Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10969/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, MINISTERO DELLRAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TORINO n. 14749/2022 depositata il 07/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Sig. COGNOME NOME , nato in Tunisia, il17 DATA_NASCITA, 2, impugna con un motivo e memoria il decreto di convalida del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino ‘Brunelleschi’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998 emesso dal Giudice di Pace di Torino il 7 novembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento R.G. 14749/22.
Il ricorrente NOME COGNOME, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2020, allorché veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici come attestato dalla pubblica amministrazione nell’elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di Torino, ove si legge: ‘ Elenco precedenti dattiloscopici relativi a COGNOME NOME –NUMERO_DOCUMENTO.U.I. NUMERO_DOCUMENTO posto di segnalamento di Lampedusa e Linosa (Ufficio richiedente: IMMIGRAZIONE) il 24.07.2020 per ‘ingresso irregolare nell’Unione europea (Regolamento Eurodac) ‘(doc.1).
Successivamente il COGNOME COGNOME presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Napoli, che veniva respinta dalla RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale di Napoli con decisione adottata il 10 gennaio 2022, notificata il 7 marzo 2022, non sottoposta a gravame(doc.2). Il 3 novembre 2022 il Prefetto di Cuneo adottava un decreto di espulsione nei confronti del COGNOME COGNOME indicando una duplice motivazione:-‘ lo stesso ha fatto ingresso, eludendo i controlli di frontiera in data 24/07/2020 attraverso il valico di Lampedusa (AG) ‘;-‘ il cittadino straniero si è trattenuto nel Territorio Nazionale in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, c. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. 68/2007 ‘(doc.3).
Il sigCOGNOME era quindi oggetto di un contestuale decreto questorile di trattenimento presso il CRAGIONE_SOCIALEP.R. di Torino(doc.4), dove veniva condotto il medesimo giorno. Da ultimo il 5 novembre 2022 il Questore di Torino chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che fissava udienza al 7 novembre 2022.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE restava intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98, 1, c. 2, L. 68/07, 1, D.M. 26.7.07, 32, c. 4, D. Lgs. 25/08-manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto del trattenimento -erronea individuazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie espulsiva contestata (Cass., nn. 9499/02,210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 4777/22, 5124/22, 18128/22) incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera(Cass., nn. 210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 18128/22, pp. 7-11).
L’unico motivo di ricorso è fondato.
Il decreto di espulsione in seguito al quale veniva disposto il trattenimento del COGNOME COGNOME veniva adottato dal Prefetto di Cuneo sulla base di una duplice fattispecie: l’ingresso in sottrazione dei controlli di frontiera (art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs 286/98) e la mancata dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’ingresso (art. 13, c. 2, lett. b), D. Lgs 286/98).
Secondo un indirizzo consolidato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto RAGIONE_SOCIALEa disposta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023). Ebbene nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva RAGIONE_SOCIALEo Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘espulsione (Cass. 30648/2022). Nel caso concreto, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente.
Infatti Il ricorrente giungeva a Lampedusa (AG) il 24 luglio 2022, in seguito ad un intervento di soccorso in mare. All’atto RAGIONE_SOCIALEo sbarco le autorità di pubblica sicurezza procedevano al fotosegnalamento degli stranieri, tra i quali il ricorrente, come att estato dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici di quest’ultimo (doc.1). Come insegnato dalla costante giurisprudenza di legittimità, tale circostanza esclude l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera, determinando la radicale nullità del decreto di espulsione
Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che ( Sez. 1 – , Ordinanza n. del 14/02/2022) ‘In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, il controllo svolto nei confronti di quest’ultimo dalle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, ancorché occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo, impedisce di ritenere sussistente la condizione RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera posta dalla normativa a fondamento del decreto di espulsione, sicché l’omessa verifica di tale circostanza rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento di proroga emesso dal giudice di pace.’
Pertanto nel caso di specie non ricorrerebbe la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, ‘sottratto ai controlli di frontiera’, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato allo sbarco.
L’altra censura relativa all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, c.3 l. n. 68 del 2007 è ugualmente fondata.
Il decreto di espulsione presupposto del trattenimento del COGNOME. COGNOME veniva ulteriormente giustificato dal Prefetto di Cuneo in quanto ‘ il cittadino straniero si è trattenuto nel Territorio Nazionale in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, c. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. 68/2007 ‘.
La norma richiamata disciplina infatti i ‘ soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio ‘, come recita la rubrica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, vale a dire i soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, ipotesi inconferente con la vicenda in esame. Pertanto, la giustificazione del
decreto di espulsione in quanto il COGNOME COGNOME si sarebbe trattenuto in Italia oltre il termine di 3 mesi è del tutto infondata, trattandosi di un soggiorno di breve durata. Infatti la legge. n. 68 del 2007 riguarda soggiorni di breve durata per motivi di studio, etc. e non riguarda il richiedente protezione internazionale la cui espulsione è regolata dall’art. 32 c.4 d.lgs n. 25 del 2008 e dalle ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.lgs n. 286 del 1998 c.4. e 5 e non 2.
La pronuncia contraria di cui all’ordinanza Sez. 1 n. del 17/03/2023 si riferisce ad una diversa fattispecie e non a quella del richiedente asilo.
Il ricorso va dunque accolto. Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Il difensore ha chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Stante l’ammissione ex lege al patrocinio RAGIONE_SOCIALEo Stato deve essere quindi respinta l’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario (s ez. Unite – , Sentenza n. del 26/03/2021) essendo la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del m edesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 06/03/2024.