Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7311/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, appresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro PREFETTO PROVINCIA PALERMO
-intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE PALERMO n. 13417/2020 depositata il 02/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Con provvedimento in data 31/12/2020 il Giudice di Pace di Palermo ha respinto l’opposizione proposta da NOME cittadino RAGIONE_SOCIALEa Nigeria, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Palermo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi.
Il Prefetto non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. a), e 19, comma 1 del d.lgs. 286/1998 ; contestuale violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.; degli artt.112,113,115,116 e 132c.p.c.; degli artt.5 comma 6 286/1998, nonché degli artt. 10, 32 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione in riferimento all’art. 360 comma 1, nr. 3 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione erroneamente in quanto in data 7/9/2020 era stata presentata domanda di protezione internazionale.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 13, comma 2, lett.c) del d.lgs. 286/1998 ; ex art. 360, nr. 5 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione ritenendo che il ricorrente fosse un soggetto pericoloso.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 13, comma 5, del d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.4 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione senza concedere il termine di partenza volontaria.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ordine al primo motivo di ricorso occorre considerare che la domanda reiterata di protezione internazionale non produce effetto sospensivo automatico RAGIONE_SOCIALEa esecutività del precedente rigetto passato in giudicato tantopiù che nella fattispecie il ricorrente nemmeno allega di aver chiesto la sospensiva al giudice RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale: Il motivo è pertanto manifestamente infondato stante il rigetto implicito RAGIONE_SOCIALEa generica censura relativa alla non illegittimità RAGIONE_SOCIALEa presenza del ricorrente nel nostro paese.
Il secondo motivo è inammissibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALEo straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘esame complessivo RAGIONE_SOCIALEa sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Sez. 1, n. 23423 del 27.7.2022, Sez. 1, n. 29148 del 21.12.2020; Sez. 6 – 1, n. 17070 del 28.6.2018).
Tale valutazione è stata compiuta sia pure sinteticamente come risulta a pag. 5 del decreto impugnato.
Lamenta poi il ricorrente nel terzo motivo che il Giudice abbia ignorato le sue censure in ordine alla mancata concessione di un termine per la partenza volontaria (costituente oggetto del terzo motivo di ricorso al Giudice di pace.)
Anche questo profilo è infondato. Non può infatti essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di permesso di soggiorno, solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza, , può incidere esclusivamente sulla misura coercitiva attuativa adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla legittimità del provvedimento espulsivo, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente
nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo RAGIONE_SOCIALEo straniero; ne consegue altresì l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva RAGIONE_SOCIALE‘espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida (18743 del 2022).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, respinto senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.