Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6618/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
MINISTERO
DELL’INTERNO,
QUESTURA
DI
TORINO
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 18047/2022 depositata il 06/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Sig. COGNOME NOME, nato in Tunisia, l’DATA_NASCITA, veniva soccorso Il 17 settembre 2022 insieme a numerosi altri migranti a bordo di un’imbarcazione partita dalla costa tunisina, da un mezzo della marina militare italiana e condotto a Trapani. Al momento dello sbarco lo stesso veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato nell’AFIS Elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di Torino.
Il 28 settembre 2022 il sig. COGNOME veniva condotto presso gli uffici della Questura di Imperia, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione prefettizio per essere entrato in Italia ‘ in data 17/09/2022 sottraendosi ai controlli di frontiera ‘ (art. 13, c. 2, lett. a ), D. Lgs. 286/98, doc. 2) e di un contestuale ordine di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di Torino – ‘Brunelleschi’ (doc. 3), convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 30 settembre 2022(doc.4).
A seguito dell’udienza di convalida, il COGNOME. COGNOME manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale. Il 4 ottobre 2022 la Questura di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15, nei confronti del ricorrente, ritenendone la domanda esclusivamente strumentale(doc.5), e ne chiedeva la convalida al Tribunale di Torino.
Il 6 ottobre 2022 aveva luogo l’udienza di convalida del trattenimento dinanzi al Tribunale di Torino. Il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento del sig. COGNOME con la seguente motivazione:
‘ RITENUTO -che il caso in esame rientri nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. 142/2015, ravvisandosi la strumentalità della domanda di protezione internazionale proposta dal trattenuto, avendola quest’ultimo presentata solo in data 4.10.2022, pur avendo egli fatto ingresso in Italia dal 17.9.2022 e tenuto conto di quanto dichiarato nel foglio notizie del 28.9.2022, alla presenza del mediatore linguistico, in merito al motivo dell’arrivo in Italia (ove si
legge per andare in Francia) e nel quale viene esplicitamente barrata la casella ‘NO’ in merito alla domanda circa l’intenzione di chiedere la protezione internazionale nonchè delle motivazioni (diverse) rese in udienza e del fatto che la Tunisia è considerato un Paese sicuro; -che sia destituita di fondamento l’eccezione di manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione considerato che l’ingresso clandestino ed irregolare – in quanto effettuato in assenza di documenti e non attraverso valichi di frontiera preposti – non viene meno per il fatto che in seguito lo straniero sia stato identificato, posto che l’ingresso illegale è avvenuto via mare con mezzi di fortuna, e tenuto conto che è lo stesso richiedente che nel foglio notizie già citato ha barrato la casella riguardante l’aver eluso i controlli alla frontiera;
-che i termini siano stati rispettati anche considerato che il giudice di pace non è soggetto competente a ricevere la domanda di protezione internazionale;
-che, pertanto, ricorrano i presupposti per convalidare il trattenimento disposto dal Questore di Torino…’
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale di Torino del 6 ottobre 2022, comunicata il medesimo giorno, di convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino ‘Brunelleschi’ del COGNOME. COGNOME, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/2015 con un motivo e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il COGNOME denuncia: violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13,D. Lgs. 286/98 illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -erronea contestazione della fattispecie espulsiva-incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi della sottrazione ai controlli di frontiera(Cass., nn. 210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 18128/22, pp. 7-11).
L’unico motivo di ricorso è fondato. Secondo un indirizzo consolidato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023).
Ebbene nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione (Cass. 30648/2022).
Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale (vedi sez.1 nr. 4777 del 14/2/2022). Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che «nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze d ell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si
sarebbe, dunque, ‘sottratto ai controlli di frontiera’, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. I l giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento». Per cui, ritenuto incidentalmente palesemente illegittimo il decreto di espulsione a monte, ne è conseguito l’annullament o della proroga del trattenimento a valle (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass. 19868/2018). Ed ancora, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche – ma non solo, ovviamente – nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 18404/2023).
Con specifico riferimento al trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, ricorrente nella specie, si è affermato che «pur vertendosi in tema di convalida di un nuovo trattenimento, disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione della presentazione da parte dello straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evident e che, nell’esame del presupposto fondante dello stesso -il carattere meramente strumentale e dilatorio della domanda di as ilo -, il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità de llo straniero» «il Tribunale ha,
invece, preliminarmente rilevato che le contestazioni sull’asserita illegittimità dei provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento erano irrilevanti nel giudizio; di conseguenza, il Tribunale di Torino non ha esaminato tutti i profili di illegittimità, sia pure in via incidentale ed ai fini della verifica della manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento» (Cass. 18128/2022). Ebbene il decreto a monte della convalida disposta ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 è – nella specie manifestamente illegittimo, essendo stato lo straniero identificato e fotosegnalato, quindi – non fermato alla frontiera – bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art- 10 ter d.lgs. n. 286/1998..
In conclusione deve essere accolto il ricorso proposto.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del pa trocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più
precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara nullo il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 13/02/2024.