Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7281 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12548/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI BERGAMO, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato
-intimati
Avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di BERGAMO n. 110/2023 depositata il 04/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1. –NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA, venne attinto in data 27 maggio 2022 dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo, avverso il quale propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bergamo, che la rigettò.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati con memoria. L’Amministrazione ha depositato mero atto di costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2. -Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.19, commi 1 e 1.1., TUI.
Il ricorrente espone di essere giunto in Europa dal 2009 e di vivere in Italia, dove avrebbe svolto vari lavori, da tempo, di essere stato condannato e di avere scontato la pena; sostiene che il rientro in patria danneggerebbe la sua famiglia, rimasta in India che conta sul suo apporto economico, che teme per persecuzioni di tipo religioso, che non precisa, posto che oramai i suoi costumi si sono occidentalizzati e non si troverebbe a suo agio nel Paese di origine.
Il motivo è inammissibile.
Le doglianze proposte risultano generiche, riguardano il merito e non indicano alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.
La dedotta lunga permanenza in Europa avrebbe potuto consentire al ricorrente di dimostrare l’inserimento sociale, ma egli non illustra di avere chiaramente rappresentato e dimostrato specifiche evenienze in tal senso al Giudice di pace. In particolare, non viene indicato alcun riscontro concreto in merito alle attività lavorative che avrebbe svolto, né viene denunciato l’omesso esame i fatti decisivi da parte del giudice di merito.
Anche la circostanza che avrebbe conseguito il versamento di contributi durante lo svolgimento di attività lavorative è dedotta senza assolvere l’onere di autosufficienza e di specificità circa la
tempestiva allegazione e dimostrazione di ciò in fase di merito. La circostanza, pure apprezzabile, che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa durante il periodo di detenzione non risulta decisiva perché non è atta a dimostrare l’inserimento sociale in Italia.
-Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.20 del d.lgs. n. 30/2007.
Il ricorrente sostiene che il Giudice di pace ha errato nel ritenere che il decreto di espulsione non era fondato su motivazioni ed esigenze di sicurezza pubblica, bensì sulla ragione del rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal AVV_NOTAIO il 20/3/2022, perché nel decreto di espulsione era indicato che la causa era dovuta al diniego del permesso di soggiorno secondo quanto stabilito dall’art.13, comma 2, lett. b) del TUI e ne ha dedotto che ciò implicava la sussistenza di ragioni e motivazioni di pubblica sicurezza alla base della decisione. Sulla scorta di tale ricostruzione assume la violazione dell’art.20 cit.
Il motivo è infondato. Il decreto di espulsione è stato adottato per la ipotesi specifica (diniego del permesso di soggiorno, peraltro non impugnato, come rilevato dal Giudice di pace) in esso richiamato e l’applicazione dell’art.20 del d.lgs. n.30/2007 relativo a ‘Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno’ esorbita dalla fattispecie in esame.
Il motivo risulta, inoltre, aspecifico sulla non corrispondenza del titolo relativo alla fattispecie espulsiva contestatagli, atteso che risulta che gli sia stato negato il permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari per mancanza dei presupposti e non per la pericolosità.
4. –
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 7 dicembre 2023.