Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
d’espulsione
NOME COGNOME
Presidente
CLOTILDE COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 07/12/2023 CC Cron. R.G.N. 12537/2023
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso 12537/2023 proposto da:
SINGH MANPREET, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.; PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto p.t.; elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso il provvedimento del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, procedimento n. 39125/22, depositato in data 2.5.2023;
nel udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con decreto del 2.5.23 il giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, cittadino indiano, avverso il decreto d’espulsione prefettizio emesso il 20.8.22, osservando che: in sede d’intervista RAGIONE_SOCIALEo straniero lo stesso aveva di chiarato di essere entrato in Italia il 7.9.18 attraverso RAGIONE_SOCIALE Fiumicino, di parlare e comprendere le lingue italiana e inglese, di non voler fare rientro nel proprio paese d’origine e di non essere interessato al termine per la partenza volontaria; lo str aniero era stato deferito all’autorità giudiziaria dalla Polaria per soppressione, distruzione ed occultamento del passaporto; il ricorrente aveva presentato istanza di protezione internazionale, che la Commissione territoriale aveva rigettato; il ricorso avverso tale provvedimento era stato rigettato dal Tribunale; era stata presentata in favore del ricorrente un’istanza di emersione da lavoro irregolare, poi rigettata il 21.3.22; non era stata prodotta la domanda reiterata di protezione internazionale alla Questura di RAGIONE_SOCIALE; il Prefetto aveva legittimamente emesso decreto d’espulsione nei confronti di NOME COGNOME, vista l’impossibilità di eseguire nell’immediatezza l’espulsione per mancanza di voli disponibili, e per mancanza di posti presso i C.P.R., sottoponendo il ricorrente alla misura alternativa del trattenimento, misura convalidata dal giudice di pace.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce omessa pronuncia sui motivi di ricorso avverso il decreto d’espulsione fondati sulla vi olazione degli artt. 2 Cost., 8 Cedu, 7 Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘UE e 19 dlgs. 286/98 , circa i
presupposti per la permanenza in Italia, con riferimento al rischio di subire in patria gravi lesioni dei diritti fondamentali.
Il secondo motivo denunzia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa motivazione.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 35 bis , c.3, 7 dlgs. 25/08, in quanto la domanda di protezione internazionale aveva sospeso automaticamente l’efficacia esecutiva del decreto di diniego.
I primi due motivi- esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi -sono inammissibili.
La doglianza afferente alla mancata motivazione sull’inespellibilità del ricorrente e sul relativo diritto alla permanenza in Italia, per il rischio prospettato di subire gravi lesioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, è genericamente formulata.
Invero, va osservato che il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5 ter , RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all’art 13, comma 2 bis , il Giudice di pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l’effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d’origine (Cass., n. 22508/23).
E’ stato altresì affermato che , in materia di immigrazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis , nonché ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all’espulsione del cittadino
straniero la sussistenza di “legami familiari” nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Cass., n. 35684/23).
Nella specie, il ricorrente lamenta che il Giudice di pace avrebbe del tutto omesso di pronunciare sulle ragioni di carattere umanitario impeditive RAGIONE_SOCIALEa sua espulsione, venendo in rilievo una situazione di grave vulnerabilità nel caso di ritorno nel suo Paese, dopo averlo abbandonato da anni, per il rischio di grave compressione dei diritti fondamentali.
Ora, tale critica è priva di specificità, limitandosi ad una astratta doglianza sul rischio di un rimpatrio in India, senza allegazione di effettivi legami familiari e sociali radicati nel territorio italiano, mancando altresì riferimenti concreti alla reale ed effettiva situazione sociopolitica RAGIONE_SOCIALEa zona di provenienza (considerando l’immensa estensione territoriale RAGIONE_SOCIALE‘India).
Il terzo motivo è infondato.
Al riguardo, è legittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso per cassazione proposto dallo straniero avverso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale emesso dal tribunale in data successiva all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), dovendo in tal caso trovare applicazione non già l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, bensì il comma 13 del menzionato art. 35 bis, il quale
prevede che la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, sancita dal precedente comma 3 per il caso d’impugnazione, viene meno allorquando quest’ultima sia rigettata dal Tribunale con decreto anche non definitivo, a meno che, sussistendo fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato non disponga la sospensione dei relativi effetti, con il conseguente ripristino RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione (Cass., n. 20213/21; n. 12206/20).
Nel caso concreto, il ricorrente denunzia l’illegittimità del provvedimento d’espulsione, nelle more del giudizio d’impugnazione del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di protezione internazionale. Al riguardo, dal decreto impugnato si evince che il Tribunale ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta dallo stesso ricorrente, avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa Commissione, né emerge una sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del decreto impugnato; tale statuizione non è stata censurata dal ricorrente che, anzi, sembra riferirsi al provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione piuttosto che alla decisione del Tribunale, e non allega la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia di quest’ultima.
Ne consegue che non può essere invocata l’illegittimità del decreto d’espulsione impugnato in questa sede.
Atteso che le parti resistenti non hanno svolto difese, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.