Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3210 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 959/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, -intimato-
RAGIONE_SOCIALE NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende, -intimato- avverso ORDINANZA di RAGIONE_SOCIALE NAPOLI nel proc.to n. 43047/2022 depositata il 25/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME cittadino bengalese, ha impugnato il silenziorifiuto sull’istanza di revoca del decreto di espulsione dal
territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Napoli in data 3 febbraio 2016, deducendo motivi sopravvenuti.
Il Giudice di Pace di Napoli, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, rilevando che il decreto di espulsione impugnato era già stato caducato da un successivo decreto di espulsione del 2019 (« decreto di espulsione n. 77 del 2019 ritualmente notificato in data 10-05-2019 »), oggetto di autonoma impugnazione, per cui il ricorrente non avrebbe avuto interesse ad impugnare il precedente decreto prefettizio.
Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a due motivi; le Amministrazioni intimate dichiarano di costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice del merito omesso di pronunciarsi sulla questione della inespellibilità del ricorrente, a termini dell’art. dell’art. 19, co mmi 1 e 1.1, l. d. lgs. n. 286/1998 (TUI), per avere il ricorrente, alla data di proposizione del ricorso (13 settembre 2023), proposto domanda di protezione speciale davanti al Questore di Napoli. Osserva parte ricorrente che la questione era stata sollevata con il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si chiedeva il riconoscimento della tutela del diritto alla vita privata, ricorso allegato sub doc. 2 fasc. ricorrente.
2 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice del merito omesso di pronunciarsi sulla questione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla revoca del decreto di espulsione, attesa l’esistenza di motivi sopravvenuti che ne
giustificavano il riesame , questione anch’essa dedotta con il ricorso introduttivo, di cui vengono trascritti i passaggi salienti.
3 . Va premesso che questa Corte, in più occasioni, ha ribadito il principio secondo cui «La identità della ragione espulsiva adottata sulla base della stessa norma e da due organi della stessa Amministrazione ( … ) rende chiar (…) la assoluta identità della situazione esaminata dai due giudici. La opposizione alla espulsione non introduce infatti un giudizio impugnatorio di un atto dell’Autorità ma sottopone al giudice dei diritti, la verifica della sussistenza delle tassative e specifiche condizioni (D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2) per l’adozione della misura espulsiva e della assenza di ragioni divietanti l’adozione stessa ( … ) E proprio la riconduzione della controversia non già ad un ambito impugnatorio dell’atto bensì all’area della verifica della sussistenza delle condizioni di legge per la sua adozione, rende affatto irrilevante la duplicità di misure espulsive ove, come nella specie, tanto la prima quanto la seconda traggano origine dalla stessa situazione espulsiva a carico dello stesso straniero, e conduce ad affermare che entrambe le opposizioni in successione proposte avverso le due misure espulsive adottate introducano alla stessa res litigiosa (…) Resta, ovviamente, esclusa la operatività del principio del ne bis in idem le volte in cui alla prima pronunzia di invalidazione della espulsione per sole ragioni procedimentali o di forma segua la reiterazione della misura, emendata dai vizi ravvisati» : Cass., n. 26418/2009; conf. Cass., n. 15315/2010).
4 . Ciò premesso, i due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati, non ricorrendo il caso dell’omessa pronuncia, bensì del rigetto implicito. Non ricorre, difatti, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica
argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017).
5 . Nella specie, il ricorrente ha adito il giudice del merito in relazione all’istanza di autotutela promossa avverso il silenzio-rifiuto formatosi avverso un primo decreto di espulsione, del 2016, laddove la medesima res litigiosa era stata già oggetto di un successivo decreto di espulsione, del 2019, oggetto di autonoma impugnazione, il che rendeva privo di interesse il ricorso volto a travolgere il primo provvedimento, anche perché non si verte in ipotesi di giudizio impugnatorio ma di giudizio volto alla verifica in sede giurisdizionale delle condizioni di legge per la sua adozione, vale a dire l’espellibilità dello straniero. L’accertamento, da parte del giudice del merito, del venir meno dell’interesse all’impugnazione del silenzio-rifiuto del primo provvedimento espulsivo comporta che siano state rigettate implicitamente anche le ulteriori questioni dedotte dal ricorrente e fondate sul medesimo decreto, ancorché attinenti a motivi sopravvenuti.
6 . Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo alla condanna alle spese, in assenza di difese scritte dell’Amministrazione resistente; non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il procedimento (espulsione) esente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.