Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5721/2025 R.G. proposto da:
– ricorrente
–
– resistente – avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 661/2024, emessa il 16/9/2024, depositata e comunicata il 17/9/2024, nel procedimento n. 1664/2024
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Potenza il decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di Potenza il 20/8/2024 e relativo ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio nazionale.
Il provvedimento veniva adottato (come riferito dall’attuale ricorrente) perché la domanda di protezione speciale, avanzata dal ricorrente (ex art. 19, co. 1 e 2, TU 286/98- come modificato dal D.L. 130/2020 conv. in L. 173/2020 e poi dal D.L. 20/2023, conv. nella L. 50/2023- e 32 co. 3 d.lgs. 25/2008), è stata rigettata dalla Questura di Potenza avendo, la Commissione territoriale di Salerno, espresso parere negativo, con conseguente presenza illegale del ricorrente sul territorio italiano.
Il Giudice di Pace di Potenza, con la sentenza n. 661/2024 ha respinto l’opposizione ex art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Potenza.
Il GDP ha affermato che il provvedimento di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il Giudice ordinario è
tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, dei requisiti di legge che ne impongano l’ emanazione, e non può effettuare alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del AVV_NOTAIO che abbia rifiutato il permesso di soggiorno.
Il GDP poi ha osservato che l ‘omessa traduzione non ha determinato una lesione del diritto di difesa e che tutti gli atti redatti sono stati firmati in originale e non sussiste alcuna copia conforme.
Per il GDP, infine, il ricorrente non può permanere nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato Italiano in mancanza dei requisiti minimi e necessari previsti per legge.
Nega poi che sia in questa materia applicabile la disciplina ex art. 7 L.n. 241/1990.
Con ricorso del 16/3/2025 il sig. NOME COGNOME ha impugnato la sentenza del GDP di Potenza, proponendo 5 motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti solo per partecipare all’udienza eventualmente fi ssata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione ( Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cpc, n.ri 3 e 5 nullità e/o annullabilità del decreto prefettizio per violazione di legge e/o eccesso di potere del decreto di espulsione per insussistenza dei presupposti per la sua adozione ‘) .
1.1) Il ricorrente afferma che la richiesta di protezione speciale era stata corredata dalla documentazione attestante lo stabile inserimento del ricorrente in Italia, comprovato dalla sua situazione lavorativa, da una sistemazione alloggiativa idonea ed autonoma, oltre che dal tempo trascorso in Italia e dall’acquisita conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana.
Riferisce che avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Questura di Potenza del 20/8/2024, di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, è stato presentato ricorso al Tribunale di Potenza (ex art. 3 D.L. 13/2017 conv. in L. 46/2017) e che il procedimento è pendente.
Afferma che la Commissione Territoriale di Salerno gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria nel 2018, riconoscendolo meritevole di tutela.
Contesta il punto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del GDP impugnata, laddove si dice che il ricorrente non può permanere sul territorio italiano, in quanto nei suoi confronti non sono applicabili attualmente le norme che regolamentano la libera circolazione RAGIONE_SOCIALEe persone e perché non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il necessario e continuativo inserimento lavorativo.
Eccepisce il difetto di motivazione, perché illogica e incoerente, oltre che in violazione di legge.
Afferma di aver richiesto al questore il permesso di soggiorno proprio in forza RAGIONE_SOCIALEa sua situazione lavorativa stabile e che il GDP non ha esaminato tale documentazione, con conseguente violazione di legge per difetto di istruttoria e per illogicità.
Sostiene, poi, che non sono stati verificati, dal AVV_NOTAIO, dal AVV_NOTAIO e dal GDP, i presupposti per il non refoulement; in particolare, nel decreto di espulsione viene detto che non ricorrono i presupposti di cui all’art, 19 TUI , senza che vi sia stata alcuna effettiva valutazione sul punto.
Rileva che era stata allegata la situazione socio-politica del Gambia, secondo i reports internazionali, e che è illogico il passaggio motivazionale in cui il GDP afferma di essere tenuto solo a controllare l’esistenza dei requisiti che impongono l’emanazione del decreto di espulsione, senza poter valutare la legittimità del provvedimento del AVV_NOTAIO di diniego del permesso di soggiorno.
Osserva, infatti, che, al contrario, la Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ha sempre affermato la cognizione piena del giudice di pace in sede di opposizione al decreto di espulsione.
Il motivo è inammissibile.
1.2) Riguardo alla contestazione del ricorrente per violazione di legge per difetto di istruttoria, in particolare per mancato esame, da parte del GDP, RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa al suo inserimento lavorativo, si osserva che il motivo è inammissibile.
Il GDP ha affermato che il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea e valida a dimostrare il necessario e continuativo inserimento lavorativo.
Con il motivo in esame il ricorrente appare richiedere una nuova e diversa valutazione di fatto sulle prove offerte in giudizio.
Ma tale valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove appartiene al giudice del merito, avendo più volte questa Corte enunciato il principio secondo cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità e RAGIONE_SOCIALEa concludenza RAGIONE_SOCIALEe prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta RAGIONE_SOCIALEe prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. civ., sez. I, n. 17144/25 del 25/06/2025; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Si osserva, inoltre, che il motivo è altresì inammissibile perché del tutto carente del requisito RAGIONE_SOCIALEa specificità, non avendo il ricorrente indicato da quali
concrete prove emergerebbe il suo stabile inserimento lavorativo in Italia (v., per es., sull’assenza di specificità dei motivi: Cass. civ. sez. I, 13/05/2025, n.12741).
1.3) Il motivo è inammissibile anche riguardo alla contestazione del ricorrente circa il mancato controllo da parte del GDP RAGIONE_SOCIALEa legittimità del provvedimento di espulsione.
E’ vero che, secondo la Suprema Corte, il giudice di pace, adito con un ricorso in opposizione al decreto di espulsione, è tenuto a rilevare la manifesta illegittimità del decreto espulsivo e pertanto anche la eventuale condizione di non espellibilità del soggetto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D.Lgs. 286/1998 (TUI), che è norma protettiva di carattere generale, e non può limitarsi a verificare il requisito formale RAGIONE_SOCIALEa assenza del permesso di soggiorno (Cass. civ., sez. I, 22/10/2025, n.28104).
Questo principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte (Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075 del 22/07/2024; Cass. n. 22508 del 26/07/2023; Cass. n. 35684 del 21/12/2023; Cass. n. 17407 del 30/7/2014).
In sede di opposizione al decreto di espulsione il giudice di pace, dunque, non può esimersi dal valutare la eventuale condizione di non espellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero, esaminando la sua situazione personale nel complesso.
Tuttavia, nel presente caso, anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile perché carente del requisito RAGIONE_SOCIALEa specificità, non avendo il ricorrente, nel ricorso in cassazione, esposto in modo specifico l’esistenza di condizioni di non espellibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 TUI.
Secondo motivo di impugnazione ( ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 Inespellibilita’ del ricorrente per violazione del bene costituzionalmente garantito RAGIONE_SOCIALEa salute in ragione RAGIONE_SOCIALE’emergenza covid19 ‘).
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di espulsione sia in violazione di legge perché non tiene conto RAGIONE_SOCIALE’emergenza Covid.
Avrebbe dovuto essere indagata la situazione RAGIONE_SOCIALEa pandemia in Gambia, da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura prima e da parte del GDP in sede di opposizione poi, in forza dei poteri ufficiosi attivabili ex officio; non vi era stata invece alcuna istruttoria riguardo al sistema sanitario gambiano.
Conclude il ricorrente sostenendo che l’affermazione , contenuta nel decreto di espulsione impugnato, secondo cui non ricorre alcun presupposto di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno secondo la normativa vigente o gli obblighi costituzionali, è, con tutta evidenza, una violazione di legge oltre ad essere una motivazione illogica ed incongrua.
E il GDP ha omesso di pronunciarsi sul punto.
Il motivo è inammissibile.
Da un lato si osserva che la formulazione del motivo mescola – senza distinguerli né illustrarlipiù vizi di legittimità logicamente incompatibili in astratto con riguardo al medesimo passaggio motivazionale (mancanza di motivazione, motivazione illogica, violazione di legge che una motivazione, invece, presuppone).
Dall’altro lato si nota che la doglianza è del tutto aspecifica, poiché il ricorrente non illustra neppure sotto quale profilo e con quali argomentazioni avrebbe sollevato la questione del rischio concreto per la salute in caso di rimpatrio.
Il motivo è altresì infondato, dal momento che la pandemia covid 19 non rappresenta più un’emergenza (nazionale ed internazionale) e che la salvaguardia del diritto alla salute di cui all’art. 19 TUI si riferisce a condizioni attuali e non potenziali del soggetto interessato da un provvedimento di espulsione (si veda, in tal senso, per es.: Cass. civ., sez. I, 13/05/2025, n.12741).
Terzo motivo di impugnazione ( Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 3, 7, 8 e 10 bis RAGIONE_SOCIALEa L. 241/90)
Il ricorrente sostiene che al procedimento in oggetto si applicano i principi riguardanti il procedimento amministrativo in generale, tra i quali particolare rilievo assumono le norme di cui alla L. 241/90 e succ. mod., tra cui gli artt. 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa L. 241/90, ai sensi dei quali deve essere data notizia all’interessato RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento che lo riguarda mediante comunicazione personale, corredando tale notizia di una serie di informazioni integrative, in modo da rendere possibile la tempestiva partecipazione al procedimento stesso, e l’art. 10 bis RAGIONE_SOCIALEa L. 241/90, secondo il quale lo straniero avrebbe potuto produrre le memorie ex art. 10 bis L. 241/90, con cui avrebbe prodotto alla RAGIONE_SOCIALE documentazione ed argomenti a propria difesa.
Il motivo è inammissibile.
Premesso che è consolidato orientamento di questa Corte quello per cui “la necessità di dare comunicazione all’interessato RAGIONE_SOCIALE‘inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla procedura di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero” (Cass. 5080 del 2013; Cass. n. 27682/2018; Cass. civ., sez. I, 13/05/2025, n.12741), il ricorrente non illustra compiutamente in che termini le norme invocate sarebbero state violate.
Quarto motivo di impugnazione (‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cpc in relazione all’art. 13 Comma 7 Dlgs n. 286/98 omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente ‘).
4.1) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 13 comma 7 D. Lgs. n. 286/98 –
per l’omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente di nazionalità gambiana del decreto prefettizio, tradotto in inglese, quale lingua veicolare, senza che se ne fosse accertata la conoscenza da parte del ricorrente, né che questi l’avesse indicata quale lingua veicolare conosciuta, né che vi fosse alcuna motivazione in ordine alla mancata traduzione nella lingua madre (nel decreto prefettizio, riferisce il ricorrente, con formula stereotipata e precostituita si dà atto RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di poter reperire un interprete di lingua madre, peraltro neppure individuata).
Il Giudice di Pace di Potenza, nel respingere l’eccezione, afferma che l’omessa traduzione non ha determinato una lesione del diritto di difesa e che non può configurarsi l’illegittimità del provvedimento.
4.2) Il motivo è infondato.
L’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che ” Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola “.
Interpretando tale norma – che non impone all’Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre RAGIONE_SOCIALEa persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga in una “lingua conosciuta” e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la traduzione sia effettuata “in lingua francese, inglese o spagnola”, ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque-, questa Corte, con l’ordinanza n. 3676/2012, ha affermato che ” è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione
non affermi ed il giudice ritenga plausibile l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione in concreto assunta ” (Cass. civ., sez. I, n. 12741 del 13/05/2025).
Come osserva Cass. n. 11887/2018 – tra le tante conformi a questo precedente -” grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana o di una RAGIONE_SOCIALEe lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue (cfr. Cass. n. 1215 del 2015) ” ed aggiunge che ” questa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma è da condividere con la precisazione che è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato all’autorità amministrativa nel cosiddetto foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale poi il provvedimento sia stato tradotto “. Si sono pronunciate in conformità anche Cass. n. 2865/2018, Cass. n. 5837/2022 e Cass. 24015/2020.
Nel presente caso, è il ricorrente stesso ad ammettere di conoscere la lingua italiana, laddove afferma, in sede di esposizione del primo motivo di impugnazione, che la richiesta di protezione speciale era stata corredata dalla documentazione attestante lo stabile inserimento del ricorrente in Italia, comprovato dalla sua situazione lavorativa, da una sistemazione alloggiativa idonea ed autonoma, oltre che dal tempo trascorso in Italia e dall’acquisita conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana.
Pertanto la censura di mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal ricorrente è infondata.
5) Quinto motivo di impugnazione (‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n.ri 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 13 del D.lgs 286/98 e 18 del DPR 28/12/2000 n. 445 -sulla notifica di una copia del provvedimento espulsivo priva di attestazione di conformità all’originale, così come l’ordine del AVV_NOTAIO ‘) .
5.1) Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.18 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.
Il ricorrente denuncia che gli sia stata notificata una copia informale del decreto di espulsione, non recante l’attestazione di conformità all’originale.
Rileva che, secondo quanto disposto dall’art. 18 del DPR 28/12/2000 n. 445 (T.U. RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nonché dalla Circolare RAGIONE_SOCIALE Interni n. 9 del 26/2/2004 relativa ai criteri interpretativi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 2, DPR 445/2000, l’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformità all’originale, apposta alla fine RAGIONE_SOCIALEa copia, da parte di un pubblico ufficiale autorizzato.
Afferma che risulta per tabulas che la copia del provvedimento prefettizio rilasciata al ricorrente non rechi alcuna attestazione di conformità apposta secondo la normativa vigente, non potendosi ritenere tale la dichiarazione contenuta nella relata di notifica, laddove si afferma indifferentemente che ‘ l’atto è consegnato all’interessato in originale, previa sottoscrizione del presente verbale ‘.
Denuncia che la dichiarazione di conformità risulti priva dei requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge. L’attestazione che compare sull’atto impugnato risulta firmata da un funzionario RAGIONE_SOCIALEa Polizia di Stato, non meglio identificato, e non dal Viceprefetto vicario che sottoscrive l’atto. Il funzionario non ha alcun potere di attestazione di conformità di un atto dal medesimo non promanante, né emerge in alcun modo se si tratta di un pubblico ufficiale autorizzato ad effettuare l’attestazione di conformità all’originale .
Il Giudice di pace sul punto ha affermato che ‘ tutti gli atti redatti sono stati firmati in originale e non esiste alcuna copia conforme ‘.
5.2) Il motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il decreto di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, è nullo, per difetto RAGIONE_SOCIALEa necessaria formalità di comunicazione, se comunicato all’espellendo in mera copia libera o informale priva RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità all’originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato (Cass. n. 24119 del 27/09/2019; Cass. 33507 del 17/12/2019).
Sul tema questa Corte ha operato alcune precisazioni, specificando che la conformità all’originale non deve essere necessariamente attestata dal AVV_NOTAIO, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall’ufficio notificante, ovvero da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura (Cass. n. 31928 del 2019) e che la questione RAGIONE_SOCIALEa attestazione di conformità resta superata ove il Giudice di pace verifichi che è stato consegnato, invece RAGIONE_SOCIALEa copia, l’atto in originale, così accertando che si è concretizzata l’ipotesi di redazione in doppio originale (Cass. 2808 del 2023; Cass. 20013 del 2023; Cass. n. 9783 del 14/04/2025).
Nel presente caso il giudice di pace ha accertato che ‘ tutti gli atti redatti sono stati firmati in originale e che non esiste alcuna copia conforme ‘.
Tale fatto è confermato dal ricorrente stesso, laddove riferisce che nella relata di notifica si afferma che ‘ l’atto è consegnato all’interessato in originale, previa sottoscrizione del presente verbale ‘.
6) Il ricorso va, pertanto, del tutto respinto.
Non si fa luogo a regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, non essendosi costituita la controparte.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20/11/2025
Il Presidente
NOME COGNOME