Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16828/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo di posta elettronica: EMAIL ,
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro QUESTORE DI NAPOLI,
-intimati- avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di NAPOLI n. 54841/2022 depositata il 08/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 22.10.2020, il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, cittadino del Gambia, contro il decreto del Prefetto che ne aveva disposto l’espulsione ai
sensi dell’art. 13 T.U. Immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998). Il provvedimento è stato impugnato con ricorso a questa Corte, che, con ordinanza n.23853/2022 lo ha cassato per difetto di motivazione.
Riassunto il giudizio, il Giudice di pace, in sede di rinvio, ha nuovamente respinto il ricorso rilevando che il decreto è stato tradotto in inglese che è una lingua ufficiale del Gambia; che la Commissione territoriale con provvedimento del 4 agosto 2014 ha rigettato la domanda di protezione internazionale e che il ricorrente non ha impugnato questo provvedimento, di cui però non è verosimile che non abbia ricevuto notizia posto che egli, successivamente, ha reiterato l’istanza e la Commissione territoriale di Caserta con provvedimento del 2 aprile 2019 l’ha ritenuta inammissibile; che il Gambia attualmente ha un governo democratico e che non risulta che il ricorrente abbia presentato un’istanza di permesso di soggiorno. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a tre motivi. Non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 13, comma 7, D. lgs. 286/98 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa traduzione in lingua madre (mandingo) del provvedimento, con conseguente nullità non sanabile anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, nullità che non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile. Il ricorrente lamenta che il provvedimento non sia stato tradotto in lingua madre e afferma che non è satisfattiva la traduzione in lingua veicolare, a cui si può ricorrere solo quando la traduzione nella lingua madre è impossibile per la sua rarità.
Deduce inoltre che non è condivisibile l’affermazione che, data la lunga permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, si deve desumere la conoscenza della lingua italiana.
2. -Il motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio decidendi principale, avendo il Giudice di pace evidenziato che il provvedimento è stato tradotto in lingua inglese, non già in quanto lingua veicolare, ma poiché si tratta di lingua ufficiale del paese di origine, il che, come questa Corte ha già affermato, soddisfa il requisito posto dall’art. 13, comma 7, del D.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza (sul punto v. Cass. n. 13824 del 07/07/2016; Cass. n. 15674 del 14/06/2018).
Vi è una sensibile differenza tra le due ipotesi, poiché una lingua è ufficiale quando è legalmente adottata in un determinato paese, e quindi è usata (anche) per regolare i rapporti tra lo Stato -istituzione e la comunità dei suoi cittadini, mentre il termine lingua veicolare indica una lingua utilizzata per la comunicazione tra individui di lingua madre diversa, anche se non necessariamente radicata nel paese di origine delle persone che con essa devono comunicare.
In tema di comunicazione dei provvedimenti di espulsione al cittadino straniero, la indicazione di una certa lingua come ‘veicolare’ è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale; il legislatore italiano ha indicato al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. 286/1998 tre lingue veicolari (francese, inglese spagnola) per poter comunicare -a certe condizioni -con i cittadini stranieri che non comprendono la lingua italiana.
L’adozione di una lingua come lingua ufficiale è invece una scelta operata direttamente dallo Stato che la adotta, a fini istituzionali, tenendo conto anche della sua diffusione interna, perché lingua autoctona ovvero per altre ragioni, anche storiche;
ad esempio perché lingua del paese (già) colonizzatore, come è il caso del Gambia, che ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito solo nel 1965, e che fino al 2013 è stato membro del Commonwealth britannico.
Si tratta di scelte esterne alla volontà del legislatore italiano, delle quali le autorità nazionali possono soltanto prendere atto, e trarne conseguenze logico -deduttive, così come ha fatto, nel caso che ci occupa, il Giudice di pace, che ha tratto la presunzione di comprensione del testo dall’accertamento che la lingua inglese nel Gambia è lingua ufficiale, e non perché abbia ritenuto sufficiente la traduzione in lingua veicolare.
Questa ragione decisoria non è oggetto di critica da parte del ricorrente, il quale censura invece il provvedimento perché sarebbe stato tradotto in una lingua veicolare e non in lingua madre, così sovrapponendo due concetti diversi. Né la generica affermazione di parlare soltanto il mandingo può ritenersi sufficiente a contrastare una presunzione fondata su un atto delle stesse autorità del paese di origine del richiedente, che nel dichiarare una lingua ‘ufficiale’, ne riconoscono il valore come mezzo di comunicazione tra Stato e cittadino e come elemento comune identificativo.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si censura l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al combinato disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., in quanto il Giudice di pace di Napoli ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento del decreto prefettizio di espulsione perché adottato in pendenza dei termini per proporre ricorso ex art. 35 bis D.lgs. 25/2008 -attesa la mancata notifica della decisione della Commissione territoriale di dichiarare ‘inammissibile’ ex art. 29 del D.lgs. 25/2008 la sua domanda ‘reiterata’ di protezione internazionale.
3. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), e 10 bis, comma 6 D. lgs. 286/1998 nonché degli artt. 35 bis e 32, comma 4, D.lgs 25/2008. Il ricorrente deduce la nullità del provvedimento prefettizio di espulsione in quanto adottato in pendenza del termine per impugnare il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta che aveva dichiarato ‘inammissibile’ la domanda reiterata di protezione internazionale dell’odierno ricorrente, considerato che tale provvedimento non risulta essere mai stato notificato all’odierno ricorrente; al momento dell’adozione e della notifica del decreto prefettizio di espulsione in data 17.02.2020, non era ancora con ogni evidenza decorso il termine concesso dall’art. 35 bis D.lgs. 25/2008 per proporre ricorso innanzi al Tribunale avverso il provvedimento della Commissione (2/04/2019) in quanto tale decisione della Commissione non era stata mai notificata né comunicata.
4. -Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 19 comma 1 e 1.1. del d. lgs 286/98 -così come richiamati dall’art. 32 comma 4 del d. lgs 25/2008, dell’art. 8 CEDU e dell’art.3 legge 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il GDP di Napoli è incorso in una palese violazione di legge nel momento in cui, rigettando il ricorso, non ha ritenuto che la disposta espulsione rappresentasse una violazione del principio del non refoulment , atteso che le ‘condizioni di vulnerabilità’ del ricorrente erano evincibili ‘dalle circostanze di fatto’ rappresentate nel ricorso per riassunzione.
4 -Il secondo motivo è fondato.
Il ricorrente prospetta di avere proposto la domanda di protezione internazionale due volte: la prima domanda è stata respinta con provvedimento del 4 agosto 2014 e tale provvedimento non è stato impugnato; la seconda domanda è stata
dichiarata inammissibile con provvedimento del 2 aprile 2019 ed è con riferimento a questo provvedimento che il ricorrente lamenta la mancata notifica e quindi il mancato decorso del termine per impugnare. Il Giudice di pace non si è pronunciato sul punto: si è limitato ad affermare che non appare verosimile che non gli sia stato notificato il provvedimento del 4 agosto 2014 dal momento che egli ha reiterato l’istanza, ma nulla ha accertato in ordine alla notificazione del secondo provvedimento.
Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo, assorbiti il terzo e il quarto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Napoli in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, assorbiti il terzo e quarto; cassa la ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Napoli in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.