Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16581 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14858/2024 R.G. proposto da :
, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale R.L.
EMAIL ;
-ricorrente-
UTG – PREFETTURA VIBO NOME, ex lege rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) con domicilio digitale EMAIL
-resistente-
MINISTERO
INTERNO,
-intimato
avverso PROVVEDIMENTO di NOME COGNOME n. 2755/2024 depositata il 08/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con ricorso notificato il 2.7.2024 R.L.
, cittadino nigeriano, ha impugna per cassazione l’ordinanza notificata il 10.6.2024 con cui il Giudice di pace di Vibo Valentia ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Vibo Valentia in data 13.5.2024.
2.Assumeva l’opponente di essere entrato in Italia nel 2014 e di avere formalizzato la domanda di protezione internazionale nel 2015, domanda che era stata respinta.
3.Aggiungeva di avere presentato nuova domanda di protezione nel 2023 il cui rigetto da parte della Commissione Territoriale gli veniva notificato il 13.5.2014 allorchè si era presentato in Questura per conoscerne l’esito. Poche ore dopo lo stesso 13 maggio 2014 riceveva anche la notifica dell’espulsione disposta dal Prefetto con l’ordine di accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica e l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.
4.Contestava l’opponente la legittimità dei provvedimenti opposti sia con riguardo alla mancata valutazione della pericolosità dell’opponente ai sensi dell’art. 13, secondo comma, lett. c), d.lgs. 286/1998, sia con riguardo alla violazione degli artt. 32 quarto comma d.lgs. 25/2008, del diritto di difesa ex art. 24 Cost e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, per esser stato ordinato l’allontanamento dall’Italia prima del decorso del termine per proporre impugnazione avverso il diniego della protezione deciso dalla Commissione territoriale.
5.Il Giudice di pace, rilevato che l’intimazione a lasciare il territorio era stata emessa a seguito dell’accertata insussistenza da parte
dell’autorità amministrativa preposta di ragioni di carattere umanitario, riteneva la regolarità formale del decreto di espulsione e reputato di non poter entrare nel merito del provvedimento opposto respingeva l’opposizione.
6.Il ricorrente ha chiesto con il ricorso in esame l’annullamento del provvedimento impugnato sulla base di due motivi.
7.L’Amministrazione si è costituita ai soli fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. .
8.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1. cod. proc. civ. .
CONSIDERATO CHE
9.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132 comma 2, n.4, cod. proc. civ. per nullità del provvedimento impugnato a causa del difetto di motivazione.
10.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e mancata applicazione dell’art. 13 e dell’art.19 del d.lgs. 286 del 1998 come modificato dal d.l. 241 del 2004 nonché dagli articoli 18, 19, quarto comma, del d.lgs. 150/2011 in relazione agli articoli 24,111 della Costituzione e agli articoli 7, 10 comma 5, 35 del d.lgs. 25/2008 come modificato dall’art. 15 del d. lgs. 142/2015 nonché all’art. 9 della direttiva 2013/32/CE per non avere il giudice di pace annullato il provvedimento di espulsione nonostante la pendenza del termine per l’impugnazione della decisione di rigetto della prima domanda reiterata di protezione internazionale.
11.I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati in relazione alla prospettata necessità di attendere il decorso del termine per impugnare alla luce dell’art. 32 4 comma e dell’art. 35 bis c.5 d.lgs. n. 2008, prima di poter adottare l’eventuale provvedimento di espulsione.
11.2. Il quarto comma dell’art. 32 comma 4 dispone che ‘ La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l’impugnazione, l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all’articolo 19, commi1 -bis e 2, d.lgs. 286/1998. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all’art. 13, commi 13 e 14 del d.lgs. 286/1998.
L’attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all’art. 13 d.lgs. 286/1998, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all’articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto.
Il provvedimento recante l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del presente decreto.’
11.3. Ciò posto, va richiamato il principio affermato da questa Corte che il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, sopra previste dall’art. 32, comma 4 d.lgs. 25/2008 comporta per espressa previsione normativa, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett.b) e bbis), 23 e 29 del d.lgs. 25/2008, con la conseguenza che risulta vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del suddetto termine (cfr. Cass. 13981/2019; id. 20019/2023).
11.4. Tale regolazione della vicenda in esame non è scalfita dalla disposizione dell’art. 35 bis, comma 5 d.lgs. 25/2008 a mente del quale ‘ La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29bis.’. Invero, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi normative che escludono l’effetto differito dell’ordine di rimpatrio altrimenti determinato dalla proposizione del ricorso e cioè il provvedimento sfavorevole successivo ad una decisione definitiva sulla prima reiterata ovvero una dichiarazione di inammissibilità su domanda di protezione proposta in fase di esecuzione dell’allontanamento. Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che il decreto di espulsione è stato adottato lo stesso giorno della notifica del rigetto della (prima) domanda reiterata di protezione e, in particolare, prima che questa decisione divenisse definitiva.
11.5. Perciò, diversamente da quanto affermato dal giudice di pace, il provvedimento di espulsione non avrebbe potuto essere adottato dal momento che i15 gg per proporre impugnazione alla pronuncia della Commissione Territoriale non erano scaduti quando è stata disposte l’espulsione . Consegue che, in accoglimento del ricorso, vada cassata l’ordinanza impugnata e, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, vada annullato il decreto di espulsione adottato nei confronti del ricorrente. Le spese processuali di tutti i gradi devono essere liquidate dal giudice del merito, trattandosi di difensore ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione adottato nei confronti del ricorrente il 13.5.2024.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.
La Presidente NOME COGNOME