Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2315 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2315 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23712/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, corrente in Iseo, con AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME ;
– intimato – avverso la sentenza n. 2673/2023 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 19.10.2023 e notificata il 20.10.2023;
udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del nove gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice della procedura esecutiva immobiliare n. 59/05 svoltasi avanti il Tribunale di Brescia aveva emesso decreto in favore del geom. NOME COGNOME, in cui veniva allo stesso liquidato l’importo di € 1.248,86 per spese anticipate ‘documentate e non documentabili’ ed € 2.011,00 per compensi ‘oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge’. In data 30.10.2020 il geom. COGNOME eseguiva il pignoramento delle quote della RAGIONE_SOCIALE,
detenute dall’unica socia COGNOME quale ‘responsabile dei debiti della società. Nelle more la RAGIONE_SOCIALE procedeva al versamento di € 3.901,84 e, successivamente, documentava anche il versamento di ritenuta d’acconto per ulteriori € 650,97.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., deducendo che con i riferiti versamenti avevano estinto il credito spettante al geom. COGNOME. Con sentenza 680/2022 il Giudice di Pace, adìto ex art. 616 cod. proc. civ. per il giudizio di merito, rigettava l’opposizione. La sentenza era appellata dagli odierni ricorrenti con la riproposizione delle argomentazioni e delle domande formulate nel precedente grado. Con la sent. 2673/2023 il Tribunale di Brescia rigettava l’appello.
COGNOME e COGNOME propongono, quindi, ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre il geom. COGNOME è rimasto intimato nonostante la regolare notifica avvenuta in data 30 novembre 2023.
La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo del ricorso si deduce ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc con riferimento agli artt. 474 e 479 cpc e alla l. 633 del 1972’.
A parere dei ricorrenti il credito di cui al titolo esecutivo (quindi il decreto di liquidazione), che portava un complessivo importo di € 3.254,86, era già stato saldato coi versamenti di complessivi € 4.552,11.
Erroneamente, quindi, il Tribunale avrebbe rigettato l’opposizione, perché, se è vero che il g.e. aveva indicato la sottoposizione del compenso liquidato a ‘iva e Cassa Previdenziale come per legge’, tali ulteriori somme sarebbero dovute a titolo di rivalsa e in correlazione all’esborso fatto dal professionista (come espressamente indicato nell’art.18 del dpr 633/1972) e non erano quindi oggetto di liquidazione. L’i.v.a., infatti, non
sarebbe dovuta per la normativa che la disciplina; e così i contributi per la cassa previdenziale, dovuti solo in seguito ad un fatto ulteriore (Cass. 17876/2023).
1.1. Il motivo è inammissibile, perché in ricorso non si riporta l’esatto contenuto del titolo esecutivo e, comunque, è formulato in maniera estremamente generica con riferimenti assertivi privi di concludenza. Ove anche si volesse ricavare dall’allegato 1 al doc. d) citato alla pag. 3 del ricorso l’esatto contenuto del titolo esecutivo, formatosi a carico del creditore procedente RAGIONE_SOCIALE (cfr., nello stesso documento, il precetto, nonché la sentenza impugnata e l’allegazione di parte ricorrente di essere stata destinataria del precetto in quanto socia unica di RAGIONE_SOCIALE), la tesi formulata nel mezzo di censura è infondata, dal momento che il titolo espressamente estende il suo contenuto anche agli accessori per i.v.a. e c.p.a., come letteralmente disposto e riportato nel motivo medesimo.
Col secondo mezzo si deduce ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 co. 1 n. 3 cpc con riferimento all’art. 15 del dpr 633/1972 e all’art. 2697 c.c.’
Il motivo viene proposto condizionatamente alla reiezione del primo. Il ricorrente ritiene che erroneamente il Tribunale abbia respinto l’appello in quanto l’i.v.a. era dovuta anche sul rimborso ‘spese anticipate’ (liquidate in € 1.243,86, cui corrispondeva un importo iva di € 273,65).
Poiché, sottraendo all’importo ritenuto dovuto in base al titolo quello dell’i.v.a., si giungerebbe ad una somma inferiore a quanto pacificamente versato dalla parte ricorrente, sarebbe secondo la stessa rilevante l’errore commesso dal giudice del merito laddove ha ritenuto applicabile l’i.v.a. su spese che il decreto definiva come anticipazioni.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso anzitutto fa riferimento, per l’interpretazione sul punto del decreto di liquidazione, ad un provvedimento del g.e. di cui non è riportato in modo adeguato il contenuto, ma solo la data di emissione.
Quindi lo stesso si fonda circa la data del pagamento delle somme, rilevante ai fini della fondatezza o meno dell’azione esecutiva, su quanto indicato dalla stessa parte sul proprio foglio di precisazione delle conclusioni, laddove invece la sentenza fa riferimento alla data dell’esecuzione del pignoramento delle quote.
In ogni caso il motivo non si confronta con la ratio decidendi (piuttosto oggetto, sebbene sotto altra prospettiva, del successivo motivo) secondo la quale le spese andavano assoggettate ad i.v.a. in quanto dal titolo non era ricavabile che le stesse fossero state documentate, né in maniera univoca con lo stesso contenuto del titolo, invece riferendosi a ipotetiche obiezioni di controparte.
Quanto all’i.v.a. relativa al precetto, neppure in tal caso si comprende in qual guisa e sotto quale profilo venga sottoposta a censura la sentenza oggetto del presente giudizio.
Col terzo motivo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 co.1 n.4 cpc con riferimento all’art.132 cpc (motivazione solo apparente per sua insanabile contraddittorietà)’.
La censura si appunta sulla parte della sentenza di appello in cui si legge che il g.e., nel suo provvedimento di liquidazione, aveva distinto dai compensi «gli importi corrispondenti al rimborso delle spese anticipate dal CTU (in € 1.243,86); nelle immediatamente successive righe ha però aggiunto che ‘il decreto di liquidazione … non permette di capire se le spese anticipate sono state documentate o no dal geometra’ essendovi qualificate ‘spese anticipate documentate e documentabili’».
A parere della parte ricorrente in ciò sussisterebbe una contraddizione insanabile fra due affermazioni, consistenti da un lato nella ricomprensione nella liquidazione di spese ritenute dal giudice
dell’esecuzione documentate e, dall’altro, nella ‘negazione di poter capire se il GNOMEE. si sia riferito a spese documentate’.
3.1. La motivazione può dirsi apparente solo allorché non sia comprensibile l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, ivi compresa appunto l’ipotesi in cui la motivazione stessa sia caratterizzata da invincibile contraddittorietà.
Nella specie, però, il vizio denunciato non è sussistente, poiché il giudice del merito ha chiarito che, non essendo comprensibile sulla base del tenore del decreto di liquidazione quali spese, nel totale omnicomprensivo indicato, fossero documentate e quali no e mancando la prova di quelle appunto documentate, sulla base del principio per cui solo le spese documentate sono esenti da i.v.a. (la sentenza richiama l’art. 15 d.p.r. n. 633/72), tutte le spese vanno assoggettate all’imposta medesima.
Col che non si ravvisa alcuna contraddittorietà, tanto meno invincibile, del ragionamento e, dunque, alcun vizio motivazionale rilevante: del tutto congruente essendo il rilievo di una indicazione indifferenziata di un totale e il contemporaneo riscontro della carenza di specifica individuazione dei relativi addendi.
In conclusione, il ricorso è infondato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese, in quanto l’altra parte è rimasta intimata.
Sussistono in capo alle ricorrenti i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza, in capo alle ricorrenti, dei presupposti processuali per l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il nove gennaio 2026
Il Presidente (NOME COGNOME)