Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6429 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6429 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13509/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
–
intimati- avverso il decreto del Giudice Di Pace di RAGIONE_SOCIALE n. 1333/2025 depositato il 24/05/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, cittadino tunisino, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 25.3.2025 del Prefetto di RAGIONE_SOCIALE (e notificato in pari data) deducendone l’illegittimità e l’irragionevolezza.
Con ordinanza emessa il 24.5.2025 e notificata il 26.5.2025, il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso osservando che: il travisamento dei fatti era insussistente, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, presentarsi presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE, senza attendere alcuna convocazione; che non vi era prova dei rischi per l’incolumità personale, allegati solo genericamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del medesimo decreto legislativo.
Il cittadino straniero ricorre in Cassazione con un RAGIONE_SOCIALE motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti al solo fine RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione .
1.Con il primo ed RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso, rubricato ‘violazione ed errata interpretazione degli artt. 22 d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, 13, comma 2, d.lgs. 286 del 2998. Errata motivazione per omesso esame dei documenti di causa’, si censura la decisione del Giudice di pace perché emessa in violazione dei presupposti previsti dal richiamato art. 13, comma 2, del T.U.I. In particolare, il ricorrente soggiunge che nella memoria difensiva depositata dalla RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di primo grado, era emerso come il cittadino straniero si fosse presentato presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’Immigrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, senza attendere alcuna convocazione e come il ricorrente non fosse mai stato ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza RAGIONE_SOCIALEo Stato. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente era ben integrato nella società, disponeva di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, come dimostrato dai documenti allegati al ricorso.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, si osserva che benché il motivo sia misto -ricondotto, cioè, a più d’uno fra i parametri elencati dall’art. 360 c.p.c.. e, segnatamente, alla violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e all’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – lo stesso è da ritenersi ammissibile, atteso che la formulazione RAGIONE_SOCIALEa censura permette di isolare le doglianze prospettate, onde consentirne l’esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente (cfr. Cass. 11152/2025).
1.2. Orbene, a tenore del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in tema di RAGIONE_SOCIALE e condizione giuridica RAGIONE_SOCIALEo straniero, la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di trattenimento illegale nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità -salvo il solo caso di tardiva presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno -, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo, e senza che assumano alcun rilievo né la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né che vi svolga attività lavorativa, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘attivazione RAGIONE_SOCIALEa specifica procedura di sanatoria al riguardo (Cass., n. 8984/2016; n. 25414/2018; n. 12021/2025).
1.3. L’art.22, d.lgs. 286 del 1998, vigente ratione temporis, prevedeva che: in ogni provincia è istituito presso la prefettura -ufficio territoriale del Governo uno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE, responsabile RAGIONE_SOCIALE‘intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato (comma 1); il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all’estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per RAGIONE_SOCIALE‘impiego competente, RAGIONE_SOCIALEa indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale la documentazione specificamente indicata al comma 2; lo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta (comma 5); «entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5 -bis» (comma 6).
La disciplina ratione temporis applicabile prevedeva, dunque, che il lavoratore, ottenuto il nulla osta per il lavoro, dovesse recarsi presso lo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il completamento RAGIONE_SOCIALEa descritta procedura e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Non era prevista, dunque, la necessità di alcuna convocazione.
1.4. Nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, egli ha fatto ingresso in Italia il 17.12.2022.
Alla data del 1°.10.2024 (quando, come risulta dal decreto di espulsione, era stato emesso avvio di procedimento per rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di permesso di soggiorno), il ricorrente non si era ancora presentato, unitamente al datore di lavoro, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, pur essendo ampiamente decorso il citato termine.
Al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del decreto di espulsione, pertanto, sussisteva l’ipotesi di trattenimento illegale nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato,
di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 (non potendosi ravvisare il caso di tardiva presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno).
1.5. Del tutto irrilevante, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in merito all’insussistenza di una condizione di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza RAGIONE_SOCIALEo Stato, atteso che il decreto di espulsione è stato adottato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. b), del T.U.I.
1.6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancata attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2026
Il Presidente (NOME COGNOME)