Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9760 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6114/2024 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE -ricorrente-
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: 971420690584), in persona del Ministro p.t., PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, -intimati avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE RAVENNA n. 60/2024 depositata il 31/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso ai sensi dell’articolo 13 lettera a) del testo unico, che il giudice di pace ha respinto rilevando che il ricorrente è entrato clandestinamente in Italia (ingresso in Italia attraverso la frontiera
del Brennero sottraendosi ai controlli di frontiera) e che si era nella impossibilità di rilasciare al medesimo un permesso di soggiorno in base alla normativa vigente o agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ovvero all’art. 19 del D.lgs. 286/1998. Rileva che il ricorrente in sede di intervista aveva dichiarato di non avere presentato domanda di protezione internazionale e di non convivere con familiari titolari di permesso di soggiorno.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.
RITENUTO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e cioè la pregressa presentazione di una domanda di protezione internazionale presso la Repubblica d’Austria. Il ricorrente deduce di avere presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale in data 7 agosto 2023 presso le autorità austriache. La presentazione di tale istanza è stata documentata con la produzione di un tesserino (allegato quale doc. 2 ai fini autosufficienza), documento che il giudice di pace ha ignorato, facendo invece riferimento al contenuto della intervista.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c. la violazione di legge e falsa applicazione del D. Lgs. 286/1998, artt. 10 c. 4, 10 ter, dell’art. 8 Direttiva 2013732/UE e art. 117 Cost., ai fini della determinazione di un presupposto di diritto essenziale nella controversia e cioè la completa informativa circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. Il ricorrente deduce che nel corso
dell’intervista non è stata resa alcuna informativa ed è stato semplicemente compilato un modulo ( che viene allegato per il principio di autosufficienza del ricorso) ciclostilato nel quale vengono segnate con crocette risposte precompilate, quale quella sul motivo del viaggio, nel quale è stata barrata la casella ‘per trovare lavoro’.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 30 Costituzione, dell’art. 8 CEDU, dell’art. 3 L. 241/90 e degli artt. 13 e 19 D. Lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), ai fini della determinazione di un presupposto di diritto essenziale nella controversia (art. 360 n. 3 c.p.c.) e cioè del superiore diritto all’unità familiare rispetto a recessivi profili inerenti ai profili penali/securitari/di pericolosità sociale. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha completamente ignorato il legame familiare esistente con il fratello, anche in questo caso ritenendo non provato quanto affermato in ricorso in relazione alla dedotta omessa comparazione tra l’interesse pubblico all’espulsione e l’interesse alla tutela della vita privata e familiare del ricorrente.
4.- Deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo del ricorso in quanto potenzialmente assorbente.
4.1. Il motivo è fondato.
Preliminarmente si osserva che nel caso di specie si tratta di un decreto di espulsione che sostanzialmente tiene luogo del decreto di respingimento perché si dà atto che il soggetto è entrato attraverso la frontiera del Brennero il 20 novembre 2023, che non è stato immediatamente respinto ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 286/1998 (TUI) e pertanto sempre in data 20 novembre 2023 è stato emanato un decreto di espulsione. Si tratta dunque di uno straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera, come previsto dall’art. 10 ter del TUI e al quale di
conseguenza doveva darsi l’informativa prevista da questa stessa norma. L’art . 10 ter del TUI infatti al comma 1 prevede che ‘ Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decretolegge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito’.
5.- Deve quindi essere assicurata a tutti gli stranieri rintracciati nell’attraversamento irregolare della frontiera un’informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Non è neppure sufficiente, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato
compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell’interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, (Cass. n. 32070/2023; Cass. n. 4223/2024)
6.- Nella specie, ne l foglio notizie allegato in atti, anch’esso redatto il 20 novembre 2023 non si riferisce, nemmeno per estrema sintesi, di avere dato alcuna informazione circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale così come nulla si dice nel decreto di espulsione e ciò ne comporta la nullità (Cass. n. 10819 del 22/04/2024).
Ne consegue in accoglimento del secondo motivo del ricorso assorbiti gli altri, la cassazione del provvedimento impugnato e non essendo necessari altri accertamenti in fatto può decidersi nel merito dichiarando la nullità del decreto di espulsione.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati
ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la nullità del decreto di espulsione impugnato.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.