Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2283/2025 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI FOGGIA, QUESTURA DI FOGGIA
-intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE FOGGIA n. 520/2024 depositata il 17/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME, nato in Senegal ha proposto tempestiva opposizione al provvedimento di espulsione notificatogli dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO in data 23.04.2024, con il quale è stata decretata la sua l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in quanto nei suoi confronti era stato emesso un precedente decreto espulsivo con ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni e lo straniero si era trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo,
Il cittadino straniero proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di AVV_NOTAIO anche in relazione agli atti successivi e conseguenti del AVV_NOTAIO in pari data, denunciando, per quanto di interesse, che il decreto di espulsione era da ritenersi illegittimo, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa presentazione in data 10.05.2024 di istanza per la protezione internazionale in attesa di essere evasa.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione con sentenza n.520/2024 osservando che dalla documentazione in atti si evinceva che l’opponente era entrato in Italia nel settembre 2016; che una sua prima domanda di protezione internazionale era stata respinta dal Tribunale di Roma con decreto del 7.08.208, divenuto definitivo; che nell’anno 2022 presentava, presso la questura di AVV_NOTAIO -Ufficio immigrazione -domanda di protezione speciale ex art.19 commi 1.2 del D.lgs n. 286/1998, la quale, «veniva dichiarata inammissibile dall’Amministrazione ricevente per mancanza di elementi essenziali alla valutazione istruttoria RAGIONE_SOCIALEa stessa, come da indicazioni RAGIONE_SOCIALEa circolare del presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE l’asilo n. 7335 del 19.07.2021. Avverso tale decisione, il richiedente presentava ricorso dinanzi la sezione specializzata in materi di immigrazione del Tribunale di Bari che riconosceva il diritto RAGIONE_SOCIALEo stesso all’avvio RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria conseguente alla domanda di protezione. Sulla scorta di tanto, la Questura chiedeva alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il
dovuto parere endoprocedimentale al fine di adottare una decisione di merito sull’istanza, istruita la pratica, chiedendo all’interessato integrazione istruttoria con pec del 31 maggio 2022 e del 14.11.2022 inviate al domicilio elettronico eletto per la procedura, nonché, verbalmente all’interessato nell’aprile 2024, solo da questo momento, veniva fornita una scarna documentazione di tipo esclusivamente lavorativo che veniva trasmessa alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO per il dovuto parere. La RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO con parere prot. n. 39186 del 15 maggio 2014 si esprimeva in senso contrario al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale, ritenendo non sussistenti i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D.lgs. n. 286/1998. Conseguentemente, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO adottava decreto di rifiuto del 29 maggio 2024 (All fasc. pref.), non risultante ancora notificato all’interessato. Fatte queste premesse è da evidenziarsi, dunque, che non ricorrono i presupposti del divieto previsto dall’art. 19 T. U. 286/98 e succ. mod. già oggetto, come detto, di decreto di rifiuto del AVV_NOTAIO in data 29/05/2024, su conforme parere negativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Territoriale di AVV_NOTAIO – prot. n. 39186 del 15 maggio u.s. – in corso di notifica, la cui pendenza, certamente non autorizza il cittadino straniero a permanere nel territorio nazionale».
Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con due mezzi. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la Prefettura di AVV_NOTAIO e la locale Questura hanno depositato mero atto di costituzione.
Non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO CHE:
2.1. -Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, come modificato dal D.L. n. 241 del 2004, nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 19, comma 4, in relazione agli artt. 24 e 111
Cost.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 10, comma 5 e art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 15, nonchè all’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2013/32/CE del Consiglio del 26 giugno 2013. A parere del ricorrente il Giudice di Pace ha errato perché non ha annullato il decreto di espulsione impugnato pur essendo il ricorrente un richiedente asilo (giusta istanza formulate in data 10.05.2024) e pur nella pendenza del termine per impugnare il provvedimento (ancora non notificatogli) del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di rigetto RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale emesso il 29.05.2024, a seguito di istanza presentata nel 2022.
2.2. -Il primo motivo è infondato.
Nel caso di specie la presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande non produce l’effetto sospensivo auspicato dal ricorrente.
2.3.- Quanto alla domanda di protezione speciale presentata nel 2022, la decisione risulta immune da vizi perché egli non può invocare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del D.lgs. 25/2008, norma attuativa RAGIONE_SOCIALEe direttive eurounitarie (cfr. Cass. 5437/2020 e Cass. 12206/2020). L’art 7 cit. dispone infatti che il ‘richiedente’ è autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; secondo quanto dispone l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso D.lgs. 25/2008, per ‘richiedente’ si intende il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale, e per domanda di protezione internazionale si intende la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Nel caso di specie invece, è lo stesso ricorrente a precisare di avere presentato domanda di protezione speciale direttamente al AVV_NOTAIO e pertanto non nell’ambito di una richiesta di protezione internazionale.
2.4.- Quanto alla domanda protezione internazionale proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione, va osservato che essa non rende invalido il suddetto decreto, poiché nel momento in cui esso è stato adottato non sussisteva la relativa condizione di
(temporanea) inespellibilità; la domanda successiva al decreto di espulsione ne sospende l’efficacia con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento, pur se l’amministrazione non può eseguirlo finché non interviene la decisione, con la conseguenza che il ricorrente, ove l’amministrazione tenti di eseguirlo, può opporsi all’accompagnamento alla frontiera (Cass. 5437/2020; Cass. n. 26633/2023).
3.1. -Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 112 cp.c. in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c. e sostiene la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento.
A suo parere, non è evincibile il percorso logico -ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato provvedimento e sostiene che il giudicante ha omesso di decidere in merito ai motivi di opposizione formulati ai punti I, II, III e IV in primo grado.
3.2. -L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello -così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo”
-ovverosia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. -la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale -di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” RAGIONE_SOCIALE‘assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo (Cass. n. 29952/2022; Cass. n. 21444/2024).
3.3. -Nel caso in esame, la censura risulta ritualmente svolta lamentando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. e consente di procedere al riscontro ex actis mediante consultazione del fascicolo di primo grado depositato nel fascicolo telematico, da cui si evince che il cittadino straniero aveva proposto specifici motivi di opposizione, articolati deducendo, in tesi: (I) l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘espulsione per la pendenza RAGIONE_SOCIALEa procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale ; (II) l’invalidità o inefficacia, del decreto espulsivo impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d. Lgs. n. 286 del 1998 perché affetto da manifesto vizio di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione in assenza di una indagine in merito al contesto sociale, politico, religioso, economico ed ordinamentale del Paese di provenienza del richiedente; (III) la violazione articolo 8 CEDU e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.32 Costituzione Italiana per avere omesso l’Amministrazione competente di valutare preventivamente la sussistenza in capo al ricorrente RAGIONE_SOCIALEe c.d. esigenze di carattere umanitario; (IV) la violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare del ricorrente, tenuto conto del considerevole lasso di tempo durante il quale il ricorrente ha vissuto sul territorio italiano e RAGIONE_SOCIALEe relazioni personali, sociali ed economiche che costituiscono la vita privata di ogni essere umano che egli aveva allacciato.
Ebbene, fermo quanto precisato in diritto in sede di esame del primo motivo di ricorso, la censura risulta fondata, atteso che il giudice di pace non ha esaminato sotto alcun profilo i predetti motivi di opposizione con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
-In conclusione, va accolto il secondo motivo, infondato il rpimo; il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice di pace di AVV_NOTAIO in persona di diverso magistrato per un nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese anche del giudizio di legittimità
P.Q.M.
-Accoglie il secondo motivo di ricorso, infondato il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di AVV_NOTAIO in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile, il 20 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME