Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17300 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19731/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
PREFETTURA -UTG ROMA, RAGIONE_SOCIALE DI ROMA -UFFICIO UTG
-intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE COGNOME ROMA n. 6125/2024 depositata il 10/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 6125/2024, pubblicata
il 10/6/2024, ha respinto l’opposizione di NOME COGNOME cittadino senegalese, avverso decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 21/7/2023 e notificato in pari data, ritenendo il ricorso del 15/9/2023 tempestivo, considerata la sospensione dei termini processuali, ma infondato poiché lo straniero si trovava in situazione di irregolarità nello Stato italiano, ancor prima dell’emissione del decreto di espulsione, in quanto era entrato in Italia il 03.6.2023, sicché, alla data del 21.7.2023, di emissione del decreto prefettizio, il visto di 12 giorni, rilasciato dalla Svizzera, era scaduto, generando dunque una irregolarità di permanenza sul territorio nazionale, non essendo consentito allo straniero di invocare l’annullamento del decreto espulsivo sol perché egli si debba difendere in un procedimento penale a suo carico, dovendo lo stesso richiedere il permesso per rientrare temporaneamente nello Stato italiano al fine di esercitare il suo diritto di difesa.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 7/9/2024, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Roma (che non svolge difese).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione alla mancanza di convalida del decreto di espulsione ex art. 14 d.lgs. 289/98 nonché dell’art. 161 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non avere il Giudice di Pace, pronunciandosi sul ricorso in opposizione al decreto di espulsione, argomentato in riferimento alla questione sollevata, con la proposizione del ricorso, in ordine all’essere stato « convalidato » un altro decreto espulsivo riguardante un’altra persona, non NOME COGNOME nato in Senegal nel 1971, ma NOME COGNOME nato in Senegal nel 1966, vizio neppure emendabile come errore materiale; b) con il secondo motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., dell’art. 13 c. 2 lett. a) e b) d.lgs. 286/98, nonché dell’art. 5, commi 7, 7 bis e 7 ter, TUI,
nonché dell’art. 112 c.p.c. e 101 c.p.c. e comunque il difetto assoluto di motivazione e/o la motivazione inesistente o solamente apparente, per avere il Giudice di Pace affermato che il decreto è stato emesso poiché lo straniero si trovava in situazione di irregolarità nello Stato italiano, ancor prima dell’emissione del decreto di espulsione, in quanto era entrato in Italia il 03.6.2023, sicché, alla data del 21.7.2023, di emissione del decreto prefettizio, il visto di 12 giorni, rilasciato dalla Svizzera, era scaduto, generando dunque una irregolarità di permanenza sul territorio nazionale, senza considerare che lo straniero non aveva potuto chiedere la proroga del visto perché il 9/6/2023 veniva arrestato per reati risalenti al 2006 e perché fosse messa in esecuzione una sentenza penale (causa questa di forza maggiore), salvo poi essere rilasciato il 21/7/2023 per potere presentare, una volta ottenuta la sospensione dell’esecuzione della sentenza, istanza di affidamento in prova, e, inoltre, egli era arrivato in Italia con volo aereo, via Istanbul, e aveva già con sé il biglietto di ritorno, il che dimostrava la sua volontà di non rimanere in Italia irregolarmente; si lamenta che, invece, il giudice di pace avrebbe integrato la motivazione con una ragione nuova, non contemplata nel decreto, la scadenza del permesso di soggiorno .
La prima censura è inammissibile per difetto di specificità.
Si fa riferimento a una procedura di convalida, ex art.14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998 di misure alternative al trattenimento riguardante altro straniero NOME COGNOME, senegalese ma nato nel 1966, con contestuale decreto espulsione, notificato il 21/7/2023, come da richiesta inoltrata in pari data dalla Questura di Roma al giudice di pace di Roma, cui seguiva convalida il 25/7/2023.
Al COGNOME veniva comunque notificato un decreto di espulsione prefettizia il 21/7/2023, con accompagnamento alla frontiera, che veniva tempestivamente impugnato dinanzi al giudice di pace.
Invero, ai sensi dell’art.13 comma 8 del d.lgs. 289/1998, avverso il decreto prefettizio può essere presentato ricorso al giudice di pace, secondo il rito semplificato di cognizione di cui all’art.18 d.lgs. 150/2011, entro il termine di legge che, sino al 4/12/2023, era di trenta giorni o di sessanta in caso di residenza all’estero, mentre dal 5/12/23, per effetto del d.l. 133/2023, conv. in legge 1/12/2023 n. 176, sono stati ridotti rispettivamente a venti o quaranta giorni.
Nella specie, in base alla disciplina vigente ratione temporis , il ricorso è stato proposto nel termine di 30 gg, considerata la sospensione feriale dei termini processuali, ed è stato infatti ritenuto tempestivo.
Risulta poi che in pari data, non essendo stato possibile eseguire immediatamente il provvedimento, in mancanza di un vettore idoneo, essendo lo straniero in possesso di passaporto, si disponevano misure alternative al trattenimento con consegna del passaporto e obbligo di presentazione in questura in determinati giorni.
Questo provvedimento doveva essere trasmesso al giudice di pace per la convalida entro 48 ore ex art.14, comma 1 bis, TUI.
Ma si tratta di altro segmento che non riguarda il presente giudizio che concerne il decreto prefettizio di espulsione e la sua impugnazione.
La mancata convalida asserita (perché riferita la convalida ad altra persona) delle misure alternative al trattenimento, misure esecutive, non è idonea a travolgere il provvedimento espulsivo, che rappresenta il titolo.
Non vi è omessa motivazione o omessa pronuncia, stante il rigetto implicito della invocata nullità del decreto espulsivo per mancata convalida ex art.14 comma 1 bis del TUI.
3. La seconda censura è inammissibile.
Il decreto prefettizio nei confronti di NOME COGNOME cittadino senegalese, veniva motivato per essere il medesimo entrato nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera, ex at.13 comma 2 lett.a) TUI, e per essere lo stesso illegalmente presente nel territorio dello Stato.
La prima ragione è in ricorso ritenuta insussistente, essendo lo straniero giunto in Italia con volo aereo e visto della Svizzera.
Il decreto espulsivo si fondava quindi anche sulla irregolarità del soggiorno, ex art.13, co.2, « lett.b », d.lgs. 286/1998, TUI.
Vero che questa Corte ha affermato che, in tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, può sindacare solo la legittimità del provvedimento e, se non conforme a legge, disporne l’annullamento, ma non anche sostituire od integrare la motivazione dell’atto, trattandosi di attività preclusa alla giurisdizione ordinaria (Cass. 17408/2015; vedasi anche Cass. 5637/2016, secondo cui « In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto per essersi lo straniero trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 286 del 1998 o richiesto il permesso nei termini stabiliti, non può, in via interpretativa, modificare quella contestazione, nella specie facendovi rientrare la diversa fattispecie dell’irregolare presenza per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, rispondente alla condizione effettiva dell’istante ma non contemplata nel decreto stesso, essendo quest’ultimo un provvedimento con carattere vincolato e risolvendosi una siffatta operazione in una illegittima sanatoria dell’atto ammnistrativo »; Cass. 27252/2020).
Ma, nella specie, il giudice di pace non ha operato alcuna modifica della contestazione a base del provvedimento espulsivo.
Invero, la corretta valutazione della contestazione posta a base del provvedimento espulsivo deve fondarsi sulla descrizione dei fatti, occorrendo verificarne, in sede di impugnazione, la rispondenza alle fattispecie espulsive non sulla base del mero richiamo delle norme, operato dal provvedimento amministrativo.
E in effetti nel provvedimento qui in esame l’ipotesi espulsiva esclusiva è anche la presenza irregolare (« illegale ») in Italia.
E il ricorso è inammissibile perché il giudice di pace non ha integrato, come sostenuto in ricorso, la motivazione del primo e del secondo decreto espulsivo, provvedendo solo a descrivere le condotte poste a base dei provvedimenti amministrativi.
E’ stato già (Cass. 9072/2025) affermato il seguente principio di diritto: « In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto non incorre in una illegittima integrazione del provvedimento amministrativo a carattere vincolato laddove, nel vagliare la contestazione posta a base del provvedimento espulsivo, dia conto della descrizione dei fatti presenti nell’atto, essendo suo compito verificare, in sede di convalida, la corretta rispondenza dell’atto alle fattispecie normative espulsive, non sulla base del mero richiamo delle norme, operato dal provvedimento amministrativo ».
3. La seconda parte della censura è inammissibile.
L’art.13 comma 2 lett.b) d.lgs. 289/1998, nel testo vigente ratione temporis (modificato dal D.L. 13/6/2023 n. 69), prevedeva che l’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero « si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo
ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68 ovvero quando l’autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».
Il ricorrente deduce di avere in ricorso dinanzi al giudice di pace invocato la forza maggiore in ordine alla mancata richiesta di proroga del visto rilasciatogli in Svizzera essendo stato arrestato in Italia il 9/6/23 salvo poi essere rilasciato il 21/7/2023 per potere presentare, una volta ottenuta la sospensione dell’esecuzione della sentenza, istanza di affidamento in prova, ma quando il visto suddetto di 12 gg era nel frattempo già scaduto.
Nonché lamenta che il suo passaggio in Italia era equiparabile a quello di un turista, disponendo egli già del biglietto aereo di ritorno.
Ma in nessuna parte del ricorso si indica dove tali deduzioni e allegazioni fossero state espresse dinanzi al giudice di pace, che non vi fa cenno.
La censura difetta quindi di autosufficienza o specificità.
E il ricorso dinanzi al giudice di pace non risulta neppure prodotto.
In ogni caso non ricorre il vizio di extrapetizione lamentato, mentre il vizio di omessa pronuncia risulta inammissibile.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Romanella camera di consiglio del 22 maggio 2025.