Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17710 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 17710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16317/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – FIRENZE, in persona del Prefetto elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato-
Avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE FIRENZE n. 109/2024 depositata il 12/01/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Firenze, su ricorso dell’interessato, ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze in
data 30 maggio 2023 ritenendo, incidenter tantum nei limiti della propria competenza, che diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione territoriale sussistano i presupposti per una valutazione positiva da parte della Questura in ordine alla possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero in attesa di occupazione.
La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non ha svolto difese l’intimato. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattata come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c. l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nell’esercizio di un potere amministrativo e la abnormità del provvedimento. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 286/1998 per sconfinamento nell’esercizio di un potere amministrativo e abnormità del provvedimento.
La ricorrente deduce che il Giudice di pace sarebbe incorso in errore avendo valutato illegittimo il provvedimento di espulsione non per difetto dei presupposti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 286/1998 (TUI) e in particolare di quello di cui al co.2 lett. b), ma per essere meritevole del rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni lavorative, che pure gli era stato negato dalla Commissione territoriale. Il Giudice a quo ha quindi ritenuto di poter sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, dimenticando che, in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo, il Giudice non è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno o ad argomentare sulla legittimità (o meno) del diniego del permesso di soggiorno. Parte
ricorrente deduce che COGNOME è stato destinatario di un diniego della domanda di protezione internazionale, confermata in sede giudiziale, e che successivamente lo stesso è stato destinatario di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998. Pertanto, all’epoca dell’adozione del provvedimento espulsivo, COGNOME era privo di qualsivoglia titolo di soggiorno e non pendevano istanze per il rilascio di altro permesso. Il provvedimento espulsivo è stato adottato a causa del trattenimento del cittadino straniero sul territorio nazionale in assenza di un permesso di soggiorno e non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato né ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Il Giudice di pace così si è espresso « Il ricorrente, nonostante la costante temporaneità e precarietà dell’attività lavorativa in Italia, non risulta vivere di espedienti illeciti nei periodi di disoccupazione, tanto che, dal 2016 (anno del suo ingresso in Italia) a tutt’oggi, non risulta avere a suo carico alcun procedimento penale, e tanto meno risulta avere riportato condanne penali ostative al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 4, III co., D.lgs. 286/1998; ritenuto, pertanto, sia pure incidenter tantum e nei limiti della propria competenza, che, diversamente da quanto affermato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in seno alla parte motiva del provvedimento emesso in data 30.12.2022, la tuttora persistente precarietà lavorativa e la lontananza della famiglia (rimasta in Nigeria) non ha impedito al ricorrente di inserirsi, in qualche modo, stabilmente e senza pericolosità sociale, nel tessuto sociale italiano, di tal che, alla luce di quanto a suo tempo affermato dalla Consulta nella nota
pronuncia n. 202/2013, sussistono i presupposti per una valutazione positiva da parte della Questura in ordine alla possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero di attesa occupazione.»
2.1. -Questa motivazione, nonostante talune incongruenze, esprime l’idea, nel suo complesso, che la questione del diritto al permesso di soggiorno del richiedente fosse ancora soggetta a una possibile revisione in termini positivi e non definitivamente accertata con giudizio negativo. Inoltre, in essa si afferma che il richiedente era positivamente inserito nel tessuto sociale italiano, valorizzando tale aspetto.
Sotto questo profilo la decisione resiste alle censure proposte con l’odierno ricorso. Pur potendosi convenire con l’Avvocatura dello Stato che il controllo del Giudice di pace non può estendersi sino a sostituire la propria valutazione a quella operata dalla autorità competente sul diritto ad un permesso di soggiorno, deve però osservarsi che il Giudice di pace, investito della opposizione ad un decreto di espulsione, può e deve verificare i presupposti di legittimità del predetto provvedimento e segnatamente se ricorrano cause di non espellibilità, anche sopravvenute (Cass. n. 4041 del 14/02/2024; Cass. n. 22508 del 26/07/2023).
Nel caso di specie risulta dalle pagine 2 e 3 del ricorso proposto dall’Avvocatura di Stato che lo straniero dopo il rigetto della sua domanda di protezione internazionale aveva presentato una domanda di protezione speciale in data 13/06/2022 alla Questura di Firenze (soggetta quindi alla legislazione ratione temporis vigente); che la competente Commissione territoriale nella seduta del 30/12/2022 aveva espresso parere non favorevole ai fini del rilascio del citato permesso di soggiorno e di conseguenza il Questore lo aveva rifiutato con provvedimento del 30 maggio 2023; in pari data il Prefetto ha emesso e notificato il decreto di
espulsione di cui oggi si tratta, sul presupposto di detto rifiuto, rilevando, peraltro, che nel foglio notizie lo straniero aveva dichiarato di non aver chiesto protezione internazionale. Tuttavia, è la stessa Avvocatura dello Stato ad affermare che avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza del permesso di soggiorno la parte ha proposto ricorso al Tribunale di Firenze con contestuale domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento e che il Tribunale di Firenze ha effettivamente sospeso l’esecuzione del provvedimento in sede cautelare; risulta altresì che la questione era stata portata a conoscenza del Giudice di pace.
Il decreto di espulsione è stato quindi emesso quando ancora era pendete il termine per impugnare il provvedimento di diniego e senza considerare che in sede di impugnazione (e di sospensiva) le valutazioni potevano essere diverse da quelle rese dalla Questura.
L’Avvocatura dello Stato fonda oggi il proprio ricorso sul rilievo che ‘ all’epoca dell’adozione del provvedimento espulsivo, il sig. COGNOME era privo di qualsivoglia titolo di soggiorno e non pendevano istanze per il rilascio di altro permesso’ (pag. 8). Così non è, dal momento che come la stessa parte ricorrente afferma, avverso il decreto di rigetto del permesso di soggiorno non solo era stato proposto ricorso al Tribunale ma il Tribunale aveva anche sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La questione se lo straniero avesse o non avesse diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale, che costituisce il necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale (Cass. S.U. 29459 e 29460 del 2019; Cass. S.U. n. 24413 del 2021), era ancora sub iudice al momento in cui il decreto di espulsione è stato emesso dal Prefetto, il quale ha erroneamente fondato il suo provvedimento sull’implicito presupposto che il diniego fosse definitivo, non mettendo in conto la possibilità della impugnazione e della sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento
stesso. Occorre aggiungere che nella legislazione ratione temporis vigente al momento della domanda, rilevava ai sensi dell’art. 19 TUI il diritto alla vita privata e familiare e quindi la integrazione socio -lavorativa (Cass. n. 27475 del 27/09/2023), argomento richiamato dal Giudice di pace, il quale osserva che il richiedente è in Italia dal 2016 e la sua precarietà ‘ non ha impedito al ricorrente di inserirsi, in qualche modo, stabilmente e senza pericolosità sociale, nel tessuto sociale italiano’.
Si deve quindi concludere che il Giudice di pace sebbene con motivazione non del tutto perspicua, ma in questa sede emendabile, abbia valutato la posizione del richiedente in termini di (temporanea) non espellibilità, ai sensi dell’art 19 del TUI ratione temporis vigente, avendo peraltro cura di precisare che si tratta di una valutazione incidentale, e non abbia invece indebitamente sovrapposto, in ordine al rilascio del permesso di soggiorno, la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.