Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22201/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP. PT, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, IN PERSONA DEL QUESTORE PT, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende,
-resistente- avverso SENTENZA di GIUDICE COGNOME ROMA n. 9314/2024 depositata il 24/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 9314/2024, pubblicata il 24/9/2024, ha dichiarato inammissibile, per superamento del termine di cui all’art.18, comma 3, d.lgs. 15072011, « ogni altra eccezione assorbita », il ricorso, depositato il 1°/3/2023, di NOME COGNOME cittadino georgiano, avverso il decreto di espulsione emesso e notificatogli il 24/8/2022
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 24/10/2024, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Roma(che non svolge difese) .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 3 commi 2 e 3 del D.P.R. 394/99, dell’art. 13 comma 7 Dlgs n. 286/1998, la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ed art. 3 legge 25 ottobre 1977 n. 881 (ratifica Patto internazionale sui diritti civili e politici) per omessa traduzione del decreto di espulsione per asserita impossibilità di reperire in tempo utile un qualificato traduttore; b) con il secondo motivo, ex art. 360 cpc comma 1 n. 3, si eccepisce la violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c., nonché dell’art. 3 comma 1 della L. 241/ 1990.
Si deduce di avere eccepito la mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta (egli era giunto in Italia da tre mesi e non conosceva la lingua italiana né gli era stato chiesto di scegliere una lingua veicolare), chiedendo la rimessione in termini ma che il giudice di pace si è limitato a dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito dell’eccezione di nullità del decreto e dell’istanza di rimessione in termini, eccezioni tutte ritenute assorbite. Si deduce poi che la motivazione del provvedimento espulsivo era incomprensibile, oltre che non tradotta, cosicché il giudice non poteva dichiarare inammissibile perché tardivo il
decreto, senza procedere ai dovuti accertamenti.
Le censure da esaminare congiuntamente in quanto connesse sono fondate.
Risulta dal provvedimento prefettizio di espulsione in atti o meglio dal verbale di notifica da parte della Questura che lo stesso veniva redatto in lingua italiana e inglese (una delle tre principali lingue veicolari), con la motivazione dell’impossibilità di reperire nell’immediatezza alcun interprete madrelingua, malgrado ricerche effettuate nell’ambito della comunità dello straniero, disponendo l’ufficio solo di interpreti di lingua inglese, francese e spagnolo.
Risulta che, in ricorso, il ricorrente avanzava istanza di rimessione in termini contestando la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata traduzione del provvedimento amministrativo nella lingua georgiana.
Come già affermato da questa Corte, « In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta » (Cass. n. 5837 del 22/02/2022; Cass. 12359/2025), con la precisazione che grava sulla P.A. l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue e che l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato
di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 24015 del 30/10/2020). Occorre, invero, ribadire il principio secondo cui la nullità del decreto di espulsione -ravvisabile, in linea di principio, per l’omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in quella veicolare – non sussiste quando lo straniero conosca la lingua italiana o quella in cui il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5790/2024; Cass. n.17852/2022; Cass. 24015/2020, Cass. 2018/31224, Cass. 2018/25414, Cass. 2018/17851 e Cass. 2018/11887).
Orbene, il Giudice di pace si è limitato ad affermare che era fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla Questura, risultando il decreto di espulsione notificato il 24/8/22 « come si evince dalla documentazione depositata dal ricorrente stesso ».
Non risulta esaminata l’istanza di rimessione in termini e l’eccezione di illegittimità del decreto per omessa notifica dello stesso in lingua conosciuta, né risulta compiuto alcun accertamento sulla conoscenza da parte del cittadino georgiano della lingua inglese, se scelta dallo stesso come lingua veicolare, dovendo essere consentito all’interessato di esprimere la preferenza per la lingua del paese d’origine, oppure per una lingua veicolare (Cass.12012/2025), o della lingua italiana; il tutto, come se il giudice avesse implicitamente dato per scontato che fosse stata accertata una specifica ragione della mancata traduzione nella lingua d’origine del ricorrente e senza l’assenso dell’istante circa l’uso della lingua inglese.
Il ricorrente pur denunciando vizio di violazione di legge, in rubrica, lamenta nel corpo dei motivi anche l’omesso esame dell’istanza e delle eccezioni sollevate in ricorso, impropriamente ritenute assorbite.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di Roma, in