Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30177 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19434 R.G. anno 2022 proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente contro
Prefetto della Provincia di Napoli ;
intimato avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli depositata il 31 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Napoli ha respinto l’opposiz ione proposta da NOME avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della provincia del capoluogo campano.
Il ricorso si fonda su quattro motivi ed è illustrato da memoria. L’Avvocatura dello Stato ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo oppone la violazione degli artt. 181, 309, 702 bis cpc; nonché degli artt. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998 e 18, comma 1, d.lgs. n. 150/2011. Ci si duole che il Giudice di pace abbia deciso la causa nonostante la mancata comparizione delle parti all’udienza del 17 gennaio 2022.
Il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Si deduce che il Giudice di pace avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, specificamente dedotta, relativa all’illegittimità del decreto per inesistenza o nullità della notifica del provvedimento espulsivo: viene rilevato che in ragione di ciò l’istante era stato costretto a formulare istanza di accesso presso la Pubblica Amministrazione competente.
Col terzo motivo l’ordinanza è ancora censurata per la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nel giudizio di opposizione ─ si rammenta ─ era stato dedotto che il decreto prefettizio risultava essere illegittimo per violazione degli articoli 8 CEDU 2, 10, 29, 31, 32 e 117 Cost.; 13, comma 2 e 2 bis , 19, comma 2, lett. d bis , d.lgs. n. 286/1998, 5, 9, comma 2, e 14 dir. 2008/115/CE: ciò in quanto il Prefetto, nell’adottare il provvedimento di espulsione, non aveva tenuto conto dell’incidenza dell’atto sui vincoli familiari , e segnatamente del fatto che il cittadino straniero, espulso da anni, frequentava regolarmente il padre, titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato.
Il quarto motivo prospetta l’ omesso esame di fatti (effettiva
conoscenza della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese, utilizzata per la notifica, da parte dell’espellendo) decisivi a i fini del l’accertamento di legittimità del decreto di espulsione . Il Giudice di pace aveva infatti rigettato il motivo del ricorso in opposizione relativo alla mancata traduzione del decreto in lingua ( l’ albanese) nota all’espellendo ; in particolare, nel provvedimento impugnato era dato leggere che «il decreto di espulsione e tutti i provvedimenti connessi sono stati redatti in lingua inglese, idioma che il ricorrente ha indicato come lingua preferita per le notifiche nel foglio notizie»: il foglio notizie non era stato tuttavia depositato dalla controparte in giudizio; l’ordinanza impugnata si fonderebbe, pertanto, su di un vero e proprio travisamento degli atti di causa e del loro contenuto probatorio.
2. ─ Il primo motivo va disatteso.
L’inapplicabilità della disciplina del rinvio contemplata dall’art. 181 c.p.c. in caso di mancata comparizione di entrambe le parti e la conseguente immediata decidibilità della causa al ricorrere di tale evenienza rinviene fondamento nell’esigenza, manifestata dal legislatore, della sollecita definizione dell’impugnativa (la quale, in base al comma 7 dell’art. 18 d.lgs. n. 150/2011 va decisa entro venti giorni dal deposito del ricorso). Il tema è stato già affrontato da questa Corte (Cass. 21 maggio 2021, n. 14091) ; né è concludente l’evocazione del diverso punto di approdo guadagnato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato , regolato dall’art. 15 del cit. d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27915), giacché nella disciplina di tale procedimento manca una norma equivalente a quella contenuta nel cit. art. 18, comma 7, del cit. d.lgs. : tant’è che , con riferimento ad esso, la Corte ha avuto modo di rilevare che « le speciali regole del giudizio di opposizione non sono caratterizzate dall’urgenza di provvedere e si giustificano in ragione del prevalente carattere di semplificazione della
trattazione e dell’istruzione » (sent. ult. cit., in motivazione).
─ Il secondo motivo è fondato.
Il Giudice di pace non si è pronunciato sulla questione relativa all’eccepita mancata notificazione del decreto espulsivo (questione che il ricorrente ha spiegato essere stata proposta col primo motivo di opposizione: cfr. pagg. 8 ss. del ricorso). La detta questione risultava del resto decisiva, posto che è sicuramente nullo il provvedimento prefettizio che non sia consegnato all’espellendo , secondo quanto impone l’a rt. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: si tratta di una nullità rispetto alla quale , come rilevato da questa Corte a proposito dell’ipotesi di consegna di copia del provvedimento mancante dell’attestazione di conformità, non è del resto invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33507; Cass. 27 luglio 2010, n. 17569), onde è privo di significato che lo straniero avesse, nella circostanza, comunque proposto tempestiva opposizione.
Con riguardo al vizio da cui è affetto il provvedimento impugnato occorre precisare quanto segue.
Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388, secondo cui non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dell’argomentazione
svolta in uno dei motivi di opposizione). Ne segue che, allorquando il giudice di pace, investito del ricorso avverso il decreto di espulsione, riconosca, comunque, l’esistenza dei presupposti legittimanti quest’ultimo, non possa farsi questione di omessa pronuncia, dovendosi comunque ravvisare nel provvedimento impugnato una decisione circa l’esistenza delle condizioni predeterminate dalla legge (condizioni che costituiscono oggetto della cognizione del giudice di pace in tema di espulsione dello straniero: cfr. Cass. 14 maggio 2013, n. 11466).
Vero è, piuttosto, che il mancato esame di un motivo di opposizione all’espulsione giustifica l’annullamento, da parte della Suprema Corte, del provvedimento, sempre che le questioni di fatto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive ai fini dell’accertamento di cui è investito il giudice di pace. Il deficit argomentativo può cioè rilevare come vizio motivazionale, nella ben nota espressione dell’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Non è determinante, al riguardo, che il ricorrente abbia inteso dolersi dell’omessa pronuncia, piuttosto che dell’omessa motivazione: infatti, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 3 agosto 2012, n. 14026, in fattispecie in cui, come nella presente ipotesi, il ricorso aveva erroneamente indicato in rubrica l’art. 112 c.p.c., relativo al vizio di omessa pronuncia, ma in realtà si doleva della carenza assoluta di
motivazione sul punto controverso; nel senso che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, c.p.c.., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato: Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036).
4 . – Anche il terzo motivo è fondato.
A fronte della censura sollevata dal ricorrente col terzo motivo di opposizione (pagg. 11 s. del ricorso per cassazione), il Giudice di pace ha mancato di pronunciarsi sul radicamento dello stesso in Italia: doglianza, questa che si correlava alla prescrizione contenuta nel l’art. 13, comma 2 bis , d.lgs. n. 286/1998. Infatti, tale norma, come è noto dispone: « Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine ».
Vale ovviamente anche per tale profilo di illegittimità del provvedimento impugnato quanto osservato al precedente par. 3: il vizio ravvisato attiene alla motivazione e non è riconducibile all’omessa pronuncia.
5. Il quarto mezzo è inammissibile.
La censura investe il passaggio della decisione con cui il Giudice di pace ha rilevato: «l decreto di espulsione e tutti i provvedimenti connessi sono stati redatti in lingua inglese, idioma che il ricorrente ha indicato come lingua preferita per le notifiche nel foglio notizie». Il ricorrente denuncia un travisamento del c.d. foglio notizie, assumendo che lo stesso non era stato depositato in giudizio, ma una tale doglianza
non ha certamente ad oggetto il vizio dell’ omesso esame di fatto decisivo che è stato denunciato col quarto motivo di ricorso. Il ricorrente fa questione dell’erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, mentre l’art. 360, n. 5, c.p.c., come è noto, si riferisce al mancato esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
– In conclusione , vanno accolti il secondo e il terzo motivo; il primo deve essere respinto e il quarto va dichiarato inammissibile.
– L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Giudice di pace di Napoli, in persona di altro magistrato, il quale regolerà pure le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto; cassa l’o rdinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione