Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 01750/2022
promosso da
NOME COGNOME (Gambia), elettivamente domiciliato in Casteltermini (INDIRIZZO), INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
– ricorrente –
contro
Prefettura di Palermo , in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso l ‘ordinanza n. 842/2021 del Giudice di Pace di Palermo, emessa il 30/07/2021 nel procedimento R.G.N. 5804/2021, pubblicata in data 03/08/2021 e non comunicata;
udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consiglio del 18/01/2024 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza n. 842/2021, pubblicata in data 03/08/2021, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME, cittadino dello Stato del Gambia, avverso il decreto
prefettizio di espulsione, emesso il 18/04/2021, sul presupposto che lo straniero soggiornasse irregolarmente in Italia.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, affidandosi a due motivi di impugnazione.
Con ordinanza interlocutoria n. 22725 del 27/07 /2023, all’esito dell’udienza camerale non partecipata del 27/04/2023, questa Corte ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso per cassazione alla Prefettura di Palermo presso la propria sede.
Adempiuto l’incombente , è stata fissata l’adunanza camerale non partecipata del 18/01/2024 per la trattazione del ricorso.
La parte intimata non si è difesa con controricorso nei temini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 32, COMMA 4, D.LGS. 25/2008 IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE RISULTA EMESSO DAL PREFETTO DI PALERMO IN PENDENZA DI RICHIESTA REITERATA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (MOD. C/3 DEL 13.12.2019).»
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 7, D.LGS. 286/1998, ALL’ART. 24 COST., PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COST., PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA -NULLITÀ DEL DECRETO DI ESPULSIONE PER OMESSA TRADUZIONE NELLA LINGUA DEL PAESE DI PROVENIENZA DELLO STRANIERO. »
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Parte ricorrente ha dedotto di avere evidenziato, nel proporre impugnazione contro il provvedimento di espulsione, che il relativo decreto era stato emesso in pendenza di domanda di protezione internazionale, dato che non aveva mai ricevuto la notificazione del provvedimento di definizione della richiesta di protezione internazionale invocata con domanda reiterata del 13/12/2019.
Il Giudice di Pace ha, sul punto, statuito come segue: « l’opponente allega agli atti copia fotostatica della domanda di riconoscimento della protezione internazionale sottoscritta dall’opponente, dall’interprete e dal verbalizzante in data 13.12.2019, nonché sottoscritta e timbrata dal Dirigente dell’Uff icio Immigrazione e, a fondamento della superiore eccezione prospetta che la decisione della Commissione territoriale non è pervenuta a sua conoscenza. Invero, dall’esame della predetta domanda emerge che l’opponente non ha specif i cato l’indirizzo al quale devono essere notificate le comunicazioni e, inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 3 ter , del D. Lgs. n. 25/2008, nel caso di irreperibilità del richiedente l’atto è reso a questi disponibile presso la Questura del luogo in cui ha sede la Commissione Territoriale e, in tal caso, decorsi venti giorni dalla trasmissione dell’atto alla Questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.».
Tale considerazione, unitamente ad altre circostanze, hanno condotto il giudice di merito a ritenere infondata l’eccezione del cittadino straniero, secondo il quale l ‘espulsione era intervenuta in pendenza del procedimento avviato con la domanda reiterata di protezione internazionale, per le seguenti ragioni: «Orbene, alla luce del provvedimento prefettizio opposto, il quale indica che, nel confronti del ricorrente, il Prefetto di Enna, in data 10/12/2021 ha emesso il provvedimento di espulsione, e, dall’altro, considerato che dal contesto delle citate disposizioni normative circa il brevissimo termine legale entro il quale è tenuta a decidere la Commissione territoriale, ex art.28 bis del D.Lgs. n.25/2008, e la modalità di notifica della decisione di detto organo nel caso di irreperibilità del richiedente, non appare che il decreto di espulsione del 10/2/2021 sia stato adottato in pendenza della decisione sulla domanda reiterata di protezione internazionale, e, quindi, il decreto di espulsione opposto emesso a seguito del predetto primo provvedimento di espulsione del 10/2/2021, in quanto il ricorrente non ha ottemperato all’ordine di lasciare il Territorio dello Stato entro 7 giorni
dalla sua notifica e vi si è intrattenuto senza giustificato motivo, deve ritenersi inequivocabilmente legittimo».
A fondamento della censura, parte ricorrente ha dedotto che la Prefettura di Palermo non ha prodotto, nel giudizio davanti al Giudice di Pace, alcuna ricevuta di invio del messaggio di posta elettronica certificata alla Questura competente, dalla quale poter far decorrere i venti giorni per la perfezione della notificazione stessa e, conseguentemente, la notifica della decisione della Commissione territoriale non poteva ritenersi perfezionata.
Secondo il cittadino straniero il Giudice di Pace di Palermo ha errato nell’ omettere un formale provvedimento di esibizione della documentazione relativa alla procedura notificatoria del decreto di inammissibilità reso dalla Commissione Territoriale di Cagliari, così come richiesto dall’opponente a pag. 3 del ricorso introduttivo e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata doveva ritenersi viziata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il decreto opposto.
2.2. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità della critica da ultimo riportata, riferita alla mancata adozione dell’ordine di esibizione della documentazione relativa alla notificazione del provvedimento con cui è stato concluso in sede amministrativa il procedimento avviato con la reiterata domanda di protezione internazionale, per due ordini di motivi.
In primo luogo , la censura risulta effettuata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., in assenza della formulazione di uno specifico motivo di censura sul punto, con indicazione delle eventuali norme sostanziali o processuali eventualmente violate.
In secondo luogo, la doglianza non coglie la ratio decidendi , in ordine alla quale la richiesta istruttoria si rivela del tutto superflua, tenuto conto che il Giudice di Pace ha spiegato che, a causa della mancata indicazione del proprio recapito da parte del cittadino straniero, in applicazione dell’art. 11, comma 3 ter , d.lgs. n. 25 del 2008, gli atti sono resi disponibili al richiedente asilo presso la Questura del luogo in cui ha sede
la Commissione territoriale, sicché nessuna documentazione relativa al procedimento notificatorio avrebbe potuto essere rinvenuta.
2.3. Come anticipato, la censura è inammissibile nella parte in cui è criticata la mancata considerazione della pendenza, al momento dell’adozione del decreto di espulsione (emesso il 18/04/2021), del procedimento avviato con la domanda reiterata di protezione internazionale (presentato il 13/12/2019), poiché essa si risolve nella contestazione della valutazione dei fatti acquisiti al processo operata dal giudice di pace , cui la parte ha opposto la propria, sollecitando, in tal modo, al giudice di legittimità un riesame che attiene al merito della vertenza, e che dunque è inammissibile.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace, ritenendo infondate le censure formulate, ha violato l’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, perché egli, proveniente dal Ghana, non conosce la lingua inglese e parla solo il Mandingo, come pure si evinceva dal modello c/3 compilato al momento della presentazione della domanda reiterata di protezione internazionale.
La decisione impugnata ha evidenziato che l’art. 3, comma 2, d.P.R. n.334 del 2004, consente una traduzione sintetica del contenuto del provvedimento di espulsione anche mediante un apposito formulario sufficientemente dettagliato, aggiungendo che «Nel caso dì specie, deve ritenersi accertato, che il decreto di espulsione steso in lingua italiana è stato tradotto, contestualmente, in lingua inglese che è la lingua ufficiale del paese d’origine del ricorrente, e, parimenti, la relativa relazione di notifica.»
Il ricorrente non ha contestato che la lingua ufficiale del Paese di provenienza (Gambia) sia l’inglese, ma ha dedotto che egli conosce solo il mandingo.
Questa Corte ha in più occasioni affermato, tuttavia, con orientamento condiviso da questo Collegio, che la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo
straniero soddisfa il requisito posto dall’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l’espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l’idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l’atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13824 del 07/07/2016; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15674 del 14/06/2018).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata essendo la Prefettura rimasta intimata.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile