Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14779/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
PREFETTURA UTG DI REGGIO CALABRIA
-intimata- avverso il DECRETO di GIUDICE COGNOME di REGGIO CALABRIA R.G. n. 2174/2023 depositato il 12/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente NOME COGNOME nato a Benin City (Nigeria) il 10.02.1988 adiva il Giudice di Pace di Reggio Calabria chiedendo l’annullamento del decreto di espulsione del 17.4.2023 del Prefetto di Reggio Calabria, emesso ex art 14 comma 5 ter T.U. Immigrazione per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, sul rilievo che il cittadino straniero era già stato espulso dal Prefetto di Piacenza in data 05.08.2022.
Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con provvedimento depositato il 12/06/2023 e comunicata in data 13.06.2023 a mezzo pec, rigettava l’opposizione.
Avverso questo provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Con ordinanza interlocutoria del 14-1-2023 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso alla Prefettura di Reggio Calabria e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
All’esito della produzione da parte del ricorrente di documentazione comprovante la rinnovazione della notifica nel termine stabilito con l’ordinanza interlocutoria, il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione dell’art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286/1994 ( rectius 286/1998), per non avere il Giudice di prime cure considerato che il ricorrente aveva già ottenuto in passato l’asilo politico, che si era recato in data 02.06.2023 presso il Commissariato di Busto Arsizio per richiedere un permesso di soggiorno per asilo politico e, come da istruzioni ricevute, aveva inviato in data 5-6-2023 una e-mail, depositata nel giudizio di primo grado, per richiedere l’appuntamento presso il Commissariato di Busto Arsizio (VA) al fine di presentare istanza di rinnovo o comunque istanza di un nuovo permesso di soggiorno, ma il Giudice di pace aveva
considerato l’istanza incompatibile con il suo status di espulso; ii) con il secondo motivo la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver il Giudice di pace tenuto conto di quanto affermato in ricorso circa l’avvenuta espiazione della pena relativa alla condanna per i reati commessi, considerato che il Prefetto di Reggio Calabria nessuna contestazione di veridicità aveva mosso in riferimento a detta allegazione, che il Giudice avrebbe dovuto ritenere comprovata, ai fini della decisione; iii) con il terzo motivo la violazione del principio dell’onere della prova attenuato a carico dello straniero, in quanto il Giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri ufficiosi di cooperazione istruttoria in applicazione analogica dell’art. 29 bis del d. lgs. n. 286/1998, nonché la violazione dell’art. 12 delle preleggi; deduce che nella fattispecie la Prefettura ben avrebbe potuto negare le circostanze addotte in ricorso ed invece non le aveva contestate, di fatto confermandone la veridicità, e si era limitata a chiedere il rigetto del ricorso per la sola assenza di un titolo di soggiorno valido e per la presunzione di pericolosità sociale, senza verificare realmente i suoi comportamenti, soprattutto quelli tenuti successivamente all’ingiusta detenzione; iv) con il quarto motivo la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U. Immigrazione, per non avere il Giudice adito, in violazione della suddetta norma, effettuato alcun controllo giurisdizionale per verificare se il ricorrente rientrasse o meno in una specifica ipotesi prevista dalla medesima norma, basandosi su mere presunzioni, senza aver fatto le opportune verifiche; v) con il quinto motivo la violazione dell’art. 3, nn. 1 e 2 direttiva CEE n. 64/221 e dell’art. 48 del Trattato; deduce che la Corte di Giustizia europea del 27 ottobre 1977 (Regina contro NOME COGNOME ha chiaramente affermato che la pericolosità per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica non si può presumere, ma deve essere accertata, e l’odierno ricorrente non desta alcun pericolo sociale per la comunità e per l’ordine pubblico.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
Occorre rilevare che il decreto di espulsione oggetto del contendere è stato emesso ex art. 14 comma 5 ter T.U. Immigrazione, ossia per soggiorno irregolare ed inottemperanza all’ordine di allontanamento, in quanto l’odierno ricorrente era stato destinatario di un precedente decreto di espulsione, disposto dal Prefetto di Piacenza in data 05.08.2022.
Infatti nel provvedimento impugnato il Giudice di pace ha precisato che l’espulsione era stata disposta per l’illegale trattenimento del cittadino straniero nel territorio nazionale e che la sua pericolosità sociale e i precedenti penali assumevano rilevanza solo ai fini della modalità esecutiva del provvedimento espulsivo (pag. 3 del provvedimento impugnato).
Pertanto le doglianze riferite alla pericolosità sociale (motivi secondo, terzo, quarto e quinto) sono inconferenti rispetto al decisum e rivestono alcuna incidenza nel senso invocato, ossia con riguardo ai presupposti del decreto di espulsione impugnato, che, come si è detto, non è stato affatto emesso per la pericolosità sociale del ricorrente ex art. 13 comma 2 lett. c) T.U. Immigrazione.
La domanda di protezione internazionale non è stata presentata, come afferma lo stesso ricorrente (primo motivo), e quello che egli ha addotto (richiesta di appuntamento alla Questura, tra l’altro successiva all’ultimo decreto di espulsione) è stato esaminato dal Giudice di pace, che ha, in particolare, dato conto della mail dell’avvocato concernente quella richiesta e l’ha ritenuta generica.
Da ultimo si osserva che nel ricorso neppure si assume l’esistenza, in capo all’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 19 comma 1.1. T.U. Imm. come modificato dalla novella del 2020, di fattori di vulnerabilità o comunque di rilievo (integrazione lavorativa e sociale, legami affettivi in Italia e via dicendo), che ben avrebbero
potuto essere allegati e dimostrati nel giudizio di merito, secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass.20075/2024 e Cass. 22508/2023).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione