Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16414 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 16414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13437/2024 R.G. proposto da:
PREFETTURA UFFICIO -TERRITORIALE DEL GOVERNO -PERUGIA, in persona del Prefetto elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SCOROPAD DENIS
-intimato- avverso la SENTENZA del GIUDICE COGNOME PERUGIA n. 220/2024 depositata il 22/04/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Perugia il 28.11.2023.
Il Giudice di pace di Perugia, considerato che il Tribunale di Potenza, competente per territorio, nelle more aveva rigettato la proroga del trattenimento già disposto, ha ritenuto la circostanza assorbente « per dichiarare cessati gli effetti del trattenimento rispetto ad ogni altra eccezione e deduzione rilevata dalle parti nei propri atti relativa al merito ai fini della controversia », e ha pertanto così deciso: «rigetta l’istanza e per l’effetto dichiara cessati dalla data del 19.2.2024 gli effetti del trattenimento di cui alla richiesta della Questura di Potenza » ordinando l’immediato rilascio del trattenuto.
Contro tale decisione ha proposto ricorso la Prefettura di Perugia, affidandosi a un motivo. L’interessato non ha svolto difese. Il Procuratore generale ha conclueo per l’accoglimento del ricorso La causa è stata trattata alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 13, comma 8, del D.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 18 del D.lgs. n. 150/2011. La parte ricorrente deduce che il Giudice di pace è incorso in errore avendo confuso il piano del provvedimento di espulsione del Prefetto con quello del Questore, che attiene al trattenimento. Rileva che nel caso che ci occupa, il Giudice non era infatti chiamato a pronunciarsi in ordine al provvedimento di trattenimento, ma oggetto dell’impugnazione, era il provvedimento di espulsione prefettizia; l’eventuale decisione che non convalida del trattenimento non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Invece, il Giudice di prime cure ha fatto discendere la decisione di annullamento del provvedimento di espulsione dalla mancanza di presupposti del
provvedimento di richiesta di proroga del tempo di trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio.
Il Procuratore generale ha rilevato che il provvedimento è viziato, essendo stato valutato il ricorso non alla stregua delle norme di legge che regolano il potere prefettizio di espulsione, ma in considerazione del venir meno del trattenimento, che pure si fonda su presupposti diversi e il cui perdurare non costituisce condizione di legittimità del decreto di espulsione.
2. -Il motivo è fondato
I rilevi dell’Avvocatura e le conclusioni del Procuratore generale sono condivisibili
Il Giudice di pace ha sovrapposto all’esame del provvedimento di espulsione, che era l’oggetto del giudizio innanzi a lui pendente e sulla cui legittimità era tenuto a pronunciarsi, l’esame del provvedimento di trattenimento, rendendo un provvedimento non congruente rispetto al thema decidendum . La circostanza che fossero cessati gli effetti del trattenimento o anche in ipotesi che il trattenimento fosse ab origine illegittimo non refluisce infatti sul decreto di espulsione. Il trattenimento altro non è che uno strumento, previsto dalla legge, finalizzato a portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione stesso e può disporsi ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 286/1998 quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo. La sua convalida così come la sua proroga, sono legate dalla verifica delle circostanze che impediscono l’immediato accompagnamento alla frontiera o il respingimento; nonché alla verifica del rispetto
da parte della Questura delle procedure e dei termini massimi previsti dalla legge per la adozione del provvedimento e la sua trasmissione alla autorità giudiziaria. Il provvedimento di espulsione invece si adotta qualora lo straniero non abbia titolo a soggiornare sul territorio nazionale o comunque sussistano delle ragioni per allontanarlo ed il controllo su di esso è del tutto indipendente dal controllo della legittimità dell’adozione del trattenimento della sua proroga, che attiene invece al momento esecutivo; viceversa, è il trattenimento che può ritenersi illegittimo se è illegittimo il decreto di espulsione o respingimento sulla base del quale è stato adottato.
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Perugia in persona diversa dal magistrato che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Perugia in persona diversa dal magistrato che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 09/04/2025.