Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3185/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
QUESTURA DI TORINO, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TORINO n. 11189/2022 depositata il 02/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di un intervento di soccorso operato da un mezzo della marina militare RAGIONE_SOCIALE a largo delle coste siciliane, il 27 agosto 2022 il sig. COGNOME, cittadino tunisino, veniva condotto a Trapani e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Il 31 agosto 2022 il sig. COGNOME veniva condotto presso gli uffici della Questura di Imperia, dove riceveva la notifica di un decreto prefettizio di espulsione (doc.2) e di un contestuale ordine di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino – ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (doc.3).
Il 1 settembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida della misura al Giudice di Pace di Torino, il quale fissava udienza al 2 settembre 2022. Con decreto adottato il medesimo 2settembre 2022, il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento.
Avverso tale decreto, ricorre per Cassazione il sig.COGNOME con due motivi e memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso sono:
1)Violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di convalida del trattenimento – omesso esame delle deduzioni difensive violazione del cd. minimo costituzionale della motivazione.
Per il ricorrente, il decreto impugnato non offrirebbe alcuna risposta alla specifica censura sollevata dalla sua difesa, in particolare legata alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione per l’erronea contestazione di fatto. Il provvedimento impugnato sarebbe quindi viziato da una motivazione del tutto apparente, risolvendosi in una formula lessicale astrattamente applicabile ad un numero illimitato di fattispecie è utilizzata in modalità seriale dal giudice di pace di Torino.
Il decreto di espulsione con accompagnamento deve essere motivato e rappresenta il presupposto indefettibile della misura restrittiva, in quanto tale non può restare estraneo al controllo dell’autorità giudiziaria. Il trattenimento inerisce alla materia regolata dall’articolo 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di circolazione. La autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte. Pertanto, la motivazione del decreto di convalida e di proroga del trattenimento, per quanto sintetica o riconducibile a provvedimenti precedenti, non può limitarsi ad una formula astratta e predefinita, senza alcuna analisi del caso concreto, anche in merito alla fondatezza delle deduzioni svolte in udienza dalla difesa.
Violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto -erronea contestazione della fattispecie espulsiva.
La decisione del giudice sarebbe comunque frutto di un errore interpretazione degli artt 10 e 13 TUI. Il Prefetto di Imperia emetteva tale provvedimento per essere il ricorrente entrato in Italia
sottraendosi ai controlli di frontiera, affermazione che sarebbe smentita dall’elenco dei precedenti dattiloscopici dello straniero, che confermavano l’avvenuto fotosegnalamento del ricorrente al momento dell’ingresso del paese.
La fattispecie dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte e dunque, ‘in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero’.
Quindi evidente la palese erroneità dell’interpretazione adottata dal giudice di pace di Torino, il quale ha indebitamente convalidato il trattenimento nonostante la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto.
Il decreto di espulsione presupposto del trattenimento risulta infatti palesemente illegittimo in quanto adottato sulla base di un’errata contestazione di fatto. Il Prefetto di Imperia emetteva tale provvedimento per essere il ricorrente entrato in Italia ‘ sottraendosi ai controlli di frontiera ‘ (art. 13, c. 2, lett. a ), D. Lgs. 286/98), affermazione smentita dall’elenco dei precedenti dattiloscopici dello straniero, che confermavano l’avvenuto fotosegnalamento del ricorrente al momento dell’ingresso nel Paese (doc.1).
Il primo motivo di ricorso sul difetto di motivazione è fondato, assorbito il secondo.
Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango
costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022). Nel caso concreto, la motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 e 19 d.lgs. n. 286/1998, ed a dire che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio
secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara nullo il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.