Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 485/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrente-
Contro
PREFETTURA COGNOME, in persona del Prefetto, QUESTURA COGNOME, in persona del Questore
-intimati- avverso il DECRETO di GIUDICE DI PACE COGNOME n. 179/2022 depositata il 16/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Giudice di pace di Savona con il quale è stata respinta l ‘ opposizione al decreto di espulsione, emesso nei suoi confronti in data 4 agosto 2022 dal
prefetto di Savona, in quanto cittadino straniero che si trova sul territorio nazionale privo del permesso di soggiorno.
Il ricorso per cassazione è affidato ad un motivo. Non si sono costituiti gli intimati.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 30 novembre 2023.
RITENUTO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l a violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. degli artt. 11 Cost e 132 c.p.c. Il ricorrente deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto apparente, e che il giudice non ha tenuto conto degli specifici motivi di opposizione e segnatamente della deduzione che egli era ancora in tempo per regolarizzare la propria posizione in Italia attraverso il decreto flussi, circostanza che aveva dedotto allegando a sostegno la circolare della prefettura di Pavia, ove il ricorrente aveva domicilio, secondo la quale è possibile conseguire il nulla osta anche nel caso in cui ci si trovi sul territorio nazionale in condizione di irregolarità, e osservando che alla data di emissione e notifica del decreto di espulsione non era ancora decorso il termine ultimo per avanzare domanda di accesso ai sensi del decreto flussi (art 42 e segg. del 73/2022).
2.- Il motivo è inammissibile.
Il Giudice di pace ha accertato che il ricorrente è privo di permesso di soggiorno in corso di validità e si è trattenuto sul territorio dello Stato; ha rilevato inoltre che non vi sono motivi ostativi all’espulsione, in quanto l’opponente non ha fornito prove dell’esistenza di seri motivi umanitari e che, quanto al resto, non ha prodotto documentazione certificante oggettiva né dedotto grave situazione personale che ne impedisca l’allontanamento.
Il Giudice di pace ha pertanto -correttamente- verificato se fossero state dedotte le condizioni ostative all’espulsione (art 19 T.U.I.) che sono relative alla tutela dei diritti fondamentali della persona, la cui sussistenza va accertata all’attualità.
La mera allegazione, generica, da parte del ricorrente di essere ancora in tempo per richiedere il nulla osta ai sensi dell’art . 42 del D.L. 73/2022, senza specificare in che termini detta questione era stata posta alla attenzione del giudice di pace e da quali documenti riguardanti la sua concreta situazione era sostenuta, non supera il vaglio di ammissibilità, per difetto di autosufficienza. Il cittadino straniero, infatti, avrebbe dovuto chiarire se ha prospettato la questione al Giudice di pace in termini concreti e specifici attinenti alla sua situazione personale -con la correlativa documentazione a supporto- e non soltanto con riferimento ad una circolare che, in via del tutto generale, considera ammissibile la domanda anche per i cittadini stranieri in posizione di irregolarità.
Difetta quindi anche la concreta rilevanza, ai fini che qui interessano, della questione posta, trattandosi della mera prospettazione di una eventualità, in termini astratti, (la presentazione della domanda) che a sua volta sarebbe indicativa soltanto di un’altra eventualità e cioè il suo possibile accoglimento; ed anche sotto questo profilo il motivo sconta un profilo di inammissibilità per difetto di specificità e chiarezza.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte degli intimati.
Il processo risulta esente dal versamento del contributo unificato e pertanto nulla deve dichiararsi in ordine alla
applicazione dell’art . 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.