Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31452 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3657/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende ope legis
– resistenti – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE n. 46806/2022 R.G. depositata il 20/1/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, con ricorso ex artt. 13 d. lgs. 286/1998 e 18 d. lgs. 150/2011, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE il 31 ottobre 2022, rappresentando la propria volontà di presentare domanda di
espulsione
Ud.13/10/2023 CC
protezione internazionale e chiedendo, pertanto, la sospensione del procedimento.
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 20 gennaio 2023, constatava che nessuna domanda di protezione era mai stata avanzata, osservava che una simile domanda, comunque, non avrebbe comportato l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘espulsione e rigettava, di conseguenza, l’opposizione .
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, svolgendo un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti solo al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Considerato che:
Il motivo di ricorso proposto sostiene che il giudice di pace, convalidando il provvedimento prefettizio di espulsione, sia incorso in una palese violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d. lgs. 25/2008, secondo cui il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio nazionale sino alla decisione sulla domanda di protezione internazionale.
Si deve poi intendere come richiedente asilo -in tesi di parte ricorrente – lo straniero che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, e su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva, o anche solo che abbia manifestato la volontà di volerla richiedere.
Di conseguenza, l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa p.e.c. da parte del COGNOME alla Questura competente, avente a oggetto la richiesta di formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, era atta a dimostrare e palesare la sua volontà di dare avvio alla procedura per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di merito ha osservato che il migrante non aveva presentato alcuna domanda di protezione internazionale, ma si era limitato a rappresentare la propria volontà di proporre una simile
richiesta con una p.e.c. inviata in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione, dovendosi perciò escludere la possibilità di applicare il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d. lgs. 25/2008.
Ha rilevato, inoltre, che nel caso in cui, come nella specie, la domanda di protezione internazionale RAGIONE_SOCIALEo straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento (Cass. 5437/2020).
Il rilievo conclusivo del giudice di pace (‘ dunque, anche laddove la domanda di protezione internazionale fosse stata effettivamente presentata, il ricorso sarebbe risultato allo stesso modo infondato ‘) rende evidente come la decisione impugnata si fondi, nella sua logica, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente sufficiente a sorreggerla.
Il motivo di ricorso in esame non formula alcuna contestazione in ordine alla seconda ratio decidendi .
Ne discende, inevitabilmente, la sua inammissibilità.
Infatti, ove la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. 9752/2017, Cass., Sez. U., 7931/2013).
La costituzione RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni intimate al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE in data 13 ottobre