Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32758 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25297/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME elettivamente domiciliato in CODOGNO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PREFETTTURA LODI, QUESTURA DI LODI
-intimati- avverso DECRETO di RAGIONE_SOCIALE PACE LODI n. 2110/2023 depositata il 06/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
IN FATTO
NOME COGNOME destinatario del provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Lodi e notificatogli in data 29.08.2023,
aveva proposto impugnazione avanti al Giudice di Pace di Lodi rilevando: -la mancanza di delega in capo al funzionario indicato come Vice Prefetto, sottoscrittore del decreto di espulsione; -la violazione dell’art. 19 T.U.I. poiché pendeva, alla data di emissione del decreto di espulsione, la procedura per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari (in quanto egli era convivente con il fratello, cittadino italiano), affermata di per sé ostativa all’espulsione; -la violazione dell’art. 13 D. Lgs. n. 286/1998 poiché il Prefetto di Lodi aveva omesso di valutare la sussistenza di vincoli familiari presenti in Italia; -quanto al pericolo di fuga prospettato nel provvedimento impugnato, il mancato rientro volontario di NOME COGNOME in Pakistan era dipeso dalla consapevolezza di poter rimanere in Italia in quanto fratello convivente di cittadino italiano.
All’esito dell’udienza fissata avanti al Giudice di Pace di Lodi per l’esame del ricorso il provvedimento di espulsione era stato confermato sulla base della seguente motivazione: -si dava atto che all’udienza, fissata per le ore 11,30, si era presentato il solo rappresentante della Questura di Lodi e, dopo che il verbale di udienza era stato chiuso con riserva di decisione, a pochi minuti dalle ore 12,00 e dopo che il rappresentante della Questura si era allontanato, si era presentata l’avv. NOME COGNOME per parteciparvi nell’interesse di NOME COGNOME nonostante l’insistenza dell’avv. COGNOME, il verbale non era stato riaperto né si era in seguito accolta l’istanza di deposito di memorie per rispondere alle note depositate dalla Questura; -nel merito della questione, ‘ dal foglio notizie prodotto dalla parte resistente, scritto in lingua conosciuta dal ricorrente medesimo e sottoscritto dallo stesso, avallato dal certificato anagrafico dello Stato di famiglia del presunto fratello, si evince che il ricorrente medesimo non è stato mai convivente con il presunto congiunto, presunto in quanto non vi è prova che NOME fosse il fratello del ricorrente. Dallo stesso foglio notizie si evince che è stata effettuata una analisi soggettiva degli elementi volta al bilanciamento degli interessi delle parti in questione, analisi che ha portato alla consapevolezza che lo straniero non aveva i requisiti per la regolarizzazione nel territorio nazionale. … ‘.
Contro il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME dolendosene per tre motivi.
I MOTIVO: Si eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 181 c.p.c., nonché D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e dell’art 24 Cost. per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, avendo il Giudice di
Pace di Lodi trattenuta la causa in decisione, decidendola nonostante la mancata incolpevole partecipazione dell’opponente e la richiesta espressa di un termine per repliche. Rileva il ricorrente che nel giorno indicato per l’udienza avanti al Giudice di Pace il suo difensore sarebbe entrato nell’Ufficio del Giudice, apprendendo che la causa non solo era già stata chiamata e celebrata ma che era stato presente anche un rappresentante della Questura di Lodi, costituitosi quella stessa mattina depositando memorie e documenti che la difesa dell’opponente non aveva potuto né visionare né replicarvi. Il difensore, rappresentando di non essersi mai allontanato dai locali dell’Ufficio Giudiziario e che era anche presente personalmente l’opponente, avrebbe chiesto inutilmente al Giudice di riaprire il verbale e avrebbe poi, sempre inutilmente, formulato istanza per poter controdedurre alla documentazione prodotta dalla Questura di Lodi. La richiesta sarebbe rimasta infatti priva di riscontro e in data 06.12.2023 era stato notificato dalla cancelleria il provvedimento di rigetto del ricorso.
II MOTIVO: si censura l’impugnata ordinanza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, art 360 comma 1 n 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero dell’omessa sottoscrizione del decreto di espulsione da parte del Prefetto di Lodi e della prospettata incompetenza del Vice Prefetto firmatario. Rileva il ricorrente che la Suprema Corte si è più volte espressa sul punto -si richiama nel ricorso l’ordinanza n.38717/2021-, affermando che solo il Vice Prefetto Vicario sostituisce il Prefetto nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie senza necessità di delega specifica, mentre per il Vice Prefetto Aggiunto la delega per l’attività sostitutiva svolta deve essere conferita. L’ordinanza impugnata non avrebbe argomentato nulla in merito al predetto motivo di censura formulato con l’impugnazione del decreto di espulsione, specificamente indicato dal ricorrente e neppure menzionato dal provvedimento del Giudice di Pace, sicché ricorrerebbe la violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma Cost., individuabile qui nell’ipotesi -che si converte in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., comportante nullità della sentenzadi ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale’, pertanto del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione.
III MOTIVO: si censura l’impugnata ordinanza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 19 T.U. Imm. – violazione art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e provato documentalmente, ovvero la pendenza al momento della espulsione – della pratica di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, e per non avere il Giudice esaminato e valutato la convivenza del ricorrente con il fratello cittadino italiano, provata documentalmente con la dichiarazione di ospitalità e i documenti attestanti il rapporto di parentela. Si eccepisce altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma Cost.,132, secondo comma, n. 4 c.p.c e dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente. Al comma 2, lett. C) dell’art 19 del TUI si statuisce che non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana. Nel caso di specie, il ricorrente al momento della espulsione non solo sarebbe stato convivente con il fratello cittadino italiano NOMECOGNOME nato in Pakistan il 7.12.1978 e residente in Codogno (LO) alla INDIRIZZO come da dichiarazione di ospitalità allegata al ricorso introduttivo, ma sarebbe stata pendente – e lo sarebbe tuttora – istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, con appuntamento fissato innanzi alla Questura di Lodi per il 29.02.2024. La sussistenza del rapporto di parentela con il fratello cittadino italiano sarebbe stata altresì documentata con i certificati di nascita e di famiglia legalizzati presso la Prefettura di Lodi ed inseriti nel relativo ‘kit’ inviato in Questura. Detti documenti, però, tutti decisivi per il giudizio, non sarebbero stati esaminati dal Giudice, il quale si sarebbe limitato a rilevare, con motivazione apparente, che ‘ dal foglio notizie, scritto in lingua conosciuta dal ricorrente e sottoscritto dallo stesso, avallato dal certificato anagrafico dello stato di famiglia, il ricorrente non sarebbe mai stato convivente con il presunto fratello ‘ e che ‘ dallo stesso foglio notizie si evinceva che era stata effettuata una analisi soggettiva degli elementi volta al bilanciamento degli interessi delle parti; che lo straniero non aveva i requisiti per la regolarizzazione nel TN ‘.
La Prefettura di Lodi e la Questura di Lodi non hanno depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso proposto è inammissibile perché si fonda su una diversa rappresentazione dei fatti rispetto a quanto emerge dal provvedimento impugnato.
L’accertamento di fatto che fa da riferimento in questa sede è quello contenuto nel provvedimento ricorso, dal quale risulta che fu il ricorrente a non comparire
all’orario fissato per l’udienza, senza che sia stato prospettato un serio motivo di non imputabilità a sé della intempestiva comparizione.
Il secondo motivo di doglianza è fondato nei termini che seguono.
Il Giudice di Pace, avendo provveduto al rigetto nel merito dell’impugnazione ed essendo la questione della riferibilità della sottoscrizione all’organo amministrativo deputato alla emissione dell’ordine di espulsione presupposto necessario, appunto, per l’esistenza di un valido provvedimento di espulsione, ha implicitamente respinto il rilievo sollevato dal ricorrente sul punto, la cui ritenuta fondatezza avrebbe infatti determinato, da sola, la definizione dell’impugnazione in senso favorevole a NOME COGNOME
Il ricorrente ripropone in questa sede la questione prospettando una violazione di legge, ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. ed anche, nella parte finale dell’argomentazione a sostegno del motivo, dell’art.360 n.1 co 4 c.p.c. per essere stata omessa qualsiasi motivazione.
Ora, è orientamento interpretativo di legittimità consolidato quello secondo cui ‘ È legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni ‘ -così Cass. n.25308/2020, in linea con la giurisprudenza di legittimità precedente-. Nell’ordinanza n.38717/2021 la Corte di Cassazione, muovendosi nello stesso solco interpretativo, ha altresì sottolineato, in motivazione, che ‘ Il ‘Viceprefetto Aggiunto’ è qualifica dirigenziale equivalente a quello di Primo dirigente legittimato al compimento degli atti, a differenza del ‘Viceprefetto Vicario’ la cui investitura deriva direttamente dalla legge (vd. Tabella B allegata al d.lgs. n. 139 del 2000 contenente Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) (Cass. n. 3031 del 1987; Cass. n. 464 del 1976; Cass. 1522 del 1974; Cass. 2085 del 2005), dietro delega espressa rilasciatagli dal Prefetto in data anteriore al provvedimento ‘, al momento del conferimento dell’incarico.
E’ invece ‘ illegittimo e, quindi, suscettibile di annullamento, il decreto di espulsione dello straniero dallo Stato, emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto ‘, assenza rilevabile anche d’ufficio. Nella motivazione dell’ordinanza n.19689/2017, della quale si è richiamata la parte di massima significativa per la
valutazione del motivo sub iudice, la Corte di Cassazione evidenzia, in particolare, quanto segue: ‘ Questa Corte ha affermato che la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia ‘, e cioè prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto, ‘ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. 30 marzo 2009, n. 7698). Ha tuttavia precisato che è illegittimo e va pertanto annullato il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto (Cass. 20 luglio 2015, n. 15190) ‘; la Corte prosegue evidenziando che la questione, che è una questione mista di fatto e di diritto, può essere rilevata anche d’ufficio, previa necessaria provocazione del contraddittorio sul punto perché, appunto, essa presuppone un approfondimento istruttorio volto alla verifica della esistenza o inesistenza del rilascio di delega.
Ricostruendo il quadro di riferimento sulla base degli orientamenti interpretativi esposti si rileva quindi che, mentre il Vice Prefetto Vicario, tra i compiti del quale rientra quello di generale sostituzione del Prefetto in tutte le sue funzioni e attribuzioni sulla base di una delega rilasciata a monte, al momento del conferimento della funzione, può operare in vece del Prefetto senza necessità di giustificare l’intervenuta sostituzione -nemmeno in relazione ad una eventuale impossibilità di intervento diretto del Prefetto-, il Vice Prefetto aggiunto (o altri soggetti eventualmente indicati per la sostituzione del Prefetto per specifici atti) deve (debbono) essere muniti di apposita delega (risultante dall’atto o esibita in caso di richiesta di giustificazione dei poteri esercitati).
La totale omissione di pronuncia sul punto costituisce un vulnus del provvedimento impugnato -effettivamente sottoscritto dal Vice Prefetto, senza ulteriori indicazioniperché non è possibile comprendere attraverso quali considerazioni il Giudice di Pace sia giunto alla conclusione implicita della legittimità della sottoscrizione del decreto di espulsione, nonostante le contestazioni sollevate sul punto.
È fondato anche il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente prospetta ‘ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e provato documentalmente’ , costituito dalla pendenza – al momento della espulsione – della pratica di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in considerazione della convivenza di NOME COGNOME con il fratello cittadino italiano anche per mezzo del quale poteva dimostrare che ricorreva la causa
di inespellibilità ex comma 2, lett. C) dell’art 19 del TUI, laddove è statuito che non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana.
La motivazione, solo apparente perché modellata sui fogli notizia allegati al provvedimento di espulsione senza esame critico della documentazione allegata e senza valutazione alcuna della specificità del caso, si deve ritenere sostanzialmente omessa. Il g.d.p. non ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e richiamata in modo autosufficiente nella censura, non la ha messa a confronto con il foglio notizie da cui ha tratto in via apodittica ed esclusiva le rationes del rigetto.
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento, nei termini esplicitati, dei motivi di ricorso sub 2 e 3. L’ordinanza del Giudice di Pace di Lodi in data 6.12.2023 deve pertanto essere cassata, con rinvio degli atti allo stesso ufficio perché, con diversa composizione, verifichi se il provvedimento di espulsione sia stato legittimamente sottoscritto da vice prefetto aggiunto munito di delega specifica e se vi siano i requisiti di inespellibilità invocati alla luce della documentazione fornita dalla parte e non sulla base del foglio notizie. In relazione alla natura ed effettività dei suoi vincoli familiari.
Il Giudice del rinvio disciplinerà all’esito del giudizio le spese processuali, anche per la fase di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo e il terzo motivo -nei termini di cui in motivazione-; cassa il provvedimento del Giudice di Pace di Lodi pronunciato il 6.12.2023, rinviando allo stesso Ufficio Giudiziario perché, in altra composizione, rivaluti il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di espulsione pronunciato dal Prefetto di Lodi il 29.8.2023 e provveda anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza in camera di consiglio del 11.10.2024