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Decreto di espulsione: oneri di allegazione specifici

Un cittadino straniero ha impugnato un decreto di espulsione, lamentando la mancata indagine sulla sua vulnerabilità e l’assenza di un nulla-osta giudiziario per un procedimento penale pendente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un decreto di espulsione è legittimo se le allegazioni del ricorrente sui rischi nel paese d’origine sono generiche. L’assenza del nulla-osta è irrilevante per il ricorrente, poiché la norma tutela l’ordinamento giudiziario e non l’individuo espulso.

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Pubblicato il 3 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Decreto di espulsione: quali sono gli oneri a carico del ricorrente?

Quando si impugna un decreto di espulsione, non è sufficiente avanzare lamentele generiche. È necessario fornire elementi specifici, concreti e attuali per consentire al giudice di valutare la situazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, chiarendo i limiti del dovere di cooperazione istruttoria del giudice e l’irrilevanza, per il ricorrente, della mancanza del nulla-osta dell’autorità penale.

Il caso: opposizione al decreto di espulsione

Un cittadino straniero si era opposto al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura. Il Giudice di pace aveva respinto la sua opposizione, rilevando che la precedente protezione sussidiaria era venuta meno per rinuncia, che non era stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro e che l’interessato non aveva dimostrato di avere una capacità reddituale sufficiente per vivere dignitosamente in Italia.

Lo straniero ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.

I motivi del ricorso: cooperazione istruttoria e nulla-osta penale

Il ricorrente lamentava due principali violazioni da parte del Giudice di pace:

1. Omesso esame di fatti decisivi: secondo il ricorrente, il giudice non aveva considerato i documenti presentati né aveva attivato i suoi poteri di cooperazione istruttoria per valutare il profilo di vulnerabilità, specialmente in relazione alla situazione economica, lavorativa e relazionale che avrebbe trovato nel suo paese d’origine.
2. Violazione delle norme sull’esecuzione: il ricorrente sosteneva che l’espulsione non poteva essere eseguita perché, essendo sottoposto a un procedimento penale in Italia, mancava il necessario nulla-osta da parte dell’autorità giudiziaria, come previsto dalla legge.

Le motivazioni della Corte di Cassazione sul decreto di espulsione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, giudicando il primo motivo inammissibile e il secondo infondato. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.

La genericità delle allegazioni e i limiti alla cooperazione istruttoria

Sul primo punto, la Corte ha definito il motivo di ricorso “del tutto generico”. Ha chiarito che, sebbene l’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione imponga al giudice di valutare i rischi di violazione dei diritti fondamentali, questo obbligo di cooperazione istruttoria non è incondizionato. I poteri istruttori d’ufficio del giudice, infatti, scattano solo in presenza di allegazioni specifiche e circostanziate da parte del richiedente.

In altre parole, spetta al ricorrente fornire elementi concreti e attuali sulla situazione del proprio paese d’origine che possano giustificare una forma di protezione. In assenza di tali allegazioni specifiche, il giudice non è tenuto a supplire alle carenze della parte, avviando indagini d’ufficio. La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorso non contestava nemmeno la valutazione del Giudice di pace sull’assenza di radicamento sociale in Italia, rendendo irrilevante anche il precedente status di protezione sussidiaria.

L’irrilevanza della mancanza del nulla-osta dell’autorità giudiziaria

Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato. La norma che richiede il nulla-osta del giudice penale per espellere una persona sottoposta a procedimento penale (art. 13, comma 3, D.Lgs. 286/1998) non è posta a tutela dell’interesse dello straniero. Al contrario, essa serve a salvaguardare le esigenze della giurisdizione penale, assicurando che il processo possa svolgersi correttamente.

L’interesse dello straniero a partecipare al processo e a esercitare il proprio diritto di difesa è garantito da un altro istituto: l’autorizzazione al rientro in Italia per il tempo necessario al compimento degli atti processuali (art. 17 del medesimo decreto). Pertanto, il ricorrente non ha alcun interesse protetto a denunciare l’omissione del nulla-osta, che resta una valutazione di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria procedente.

Le conclusioni

Questa ordinanza conferma due principi cruciali in materia di impugnazione del decreto di espulsione. Primo, l’onere di allegazione specifica grava sul ricorrente: senza fatti precisi, attuali e concreti, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non si attiva. Secondo, le questioni relative al nulla-osta penale non possono essere usate come scudo contro l’espulsione, poiché tutelano interessi processuali dello Stato e non diritti dell’espellendo, i cui diritti di difesa sono protetti da altri strumenti normativi.

Quando il giudice è tenuto ad attivare la “cooperazione istruttoria” in un ricorso contro un decreto di espulsione?
Il dovere del giudice di cooperazione e integrazione istruttoria si attiva solo quando il richiedente fornisce allegazioni specifiche, concrete e attuali riguardo a situazioni nel paese d’origine che potrebbero legittimare la protezione. In presenza di allegazioni generiche, il giudice non è tenuto a condurre indagini d’ufficio.

Un cittadino straniero può impugnare un decreto di espulsione perché l’amministrazione non ha chiesto il nulla-osta al giudice penale, nonostante un procedimento in corso?
No. Secondo la Corte, lo straniero non ha un interesse protetto a denunciare tale omissione. La norma sul nulla-osta è posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, non a tutela dell’individuo da espellere. Il diritto di difesa di quest’ultimo è garantito dalla possibilità di ottenere un’autorizzazione al rientro per partecipare al processo.

Il precedente riconoscimento di una protezione (es. sussidiaria) ha un peso se il ricorrente non fornisce elementi specifici e attuali sulla sua situazione?
No, in questo caso la Corte lo ha ritenuto irrilevante. La genericità del ricorso e la mancanza di contestazioni specifiche sulla valutazione del giudice di merito riguardo all’assenza di radicamento sociale hanno reso ininfluente il precedente riconoscimento della protezione, peraltro oggetto di rinuncia.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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