Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14526/2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Prefetto p.t.;
-intimata- avverso il decreto emesso dal Giudice di pace di Pistoia del 29.5.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con decreto del 29.5.2024, il giudice di pace di Pistoia rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto
d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Pistoia, osservando che: la protezione sussidiaria riconosciuta in precedenza al ricorrente non aveva più alcun valore poiché oggetto di rinuncia; non era stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto per lavoro autonomo; il ricorrente non aveva dimostrato alcuna capacità reddituale idonea a vivere dignitosamente in Italia.
Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi. Non si è costituita la Prefettura intimata.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce omesso o apparente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. , e violazione dell’art. 19 del d. lgs. 286/98, per aver il giudice di pace ignorato completamente i fatti documentati dal ricorrente in sede di ricorso e violando l’ obbligo di cooperazione istruttoria, omettendo altresì di esaminare e valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che lo straniero troverebbe rientrando nel suo paese, anche considerando che quest’ultimo aveva ottenuto in precedenza dalla Commissione Territoriale di Crotone il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e violazione dell’ art.13 co. 3 del d.lgs n. 286/1998, per non aver il giudice di pace considerato che, in ordine all’esecuzione dell’espulsione, non era stato rilasciato il nulla -osta dell’autorità giudiziaria, essendo sottoposto a procedimento penale e non trovandosi in stato di custodia cautelare in carcere .
Il ricorrente lamenta, pertanto, che il Questore di Pistoia, prima di eseguire l’espulsio ne, avrebbe dovuto richiedere tale nulla osta all’autorità giudiziaria, circostanza che non si è verificata, ma tale
contestazione non ha trovato alcun riscontro nel provvedimento impugnato che non solo non ha applicato la predetta norma, ma non ha motivato sul punto.
Il primo motivo è inammissibile perché del tutto generico.
In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo l’obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente “ratione temporis”; ne consegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell’effettivo inserimento sociale in Italia (Cass., n. 15843/2023).
Tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato specifiche, attuali situazioni del paese d’origine che potrebbero legittimare la protezione sussidiaria o speciale. Al riguardo, va osservato che, in tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1bis , del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d’ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca (Cass., n. 29455/2024; n. 7105/2021).
Nella specie, la mancanza di allegazioni specifiche preclude dunque l’invocata cooperazione istruttoria.
Inoltre, il ricorso non contesta neppure quanto motivato dal giudice di pace sull’assenza di radicamento sociale dell’istante; tale genericità del
ricorso rende poi irrilevante il precedente riconoscimento della protezione sussidiaria, ancorché oggetto di rinuncia.
Il secondo motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale, imposta dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l’interesse dell’espulso all’esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall’autorizzazione al rientro contemplata dall’art. 17 del medesimo decreto legislativo (Cass., n. 20693/2019; n. 28869/2005).
Nulla per le spese, considerando la mancata costituzione della parte intimata. La causa risulta esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data