Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30047 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30047 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26953/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al ricorso -ricorrente-
contro
PREFETTURA COGNOME, QUESTURA DI COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di COGNOME n. 86/2022 depositata il 16/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza depositata il 16-9-2022, il Giudice di COGNOME di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso di COGNOME, nato in Edo State (Nigeria) il DATA_NASCITA, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di RAGIONE_SOCIALE del 2-7-2022, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, al quale era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, e il conseguente ordine di allontanamento.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente unitamente al RAGIONE_SOCIALE al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.18 d.lgs., 150/2011 in combinato disposto con l’art.702 bis c.p.c.violazione o falsa applicazione del d.lgs. n.82 del 2005, artt.21 e 23, RAGIONE_SOCIALEa l.n.69 del 2009. Art.45 lett. b) e del d.l.n.179 del 2012, art. 16 bis e undecies; II. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, del d.lgs. n.286/1998- Inesistenza del decreto di espulsione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del Prefetto; Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.21 octies RAGIONE_SOCIALEa l.n.241/1990: illegittimità per incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘organo emanante; III. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.18 del d.p.r. 445/2001 per essere stato notificato il decreto di espulsione in copia priva RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità all’originale; IV. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.
360 comma 1 n. 3 c.p.c.- Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 7 del d. lgs.n.286/1998, del diritto di difesa garantito dall’art.24 Cost., nonché per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art.3 Cost. Motivazione equivoca ed illogica. Nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua conosciuta e per omessa giustificazione; V. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.12 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico Immigrazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.3,7 e 21 octies RAGIONE_SOCIALEa legge n.241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.- Omessa valutazione di un fatto storico. Insussistenza RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale del ricorrente ».
Con il primo motivo deduce il ricorrente che il Giudice di COGNOME avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE perché avvenuta a mezzo di comparsa depositata a mezzo pec. L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto costituirsi a mezzo di comparsa di costituzione e risposta ovvero a mezzo di memoria di costituzione da depositarsi in formato cartaceo presso la competente cancelleria del Giudice di COGNOME. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non era utilizzabile la documentazione allegata alla memoria di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, era nulla la ‘sentenza’ fondata sulle deduzioni di quella comparsa e sui documenti allegati, in particolare sul provvedimento emesso dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE prot.n.NUMERO_DOCUMENTO del 312-2020 depositato dalla controparte come allegato 4) denominato ‘provvedimento prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del Prefetto di RAGIONE_SOCIALE‘, con numero di protocollo diverso da quello depositato.
Con il secondo motivo deduce che il provvedimento di espulsione era firmato da un soggetto non delegato, poiché il Giudice di COGNOME avrebbe fondato la propria decisione sulla documentazione allegata alla comparsa di costituzione che non era utilizzabile, stante la nullità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione. In particolare, il Giudice di
COGNOME aveva ritenuto sussistente la delega del funzionario in base al provvedimento emesso dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE prot.n.NUMERO_DOCUMENTO del 312-2020, non utilizzabile e diverso da quello richiamato nel provvedimento di espulsione, ossia il provvedimento prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del Prefetto di RAGIONE_SOCIALE, che non conferiva delega a firmare i decreti di espulsione, ma era un atto di conferimento, per la durata di cinque anni, RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Capo di Gabinetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come il ricorrente dichiara di aver dedotto nel ricorso in opposizione al decreto espulsivo.
Con il terzo motivo deduce che il decreto di espulsione era stato notificato non in originale, ma in copia priva RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità all’originale, come era dato evincere dal fatto che le relate di notifica, che riproduce fotocopiate nel corpo del ricorso (pag. 8 e 9), erano del tutto identiche, mentre due originali non potrebbero mai essere identici. Nel contempo il ricorrente dà atto che il documento consegnatogli era stato da lui strappato parzialmente e gettato a terra ed assume che il personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lo avrebbe recuperato e conservato.
Con il quarto motivo si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua dallo stesso conosciuta, rileva di non aver firmato il foglio notizie in cui era indicato che egli parlava e comprendeva la lingua italiana e rimarca che lo stesso ufficio immigrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Bari in sede di convalida del trattenimento presso il CPR di Bari aveva dato atto era necessario un interprete di lingua madre. Infine sottolinea che la firma apposta al mandato alle liti in lingua italiana costituiva una presunzione equivoca di conoscenza di detta lingua, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama.
Con il quinto motivo censura il giudizio espresso in ordine alla sua pericolosità sociale, che assume essere insussistente, in quanto le condanne penali erano riferite a fatti avvenuti tra il 2012 e il 2014, ma di seguito aveva lavorato, tanto da ottenere il permesso di
soggiorno per lavoro autonomo nel 2019, mentre il vero motivo del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno consisteva nella segnalazione del 7-3-2020 per interruzione di pubblico servizio e minaccia, non seguita, a suo dire, da iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALEe notizie di reato. Espone che il Tar di Pescara, da egli adito per impugnare il diniego del rinnovo del citato permesso, aveva sospeso il provvedimento impugnato, nonché deduce che il Giudice di COGNOME aveva omesso ogni riferimento al fatto che egli era in possesso di un regolare permesso di soggiorno, di un lavoro, di un’abitazione e di un figlio. Si duole, infine, RAGIONE_SOCIALEa mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento di allontanamento, RAGIONE_SOCIALEa erroneità, contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del decreto di espulsione, nonché RAGIONE_SOCIALEa mancata concessione di un termine per lasciare il territorio nazionale dopo il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione atteso che la censura relativa all’irrituale costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (primo motivo) è finalizzata a sostenere che difettava la prova RAGIONE_SOCIALEa delega conferita dal Prefetto al funzionario, Dirigente RAGIONE_SOCIALE‘area (secondo motivo), sono inammissibili per difetto di decisività.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di giudizio di opposizione a decreto espulsivo e di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa ex l. 689/81 (materia assimilabile, in parte qua , alla presente perché anch’essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica RAGIONE_SOCIALEa potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione RAGIONE_SOCIALE‘amministrato: v., fra le altre, anche: Cass.nn.10419/21, 9433/21, 22401/21, Cass. 17358/2023 ) l’opponente, che in tal i giudizi deduca l’illegittimità del provvedimento per insussistenza RAGIONE_SOCIALEa delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, ‘ha l’onere di provare detto fatto negativo,
con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689 del 1989 presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta’; con la conseguenza che: ‘se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata’ (v. in senso conforme Cass. n. 23073/16; 20972/18). Non rileva, peraltro, – in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso – la circostanza che nell’atto non sia stata eventualmente indicata la delega conferita al viceprefetto aggiunto o al viceprefetto vicario che abbiano adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento predetto (cfr. Cass. 15190/2015, richiamata, in motivazione, da Cass. 7873/2018).
2.2. Ebbene, anche nel caso in esame l’opponente è rimasto del tutto inerte dal punto di vista processuale, sicché la produzione -da parte RAGIONE_SOCIALEa prefettura -del decreto prefettizio con cui era conferita la delega al funzionario non era affatto necessaria, perché, anche in mancanza, la decisione del Giudice di COGNOME sarebbe stata comunque corretta in diritto, in applicazione dei principi suesposti.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
Il vizio denunciato (notifica non RAGIONE_SOCIALE‘originale del decreto espulsivo, ma di copia senza attestazione di conformità) non può essere accertato a causa di una condotta imputabile allo stesso ricorrente, che non ha prodotto il documento che gli è stato notificato perché lo ha stracciato e gettato a terra, in base a quanto si afferma in ricorso e nel provvedimento ora impugnato. Inoltre la censura, così come formulata, è fondata su ragionamenti poco lineari e in ogni caso
meramente ipotetici, desumibili solo dal fatto che, a dire del ricorrente, le relate di notifica sono identiche.
Anche il quarto motivo è inammissibile, perché impropriamente diretto a censurare un accertamento di fatto effettuato dal Giudice di primo grado e idoneamente motivato. Questa Corte ha affermato che, i n tema di procedimento di espulsione amministrativa RAGIONE_SOCIALEo straniero, la prova presuntiva RAGIONE_SOCIALEa conoscenza lingua italiana può essere desunta da parte del giudice del merito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, esposti dal giudice stesso (cfr. tra le altre, Cass. 4636/2019). Nel caso di specie il Giudice di COGNOME ha ritenuto dimostrato il fatto che l’odierno ricorrente comprende la lingua italiana, dato che è in Italia dal 2009, era titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo ed egli stesso deduceva di essere pienamente integrato nel territorio nazionale.
Il quinto motivo è in parte inammissibile, per difetto di specificità. In disparte il rilievo che la doglianza contiene la denuncia di vizi diversi affastellati in modo non lineare, non si comprende a che fini rilevi la questione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità del ricorrente, la quale sarebbe del tutto irrilevante se il decreto di espulsione fosse stato emesso per il semplice difetto di titolo di soggiorno , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. a) e b) t. u. imm.. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto anzitutto precisare quale era il titolo RAGIONE_SOCIALEa sua espulsione, ed invece nulla esplicita a tale riguardo, così come neppure riporta la motivazione del decreto espulsivo, allo stesso tempo assumendola viziata.
on può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata
per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l’informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo RAGIONE_SOCIALEo straniero; ne consegue l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva RAGIONE_SOCIALE‘espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla necessità di dare comunicazione all’interessato RAGIONE_SOCIALE‘inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241 del 1990, poiché dette norme non si si applicano estensivamente alla procedura di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero (Cass.27682/2018).
l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione