Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2485/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA
DI
TORINO,
MINISTERO
DELL’INTERNO
-intimati-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE TORINO R.G. n. 16891/2022 depositata il 22/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE disposto nei confronti di COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, dal Questore di RAGIONE_SOCIALE il 20-9-2022, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE del 129-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del Prefetto di Bologna notificato il 9-9-2022. Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sollevate dalla difesa mediante deposito di memoria scritta e poi sintetizzate in udienza in quanto già eccepite davanti al Giudice di Pace che le aveva, motivatamente, respinte. In particolare il Tribunale affermava che occorreva avere riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento mentre l’atto presupposto poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale, a meno di difetti macroscopici che, nel caso di specie, non apparivano sussistenti. Infatti ‘ L’avvenuta identificazione sul T.N. e l’essere stato soccorso in mare rispondono ed attuano normative nazionali ed eurounitarie e non sono certamente incompatibili con l’ingresso illegale del trattenuto, avvenuto via mare, senza transitare per i regolari valichi di frontiera e in assenza di documenti ‘.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso è così rubricato : « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10 e 13, D. Lgs. 286/98 -manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto al trattenimento per erroneità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata (Cass., nn. 3694/13, 19868/18, 20668/05, 4777/22, 5124/22) ». Espone il ricorrente che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva convalidato il trattenimento ritenendo che il decreto non fosse viziato da profili di illegittimità in quanto ‘ COGNOME è entrato nel territorio italiano in modo irregolare (cfr. precedenti dattiloscopici agli atti) e si è, di fatto, sottratto ai controlli di frontiera’. Il ricorrente deduce che è stata erroneamente valutata dal Tribunale la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione per l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata. In particolare la fattispecie giustificativa RAGIONE_SOCIALE‘espulsione (ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) poteva essere integrata solo quando non fosse stato effettuato alcun controllo sull’ingresso in Italia, mentre nella fattispecie in esame il trattenuto veniva foto-segnalato, come risultava dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia presso l’Hotspot di Lampedusa, sicché ricorreva l’illegittimità manifesta del decreto di espulsione , come da giurisprudenza di questa Corte che richiama ( Cass. 4777/22).
2. Il motivo è fondato.
Secondo un indirizzo consolidato di questa Corte, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto RAGIONE_SOCIALEa
disposta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023). Ebbene nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva RAGIONE_SOCIALEo Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘espulsione (Cass. 30648/2022).
Nel caso concreto, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale. Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che « nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine, e quindi identificato e foto-segnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, ‘sottratto ai controlli di frontiera’, come prevede la disposizione normativa po sta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico RAGIONE_SOCIALEe considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento ». (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass. 19868/2018). Va aggiunto che, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla
luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche – ma non solo, ovviamente – nella situazione di inespellibi lità RAGIONE_SOCIALEo straniero (Cass. 18404/2023).
Nella specie, il decreto a monte RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e fotosegnalato, quindi – non fermato alla frontiera bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.
3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021) , non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, de llo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con
decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazion e statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione