Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3206 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 761/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
: DI
-ricorrente-
contro
PREFETTURA – UTG DI COGNOME
-intimato-
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-intimato- avverso ORDINANZA di NOME COGNOME nel proc.to n. 214/2023 depositata il 01/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino tunisino, proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Caltanissetta del 31 marzo 2023, deducendo l’ omessa concessione del termine per la partenza volontaria e l’omessa valutazione dei legami familiari che ricorrente ha in Italia.
Il Giudice di Pace di Caltanissetta, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenendo che i presupposti dell’espulsione devono essere verificati « al momento dell’espulsione » . Ha rilevato il giudice del merito, in proposito, che il ricorrente si era visto rigettare la domanda di protezione internazionale dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, in data 14 marzo 2023, per manifesta infondatezza ex art. 35bis , comma 3, lett. c) d. lgs. n. 25/2008. A questo riguardo, il giudice del merito ha rilevato che la proposizione del ricorso giurisdizionale non avrebbe comportato la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo di espulsione e ha ritenuto, sotto questo profilo, decisiva la circostanza che il Tribunale di Caltanissetta ha successivamente rigettato, il 7 aprile 2023, l’istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione.
Avverso la suddetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a quattro motivi e l’Amministrazione resistente ha dichiarato di costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità del provvedimento per violazione dell’art. 134 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. , osservando il ricorrente che il giudice del merito si sarebbe pronunciato solo sul
secondo motivo di ricorso, omettendo invece di pronunciarsi sulle doglianze indicate ai motivi I, III, IV e V del ricorso, attinenti alla notificazione di copia analogica del decreto di espulsione non corredata da idonea attestazione di conformità, alla mancata concessione di un termine per la partenza volontaria, alla omessa valutazione dei legami familiari in Italia e all’omessa valutazione delle conseguenze derivanti dal rimpatrio, nonché alla illegittimità del divieto di reingresso per la durata di tre anni.
Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie il giudice del merito ha fatto uso della ragione più liquida, esaminando e rigettato la domanda nel merito, cosi rigettando implicitamente le questioni pregiudiziali. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 25710/2024; Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 20718/2018; Cass., n. 29191/2017).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., v iolazione dell’art. 18 co mma 2, d.P.R. n. 445/2000, nonché dell’art. 23, co. 1, d.lgs. n. 82/2005 per essere stato il provvedimento di espulsione del Prefetto di Caltanissetta, « emesso e sottoscritto in forma analogica» , notificato in copia conforme da funzionario della Questura, in assenza di attestazione del Prefetto che ha emesso l’atto, nonché in quanto mancante dell’indicazione dei fogli e della omessa attestazione di
conformità all’originale a margine di ciascun singolo foglio. Sotto questo profilo, il ricorrente richiama alcuni precedenti di questa Corte, ritenendo che tali precedenti si applichino anche al caso della « attestazione di conformità della copia analogica all’originale analogico del decreto prefettizio di espulsione».
4. Le norme richiamate recitano:
art. 18 (Copie autentiche), D.P.R. n. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, commi 1 e 2: « 1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. 2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20».
L’art. 20 cui fa riferimento l’art. 18 cit. è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 82/2005.
art.23 (Copie analogiche di documenti informatici), d.lgs. n. 82/2005, Codice dell’ammini strazione digitale: « 1. Le copie su
supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. 2bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo ».
5. Il secondo motivo -il quale attiene alla prima delle questioni pregiudiziali implicitamente rigettate dal giudice del merito – è infondato nella parte in cui deduce l’assenza di conformità all’originale per non essere stata l’attestazione di conformità apposta sulla copia notificata da parte del Prefetto che ha emesso il decreto di espulsione. La norma prevede unicamente che l’attestazione sia apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato e non dall’Autorità emittente , non trattandosi dell’originale m a di copia dello stesso (Cass., n. 24681/2022), come nel caso in cui la attestazione di
conformità di una copia di una sentenza da parte del cancelliere dimostra l’avvenuta sottoscrizione da parte del giudice, salvo querela di falso (Cass., n. 15074/2017, in relazione a sentenza in formato digitale).
Si ricorda anche che questa Corte ha chiarito che « In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell’attestazione del prefetto di conformità della copia all’originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall’ufficio notificante, ovvero da parte della questura » (Cass. 31928/2019).
Risulta nullo, pertanto, solo il decreto di espulsione notificato in forma libera in quanto privo di attestazione di conformità (Cass., n. 24119/2019; Cass. n. 28884/2005, in relazione a provvedimento prefettizio consegnato all’espellendo in copia fotostatica dell’atto, non sottoscritta dal Prefetto né recante l’attestazione di conformità all’originale) . Né vi è contestazione circa l’assenza di potere certificatorio da parte del pubblico ufficiale che la provveduto ad attestare la conformità della copia all’originale.
Il motivo è infondato anche nella parte in cui deduce la non conformità della copia all’originale per mancanza della attestazione del pubblico ufficiale nei singoli fogli della copia notificata del decreto di espulsione. Come risulta dalle stesse allegazioni del ricorrente -oltre che dall’esame del doc. 9 allegato al ricorso -il decreto di espulsione è stato redatto in forma analogica e non in forma digitale, è formato di quattro fogli ed è dotato di attestazione di conformità sull’ultimo foglio .
Le due disposizioni invocate dal ricorrente (l’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2000 ) disciplinano rispettivamente le modalità di redazione delle copie
analogiche di un documento analogico e l’efficacia probatoria delle copie analogiche di un documento digitale. Se l’art. 18 d.P.R. n. 445/2000 si limita a disciplinare per le copie analogiche di documento analogico le modalità di confezionamento di una copia autentica, ove l’efficacia probatoria è rimessa a l diritto comune (art. 2719 cod. civ.), l’art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2005 disciplina anche specificamente l’efficacia probatoria della copia analogica del documento informatico (« hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale »).
10. Dal combinato disposto delle due disposizioni si evince, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « che l’attestazione di conformità della copia analogica di documento informatico deve essere resa (come già previsto dall’art.18, comma 2, del d .P.R. n.445/2000) da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il quale, tuttavia, deve esclusivamente attestarne la «conformità all’originale in tutte le sue componenti», mentre non è più espressamente richiesta la sottoscrizione di ogni pagina e quant’altro dettato dall’art. 18 cit. » (Cass., n. 3149/2024, resa in relazione a copia del provvedimento prefettizio di espulsione sottoscritto solo digitalmente dal funzionario delegato dal Prefetto perch é riprodotto in copia dichiarata conforme da un innominato appartenente alla Questura di Udine; conf. Cass., n. 3081/2024, Cass., nn. 2382 e 2383/2024 sempre in identica fattispecie).
11. Deve, pertanto, ritenersi superata la giurisprudenza invocata dal ricorrente (Cass., n. 611/2023), seguita da Cass., n. 12534/2023, giurisprudenza anch’essa formatasi in caso di copia analogica di originale informatico ex art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2005, per la quale va, peraltro, osservato che nel primo dei casi esaminati questa Corte si era limitata a rilevare l’apparenza della motivazione del giudice del merito.
Questa più recente giurisprudenza va confermata anche in relazione alle modalità di rilascio di copie analogiche di documenti analogici come nel caso di specie, per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, la riproduzione di copia analogica di documento analogico non differisce dalla copia analogica di documento informatico, essendo redatta anch’essa sul medesimo supporto. In secondo luogo, il rispetto delle formalità già indicate dall’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, con particolare riferimento alla indicazione del numero dei fogli impiegati e alla apposizione della firma del pubblico ufficiale a margine di ciascun foglio intermedio, non è prescritto sotto pena di nullità e la relativa mancanza deve ritenersi assorbita dalla attestazione di conformità apposta sull’ultimo foglio, idonea ad assolvere il requisito di cui all’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000.
Del resto, nessuna contestazione relativa alla mancanza di conformità della copia notificata all’originale è stata formulata dal ricorrente, che si è limitato a dedurre la mancanza di un requisito puramente formale, quale la mancanza di attestazione di conformità su ciascuno dei tre fogli intermedi della copia notificata. Contestazione che, ai fini del disconoscimento in caso di copie non autentiche, si è affermato non possa avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma vada operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato (Cass., n. 18901/2021; Cass., n. 4053/2018; Cass., n. 4912/2017); a maggior ragione la specificità della contestazione è necessaria in caso di copie autentiche.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., v iolazione dell’art. 35 -bis co. 4 d. lgs. n. 25/2008, dell’art. 46 par. 6 -8 dir. 2013/32/UE e dell’art. 32 co. 4 d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui il provvedimento impugnato non
ha considerato come ragione di non espellibilità del ricorrente la sua condizione di richiedente protezione internazionale, pendente la decisione sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego della domanda di protezione internazionale tempestivamente impugnato.
15. Osserva parte ricorrente che il giudice del merito si è pronunciato sulla legittimità del decreto di espulsione, emesso quando a tale data non era stata ancora pronunciato il provvedimento di rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della protezione internazionale per manifesta infondatezza, decreto emesso successivamente al decreto di espulsione (6 aprile 2023), ancorché precedentemente l’emissione del provvedimento di convalida. Osserva, al riguardo, il ricorrente che i requisiti di validità del decreto di espulsione vanno accertati al momento dell’emissione del decreto , laddove l’emissione successiva del decreto di rigetto dell’istanza cautelare non può sanare l’originaria illegittimità del decreto originario.
16. Il ricorrente spiega che, prima del decreto di espulsione per cui è causa, era stato decretato il 2/3/23 dal Questore di Agrigento il respingimento, con conseguente trattenimento. In sede di convalida del trattenimento il ricorrente aveva manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale. Il 14/3/23 veniva respinta la domanda dalla CT; il 30/3/23 lo straniero impugnava il diniego amministrativo dinanzi al Tribunale di Caltanissetta con istanza di sospensiva dell’efficacia esecut iva; il 31/3/23 interveniva il decreto di espulsione. Il 7/4/23 il Tribunale respingeva l’istanza ex art.35 bis d.lgs. 25/2008, comma 4.
17. Il terzo motivo è infondato. La decisione della Commissione Territoriale ex art. 35bis , nei casi di cui al comma 3, d. lgs. n.
25/2008 ha efficacia esecutiva in pendenza della decisione del ricorso del comma 4 d. lgs. cit., risultando, pertanto, legittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso proposto dallo straniero avverso il rigetto, da parte del tribunale, della domanda di protezione internazionale.
18. Invero, ai sensi del comma 3 art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la proposizione del ricorso avverso rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne in alcuni casi:a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi art.10 ter TUI o nei centri di ad art.14 TUI; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità domanda p.i. o di rigetto per manifesta infondatezza ex art.32, co.1, lett b bis; d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’art.28 bis comma 2 lett. b), b bis, c), e); d bis) ricorso avverso provv. relativo a domanda di cu i all’art.28 bis, comma 1, lett.b).
19. L’art. 4 prevede che, nei casi di cui al comma 3, lett. a), b) , c), d) e d) bis, l’efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza. Quindi, la pendenza del giudizio di protezione internazionale, nei casi dell’art. 35 -bis, comma 3, lett. c) d. lgs. ult. cit., non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass., n. 24009/2020), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale (Cass., Sez. U., 11399/2024).
20. L’accoglimento dell’istanza sospensiva da parte del tribunale autorizza, pertanto, lo straniero a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, per il medesimo titolo; se, invece, l’istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6
citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali (Cass., n. 2378/2024).
Il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda, ai fini esclusivi della procedura, sino a che l’Autorità accertante non abbia preso una decisione (procedura amministrativa davanti alle commissioni territoriali di cui all’art. 27 d. lgs. 25/2008), come previsto dall’art. 9 della direttiva 2013/32/UE e riconosciuto dall’art. 7, comma 1, d. lgs. n. 25/2008, deve cos ì essere inteso come volto ad assicurare la possibilità per il migrante di essere presente sul territorio nel corso della valutazione della sua domanda di protezione internazionale, ma nel rispetto delle procedure di legge (Cass. 35443/2023).
22 . Ne consegue che solo in caso di rigetto dell’istanza di sospensiva viene a cadere il titolo di trattenimento ex art. 6 e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale (Cass., n. 2378/2024) . E’ tale provvedimento , adottato anche in via cautelare e di urgenza, che è equiparabile a una condizione risolutiva della della originaria efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale ex art. 35bis , comma 3 d. lgs. n. 25/2008.
Deve, pertanto, ritenersi legittima l’emissione del decreto di espulsione in pendenza del ricorso per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, la quale è impedita solo dal sopravvenuto accoglimento dell’istanza di sospensione . Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
24. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per la
contro
versia, quali i trattamenti degradanti che il ricorrente avrebbe subito in caso di rientro nel proprio Paese di origine, nonché i legami familiari che egli ha instaurato in Italia, con disponibilità di alloggio e mezzi di sussistenza, che comportavano il divieto di espulsione (doc. 12, pp. 8-11).
25. Il quarto motivo è inammissibile, avendo il giudice di pace motivato nel senso che l’assenza dei casi di inespellibilità o dei requisiti per la concessione di un permesso di protezione speciale si poteva dedurre dalla decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione e dal rigetto della sospensiva.
26. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo alla condanna alle spese, in assenza di difese scritte dell’Amministrazione intimata. Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2015