 formalità 2735;
che, dal frazionamento del mapp. 774, era derivato il mapp. 1703, sul quale erano stati costruiti alcuni fabbricati, alcuni dei quali erano stati poi accatastati al NCEU con i numeri 1645 sub 1 e 2, mentre al CT erano stati effettuati frazionamenti che por tavano all’attuale 1647;
che alcuni di tali immobili erano stati illegittimamente occupati da ed
;
Parte attrice ha, quindi, chiesto di condannare i
convenuti a rilasciare la porzione immobiliare occupata, previa demolizione delle opere ivi costruite durante l’occupazione disposta e protratta.
Questi ultimi si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte. La causa, istruita con prove testimoniali, documentali ed a mezzo ctu, è stata decisa con la sentenza n. 700 del 2024, che ha così statuito in dispositivo: ‘accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna e a rilasciare, in favore della società in persona del legale rappresentante pro-tempore, la porzione immobiliare facente parte dei mappali nn. 1645, sub. 1 e sub.2, CU e 1647 CT del foglio 56 del comune censuario di Ventimiglia, a seguito di frazionamenti dall’originario mapp. 774 dello stesso foglio, così come meglio descritta nella consulenza tecnica d’ufficio redatta il 4.2.20242024 dal geom. libera da persona e/o cose, previa demolizione dei manufatti su di essa insistenti b) condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore della società , in persona del legale rappresentante pro1tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.964,25, di cui € 7.795,00 per compenso tabellare ed euro 1.169,25 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge c) pone le spese di CTU definitivamente a carico
delle parti, in solido tra loro’.
Il Tribunale ha accertato che ‘la porzione indicata in citazione e definita da una linea verde nella planimetria di cui al doc. 24 (vedi allegato F) è riconducibile per la quasi totalità (mq. 437 su totali mq. 457) ad una parte dell’ex mappale 774 (e quindi dei terreni oggetto del decreto del AVV_NOTAIO di Imperia del 21.01.1974)’ e, qualificata la domanda di quale rivendica, l’ha accolta, ritenendo assolta la cd probatio diabolica sulla base del decreto prefettizio prodotto da sub. doc. 7, che prevede una occupazione ‘permanente e definitiva’ e non temporalmente limitata.
2 Il giudizio di appello
ed hanno impugnato la sentenza in esame ed hanno chiesto, in riforma totale del provvedimento, di respingere la domanda proposta nei loro confronti.
si è costituita in giudizio unitamente a (subentrata nella concessione dell’autostrada ed interveniente volontaria in appello) ed ha chiesto di respingere l’appello.
La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, in data 17 dicembre 2025.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo, rubricato ‘ Errata valutazione del decreto prefettizio n. 3443/3379 del 21.1.1974’. Secondo l’appellante, il decreto prefettizio n. 3379 del 1974 andava ricondotto all’istituto dell’occupazione temporanea ai sensi
dell’art. 71 comma 2 della legge 2359/1865.
Tale decreto era stato adottato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, all’esito del quale era stato emesso il decreto di occupazione temporanea di cui sopra, che, quindi, non aveva alcuna efficacia traslativa, né era stato poi adottato altro provvedimento idoneo a produrre effetti reali.
La società concessionaria, del resto, era priva di poteri espropriativi che solo una legge avrebbe potuto trasferirle.
Che il decreto in esame non abbia effetti traslativi, del resto, è dimostrato dal fatto che l’art. 53 della legge 2359/1895 distingue chiaramente il decreto del AVV_NOTAIO che autorizza l’occupazione immediata dei fondi a termini dell’art. 30 e quello che ne pronuncia l’espropriazione nel caso di cui all’art. 48.
4 La proprietà dell’area
Il motivo di appello è infondato.
Il Tribunale, nell’accogliere la domanda proposta da ha recepito i principi espressi in alcuni precedenti di questa Corte, tutti concordi nel riconoscere il carattere traslativo del decreto prefettizio del 1974.
La legge 2359/1865 si occupa dell’indennità di espropriazione nel capo IV e prevede un duplice iter per la sua determinazione dell’indennità, distinguendo l’ipotesi in cui vi sia l’accettazione da parte degli espropriandi dell’indennità (per accettazione dell’offerta o comunque per «accordi amichevoli»), da quella in cui questa venga liquidata in via autoritativa, tramite il ricorso al
Tribunale, che, a sua volta, nomina dei periti per la determinazione dell’indennità.
Per la prima ipotesi, una volta ottenuta la prova del pagamento, o del deposito dell’indennità, il prefetto ‘autorizzerà l’occupazione immediata dei fondi’ (art. 30), mentre per la seconda, ‘pronuncia l’espropriazione ed autorizza l’occupazione dei beni ‘ (art. 48).
Nella specie, il contenuto del decreto è chiaramente modellato sulla fattispecie di cui all’art. 30, u.c., L 2359/1865 ( ‘in seguito alla presentazione degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l’occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l’indennità stessa, facendo di questa espressa menzione ‘), all’esito di un procedimento che ha visto la determinazione consensuale dell’indennità di esproprio.
L’art. 50 stabilisce che la proprietà dei beni passa nell’espropriante ‘ dalla data del decreto del prefetto che pronuncia l’espropriazione’.
Il decreto prefettizio oggetto di causa non contiene alcuna pronuncia di espropriazione, prevedendo solo l’occupazione dei fondi ‘in via permanente e definitiva’.
Secondo l’appellante, al decreto di autorizzazione immediata dei fondi, deve, quindi, seguire un altro decreto, contenente la nel pronuncia dell’espropriazione, che, invece, nostro caso, non vi è stata .
Tuttavia, tale interpretazione non convince, in quanto l’art. 50 si riferisce esclusivamente
all’ipotesi di espropriazione in cui l’indennità non è stata concordata, come si evince dagli articoli che lo precedono. Lo si capisce dalla lettura dell’art. 48, co. 1, che si occupa di tale ultima ipotesi, tant’è che prevede che, prima della pronuncia del decreto di espropriazione, vi sia l’intervento del Tribunale, che, invece, come visto, non viene coinvolto nel caso della determinazione consensuale dell’indennità, se non per disporre il pagamento diretto dell’indennità all’avente diritto quando nell’atto di accettazione di cui all’art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi. Ma, come si è visto, nel caso di determinazione consensuale, tale pagamento precede e non segue l’emissione del decreto prefettiz io e non c’è alcuna nomina di periti. Anche l’art. 51, nel riferirsi al decreto di esproprio, intende far riferimento esclusivamente al decreto prefettizio conclusivo del procedimento di determinazione autoritativa dell’indennità. Infatti, tale disposizion e disciplina l’opposizione al decreto di espropriazione da parte degli espropriati per motivi attinenti alla stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese, adempimenti questi non operanti nel caso di determinazione consensuale.
Anche l’art. 50 ha, quindi, un ambito di applicazione ristretto, in quanto riguarda unicamente l’ipotesi di espropriazione con indennizzo non concordato. Il decreto di occupazione immediata dei fondi di cui all’art. 30 produce effetti traslativi, dal momento che, ove non gli si riconoscesse effetti
equivalenti al decreto di espropriazione, il procedimento espropriativo, nel caso di indennità concordata, rimarrebbe monco e non potrebbe conseguire i propri scopi, dal momento che la legge non prevede l’adozione da parte della P.A. di alcun ulteriore atto amministrativo. Al contempo, ritenere necessario un ulteriore decreto di trasferimento, nel caso di cessione concordata, sarebbe contrario alla logica, dal momento che non si capisce perché, proprio nelle ipotesi meno controverse, il legislatore ha inteso prevedere un iter così complesso, per concludere l’espropriazione. Sarebbe inspiegabile perché autorizzare l’occupazione immediata e non temporanea di un fondo, senza trasferirne contestualmente la proprietà, differendo tale effetto, invece, all’adozione di un ulteriore decreto, adottato dalla stessa Autorità (il AVV_NOTAIO), che costituirebbe, nei contenuti, né più, né meno, un doppione del primo.
In secondo luogo, l’art. 53 precisa che tanto ‘il decreto del prefetto che autorizza l’occupazione immediata dei fondi, tanto quello che ne pronuncia l’espropriazione saranno trascritti nell’ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l’opportuna voltura nel catasto o nei libri annuari’ .
La circostanza che il legislatore abbia previsto la trascrizione del decreto ex art. 30 è sintomatica del fatto che questo è produttivo degli effetti di cui all’art. 2643 c.c., tenuto conto della tipicità degli atti che vengono trascritti nei registri immobiliari. In questi termini, si veda Cass 1811/59 (datata, ma mai smentita), in Foro it., n. 6 del 1960 e
in Foro amm., 1959, II, 1, 380, la cui massima recita ‘nel procedimento amministrativo di espropriazione, qualora l’indennità sia stata consensualmente determinata il trasferimento della proprietà del bene all’espropriante si verifica senz’altro per effetto del decreto con cui il prefetto dopo aver disposto i l deposito dell’indennità concordata ed averne accertato l’esecuzione autorizza l’occupazione immediata del bene’.
Più chiaramente, poi, si rimanda alla più recente Cass. 11508/98, la quale, in motivazione, ha sostenuto che, secondo la disciplina della L 2359/1865 , ‘ l a proprietà dei suoli destinati alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità viene acquisita dalla Pubblica Amministrazione con un provvedimento autoritativo solo nel caso in cui i loro proprietari non abbiano accettato l’indennità offerta, e questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale; soltanto in tal caso, infatti il procedimento si conclude con un decreto con il quale il prefetto pronuncia l’espropriazione ed autorizza l’occupazione dei beni (art. 48) mentre, allorquando l’indennità offerta sia stata accettata ovvero sia stata pattuita a seguito di accordi amichevoli, come nella specie si è verificato, il prefetto si limita ad autorizzare l’occupazione immediata dei fondi (art. 30) senza necessità di alcun provvedimento ablatorio in danno dei proprietari perché le aree espropriande sono già state acquistate dalla Pubblica Amministrazione in forza di un contratto di diritto pubblico che ne consente l’occupazione, previa verifica dell’eseguito deposito o pagamento
delle indennità accettate o concordate’.
Più recentemente, la Suprema Corte (Cass. 10368/22) ha sostenuto, con riguardo alla portata di un decreto prefettizio di occupazione permanente di un fondo, che i Giudici di merito avevano qualificato come inidoneo a dimostrare la proprietà, che ‘ Contrasta con i canoni interpretativi logico-sistematici, nonché con l’esigenza di provvedere ad una lettura integrata del dispositivo e della motivazione dell’atto, nell’ottica di uno sforzo teso alla sua conservazione, escludere la natura ablatoria di un provvedimento amministrativo a fronte dell’espressa previsione di una “indennità di esproprio”, della previsione dell’occupazione permanente del bene, dell’avvio delle formalità di notificazione all’interessato, trascrizione, registrazione e volturazione dell’atto, dello specifico rinvio all’art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, vigente ratione temporis, che prevede e regola proprio “il decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione. Non vale a negare tale conclusione il riferimento meramente atomistico alla locuzione “occupazione” -cui significativamente si accompagna l’ attributo “permanente” – quale elemento semantico travisato che deve essere letto nel contesto dell’intero testo, anche avendo riguardo ad ulteriori emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti, ai fini di una corretta comprensione del provvedimento e suo tramite della effettiva intenzione dell’emittente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2945 del 08/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020; Sez.
2, Ordinanza n. 30686 del 25/11/2019). In realtà, un’occupazione connotata dal requisito della definitività, senza alcun richiamo a ragioni contingibili e urgenti atte a giustificare un intervento transeunte, non può essere letta in una chiave formalistica, rivolta a negare la sua natura ablatoria, allorquando ricorrono tutti gli elementi peculiari dell’espropriazione per pubblico interesse delineati dall’art. 834 c.c., ossia la privazione, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di proprietà di un soggetto determinato per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, previo pagamento di una giusta indennità’.
Peraltro, parte appellata ha evidenziato che la mera attribuzione ad un soggetto dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblico affidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee non è sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa dell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla RAGIONE_SOCIALE disporne a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l’ordinamento le attribuisce. In questo senso, del resto, possono leggersi Cass. 26803/22; Cass. 815/19; Cass. 22523/11; Cass. 464/11. Secondo parte appellata, nella specie, mancava una norma che legittimasse il RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE a trasferire poteri espropriativi. Ciò doveva
indurre a ritenere che il decreto non poteva avere alcuna efficacia traslativa a favore del concessionario.
In senso contrario, però, si osserva quanto segue. In primo luogo, i principi giurisprudenziali sopra sintetizzati riguardano tutt’altra tematica e, cioè, la legittimazione passiva dell’ente pubblico concedente nel giudizio di opposizione alla stima o risarcitorio per eventuale illegittimo esito occupativo, legittimazione che non può essere esclusa per il solo fatto che la PA ha trasferito in concessione alcuni compiti ad un privato. La circostanza che manchi una norma che preveda una concessione traslativa non impedisce, comunque, che il concessionario possa occuparsi degli adempimenti in materia di espropriazione, adempimenti che realizzerà non in nome proprio, ma in nome della PA. Inoltre, nulla impedisce che il concessionario divenga proprietario del bene oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, pur in difetto di una specifica norma di legge.
A ben vedere, una norma che trasferisce i poteri espropriativi al concessionario di costruzione e gestione di esiste e viene identificata nell’art. 34 L 59/61, che legittima la società concessionaria per la costruzione di una strada statale ad eseguire le espropriazioni e le occupazioni, con l’attribuzione a questa tutti i poteri e le facoltà inerenti all’attuazione della concessione, comprese quelle relative all’espletamento di tutte le procedure espropriative per acquisire i terreni necessari alla realizzazione dell’opera (Cons. Stato 79/79 e
Cons. Stato 958/78).
In secondo luogo, nella specie, comunque, il potere espropriativo è stato esercitato dall’organo statale a ciò deputato dalla L 2359/1865, il AVV_NOTAIO, per il tramite del decreto sopra indicato, ragion per cui non può dirsi che lo stesso è stato adottato in carenza di potere.
In terzo luogo, è concessionaria di RAGIONE_SOCIALE per la costruzione e gestione dell’autostrada (sul punto, si veda la prod. 1 di parte appellante), con attribuzione dei poteri e degli oneri legati alla procedura espropriativa (DM RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 25 febbraio 1961, prod. 1 di parte appellante), in attuazione dell’art. 2 della L 729/61. Per effetto di tale concessione, l’ente pubblico concede ad un soggetto, pubblico o privato, la gestione di un servizio pubblico (di cui il concedente sia titolare), insieme alla costruzione dell’opera che risulta necessaria per lo svolgimento di tale servizio, determinando, tramite convenzione, i diritti e gli obblighi reciproci, fra concedente e concessionario. Spetta al concessionario provvedere all’esecuzione dei lavori e assumersi gli oneri finanziari, le incombenze e le attività materiali inerenti alla realizzazione dell’opera, incamerando in seguito, come contropartita, i proventi percepiti dalla gestione del servizio oggetto della concessione. Secondo la giurisprudenza, con la concessione di nuova costruzione l’Amministrazione conferisce al privato, oltre al semplice incarico materiale dell’esecuzione di un’opera pubblica, anche quello
di compiere una serie di attività (progettazione dell’opera, direzione dei lavori, sorveglianza, scelta degli appaltatori ecc.), il cui esercizio presuppone il trasferimento delle funzioni pubbliche necessarie per l’espletamento dell’opera stessa (Cass. sez. un. nn. 12966/91, 12166/93 e Cass. 580/99). L’opera, conformemente al suo ruolo strumentale rispetto al servizio pubblico, di cui è necessario presupposto, rimane di proprietà del concessionario costruttore-gestore per tutta la durata del rapporto di concessione, dopo di che passa in proprietà dell’Ente concedente. In questo senso, si spiega, quindi, sia la pronuncia del decreto prefettizio di occupazione a favore di , sia la disciplina della convenzione, che prevede l’obbligo a carico di quest’ultima di restituire la p roprietà dell’opera realizzata allo scadere della concessione.
Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto: ‘Qualora la costruzione e l’esercizio di una autostrada vengano affidati in concessione ad una società privata, questa, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni sp ettanti all’RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. Sez. Un. 10890/01; Cass. 6270/95), ivi compreso, quindi, anche il potere di rivendicare il bene.
4 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, accogliendo in toto la notula depositata.
PQM
Respinge l’appello proposto da e
e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale di Imperia n. 700 del 2024;
Concessioni del Tirreno e quelle del giudizio di appello, che liquida in 9.850,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti in capo alle parti costituite appellanti i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova 17 dicembre 2025
Il relatore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME