Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7362/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in VERONA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PIACENZA,
-intimato-
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di GIUDICE COGNOME n. 160/2024 depositata il 07/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
NOME entrava in Italia il 26.08.2017 e formalizzava istanza per il riconoscimento della protezione internazionale (doc. 3).
La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, con provvedimento del 20.01.2022, notificato il 16.02.2022, rigettava la domanda (doc. 4).
Il ricorrente proponeva tempestivamente ricorso al Tribunale di Trieste- – Sezione specializzata in materia di immigrazione, che veniva iscritto a ruolo 16.3.2022 (doc. 5 e doc. 6).
All’atto dell’emissione e notificazione del decreto di espulsione del 5.12.2023 era quindi pendente un procedimento presso il Tribunale di Trieste avverso il diniego della protezione internazionale i cui effetti sono sospesi ex art. 35 bis, comma III, D. Lgs. N. 25/2008.
Il sig. COGNOME proponeva quindi ricorso avverso il decreto di espulsione innanzi al Giudice di Pace di Piacenza, lamentando appunto la violazione della predetta norma.
Si costituiva la Prefettura di Piacenza affermando che ‘… lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale non possa richiedere l’annullamento del provvedimento espulsivo emesso in precedenza ai propri danni …’
Con sentenza qui impugnata il Giudice di pace premetteva che il decreto di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, i requisiti di legge che ne impongono l’emanazione. Al giudice investito dalla impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno, tale sindacato spetta al giudice amministrativo, neppure il giudizio in sede di giustizia amministrativa può sospendere, atteso la carenza di pregiudizialità tra processo amministrativo e processo civile. …’
Riteneva non integrate nei riguardi del ricorrente le condizioni per ottenere la protezione umanitaria non avendo lo stesso dato prova di integrazione.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo Nessuno si è costituito per il Ministero che è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con l’unico motivo si denuncia la violazione ex art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c.: violazione dell’art. 13 comma 2, lett. c) e comma 3, violazione dell’art. 35 bis, comma III, D. Lgs. 25/2008.
Si contesta, in particolare, il contenuto dell’ordinanza impugnata nella parte in cui al n. 3 il Giudice di Pace, in maniera del tutto erronea, ha affermato che ‘… BAJWA SARFRAZ AHMED al momento dell’accertamento era privo di titoli di permanenza o autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano …’.
Si sostiene che il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Piacenza non si è assolutamente confrontato con le doglianze eccepite con riferimento al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Piacenza.
Si rileva che il ricorrente il 05.12.2023 poteva legittimamente soggiornare sul territorio italiano in quanto aveva un ricorso ancora pendente presso la Sezione specializzata del Tribunale di Trieste giacchè la pendenza della domanda di protezione internazionale sospendeva, ai sensi dell’art 35 bis D.lvo 2008 nr 25, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il motivo è fondato.
Il cittadino straniero non poteva essere espulso perché pendeva ricorso davanti al Tribunale riguardante la domanda di protezione internazionale proposta anteriormente al provvedimento impugnato in questo giudizio. Poiché nella specie, alla luce dei fatti acquisiti, il procedimento di protezione internazionale in atto al momento dell’emanazione del provvedimento espulsivo era quello ordinario e, conseguentemente operava la sospensione ex lege degli effetti del rigetto da parte della Commissione territoriale, il provvedimento amministrativo impugnato risulta privo di validità ed efficacia perché il cittadino straniero ha il diritto di attendere l’esito della domanda di protezione internazionale fino al primo grado di giudizio ove non trovino accesso procedure in deroga al principio generale, nel nostro paese ex art. 35 d.lgs n. 25 del 2008. Ne consegue in accoglimento del ricorso, che il provvedimento va cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito ex art 384 c.p.c. annullando il decreto di espulsione.
Sulle spese si osserva che poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di pace.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Piacenza.
Così deciso in Roma 7.3.2025
La Presidente (NOME COGNOME)