Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , nato in Tunisia, il DATA_NASCITA alias COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
il
Questore della Provincia RAGIONE_SOCIALE , in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
Ministro dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-intimati-
Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione
avverso l’ ordinanza, dell’ordinanza pubblicata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 22 settembre 2022, nell’ambito del procedimento n. R.G. 16825/22, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di RAGIONE_SOCIALE ‘Brunelleschi’, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. n.142/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt.6, comma. 5, d.lgs. n.142/2015, 14, d.lgs. n. 286/1998, 13, Cost. -indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento -rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti al trattenimento (Cass., nn. 17407/14, 18128/22)
4.1 La censura è fondata. Il ricorrente impugna il decreto di convalida del trattenimento in data 22 settembre 2022. I decreti presupposti del trattenimento impugnati dal ricorrente – come si evince dall’illustrazione del motivo e dalle conclusioni, sono i decreti di respingimento e di trattenimento (q uest’ultimo connesso al primo, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998). Orbene, secondo un indirizzo consolidato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass., n. 17407/2014; conf. Cass., n. 7841/2019; Cass., n. 18404/2023). Ciò posto, nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione (Cass., n. 30648/2022).
Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale. Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che «nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, ‘sottratto ai controlli di frontiera’, come prevede la disposizione normativa pos ta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento». Per cui, ritenuto incidentalmente palesemente illegittimo il decreto di espulsione a monte, ne è conseguito l’annullamento della proroga del trattenimento a valle (Cass. , n. 4777/2022; conf. Cass., n. 5124/2022; Cass., n. 19868/2018). Ed ancora, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALE straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche – ma non solo, ovviamente – nella situazione di inespellibilità RAGIONE_SOCIALE straniero (Cass., n. 18404/2023).
Con specifico riferimento al trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, (ipotesi ricorrente nella specie) si è affermato che «pur vertendosi in tema di convalida di un nuovo trattenimento, disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione della presentazione da parte RAGIONE_SOCIALE straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evidente che, nell’esame del presupposto fondante RAGIONE_SOCIALE stesso -il carattere meramente strumentale e dilatorio della doma nda di asilo -, il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito, che può consistere anche nella situazione di inespelli bilità RAGIONE_SOCIALE straniero» «il Tribunale ha, invece, preliminarmente rilevato che le contestazioni sull’asserita illegittimità dei provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento erano irrilevanti nel giudizio; di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato tutti i profili di illegittimità, sia pure in via incidentale ed ai fini della verifica della manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento» (così Cass., n. 18128/2022).
Ebbene il decreto a monte della convalida del disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 , è – nella specie manifestamente illegittimo, essendo stato lo straniero identificato e fotosegnalato, quindi – non fermato alla frontiera – bensì introdotto provvisoriamente nello RAGIONE_SOCIALE dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art, 10 ter d.lgs. n. 286/1998.
Per quanto esposto, il ricorso va, pertanto, accolto e il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai suesposti principi di diritto, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione