Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29952 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29952 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3807/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
PREFETTO della PROVINCIA di ROMA
– intimato – avverso il decreto del Giudice di pace di Roma n. 11823/2021 depositato il 28/6/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Godstant NOME, cittadino della Nigeria, presentava ricorso al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 4 gennaio 2016.
Il giudice di pace, con provvedimento in data 25 luglio 2016, sospendeva il procedimento in attesa del deposito di documentazione relativa a ll’esito del giudizio introdotto dall’NOME
espulsione
Ud.15/09/2023 CC
NOME avanti al Tribunale di Roma per vedere riconosciuto il proprio diritto a ottenere la protezione internazionale.
Il medesimo giudice, con provvedimento depositato il 1° febbraio 2019, registrava il mancato deposito della documentazione relativa all’evoluzione di tale giudizio e, di conseguenza, rigettava il ricorso e convalidava il provvedimento impugnato.
Tale provvedimento veniva cassato da questa Corte con ordinanza n. 29271/2020, depositata in data 22 dicembre 2020, che disponeva il rinvio della causa al giudice di merito per il prosieguo del giudizio.
Il giudice di pace, a seguito della riassunzione del giudizio, constatava che la domanda di protezione internazionale, rigettata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 21 giugno 2018, era stata in seguito accolta dalla Corte d’appello, la quale, con se ntenza del 17 febbraio 2020 ed in parziale accoglimento dell’impugnazione, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, stabilendo che fosse concesso al migrante un permesso di soggiorno della durata di due anni riportante la dicitura ‘casi speciali’.
Dichiarava, di conseguenza, sospesa l’efficacia esecutiva del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 4 gennaio 2016 e di ogni altro provvedimento ad esso connesso, fino a tutta la durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari con la dicitura casi speciali riconosciuto al migrante per un biennio.
Godstant NOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 28 giugno 2021, prospettando cinque motivi di doglianza.
L’intimata Prefettura di Roma non ha svolto difese.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., perché il giudice di merito, a cui era stato richiesto l’annullamento del decreto di
espulsione opposto, ha omesso di rendere una pronuncia definitiva sulla domanda formulata dal ricorrente, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e ha invece adottato -all’esito del giudizio, come è reso manifesto dalla pronuncia sulle spese adottata, e in violazione delle risultanze istruttorie, dalle quali emergeva l’illegittimità del provvedimento di espulsione reso -una statuizione di natura interinale di mera sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione.
Il motivo non è fondato.
Il provvedimento impugnato, pur registrando (a pag. 1) che il ricorrente aveva domandato ‘ l’annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 04-01-2016 ‘, nel provvedere in via definitiva sulla domanda presentata (come rende palese la regolazione delle spese dell’intero giudizio) ha dichiarato ‘ sospesa l’efficacia esecutiva del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 04-01-2016, e di ogni altro provvedimento connesso, fino a tutta la durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari con la dicitura casi speciali della durata di due anni riconosciuto a favore dell’istante ‘.
Va escluso che una simile statuizione comporti un vizio di omessa pronuncia soltanto in ragione del palese scarto esistente fra il provvedimento domandato e quello reso.
Il vizio processuale denunciato presuppone, infatti, l’effettiva obliterazione della “postulazione di giudizio” in almeno una delle sue articolazioni e non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa, in tutto o in parte (Cass. 11517/1995).
Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in esame la domanda a lui presentata ed ha ritenuto di accoglierla nei limiti determinati all’interno del dispositivo, in ragione della portata della statuizione assunta dalla c orte d’appello sulla richiesta di asilo.
Viene così in considerazione non tanto l’omesso esame di una domanda, bensì il limite entro cui la stessa è stata apprezzata e accolta nel merito, aspetto che non può essere censurato attraverso la doglianza processuale in esame.
5.1 Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che il giudice di pace, nel ritenere che il ricorrente avesse perduto il diritto al soggiorno per effetto del rigetto amministrativo della domanda di protezione internazionale, tempestivamente impugnato, abbia violato gli artt. 7 e 32, comma 4, d. lgs. 25/2008, 19 d. lgs. 150/2011 e 2 della Dir. 2008/115/UE, dato che l’art. 19, comma 4, d. lgs. 150/2011, nel testo vigente ratione temporis , stabiliva che la proposizione del ricorso giudiziale sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato, con l’effetto che non sorgeva l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di sua non espellibilità fi no all’esito di tale giudizio.
Di conseguenza deve considerarsi illegittimo -in tesi di parte ricorrente -il provvedimento del giudice di pace che, in violazione o falsa applicazione delle norme in discorso, ha ritenuto irregolare il soggiorno del ricorrente e legittimo il decreto di espulsione, omettendo di annullarlo come richiesto.
5.2 Il quarto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dalla tempestiva proposizione del ricorso per la protezione internazionale in data (27 ottobre 2015) anteriore all’adozione del decreto di espul sione (il 4 gennaio 2016).
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati.
6.1. Lo stesso provvedimento impugnato riconosce che la commissione territoriale aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale presentata dall’odierno ricorrente con provvedimento in data 13 ottobre 2015
con la conseguente inespellibilità, medio tempore , dello straniero irregolare.
I superiori rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Per tutto quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti fattuali, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con l’annullamento del decreto di espulsione .
6. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 12 novembre 2010, n. 23007 e Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (per tutte: Cass. 29 novembre 2018, n. 30876).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione meglio indicato in motivazione.
Così deciso in Roma in data 15 settembre 2023.