Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19697/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI NAPOLI, IN PERSONA DEL PREFETTO P.T.
-intimati- avverso ORDINANZA di NOME COGNOME NAPOLI n. 37699/2022 depositata il 05/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli del 5.2.2024 con cui è stato respinto il ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli il 23.6.2022.
Premette il ricorrente di essere entrato nel territorio dello Stato nel 2009, di essere stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di Caltanissetta con scadenza 17.3.2023 e di averne, quindi, chiesto il rinnovo alla Questura di Napoli che, però, rigettava la sua domanda contestualmente segnalandolo per la sua espulsione coatta.
3.- Il Giudice di Pace di Napoli ha respinto il ricorso contro detto decreto di espulsione in quanto nessun vizio era riscontrabile nel provvedimento ed essendo il permesso di soggiorno stato rifiutato in ragione dell’acclarata insussistenza dei requisiti di legge nonché della contraffazione dei documenti, tra cui il certificato di residenza del ricorrente.
4.Il Ministero dell’Interno e il Prefetto della Provincia di Napoli sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo di ricorso denuncia error in procedendo in relazione all’art.360, co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli articoli 112 e 132, co.2, n.4, c.p.c. in quanto il Giudice di pace avrebbe omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza dedotta nel ricorso e relativa alla nullità del decreto espulsivo per carenza dell’elemento soggettivo in quanto il decreto era firmato dal – semplice – Vice Prefetto Aggiunto e non dal Prefetto, o dal suo Vicario, senza indicazione di alcuna delega, con la conseguenza che l’atto era da ritenersi giuridicamente inesistente; ma il Giudice di pace aveva completamente omesso di pronunciarsi sulla doglianza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo in relazione all’art.360, co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt.112 e 132, co.2, n.4, c.p.c., poiché il G.d.P. avrebbe omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza dedotta al motivo 3 del ricorso introduttivo e relativa alla dedotta condizione di inespellibilità del ricorrente ex art.19, commi 1 e 1.1, TUI (la compressione di diritti fondamentali in Nigeria sia sotto il profilo del rispetto del principio del non-refoulement , che del diritto al rispetto della vita privata; sottolineava di aver lasciato il Paese d’origine da oltre 13 anni, e di aver ricostruito in Italia la propria esistenza: difatti, avrebbe invero avviato una propria attività lavorativa, sostenendosi in piena autonomia con redditi da fonte lecita, e sarebbe ormai radicato nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese, avendo la disponibilità di un proprio alloggio e di un reddito sempre regolarmente dichiarato, ed avendo affrontato, altresì, un percorso di scolarizzazione in Italia, laddove in Nigeria verserebbe nella condizione di sfollato interno, poiché privo di qualsivoglia rete di supporto e riferimento, anche in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dall’espatrio. Perciò la Prefettura prima, e il GdP poi, avrebbero omesso di valutare il contesto di riferimento ove il ricorrente sarebbe stato rimpatriato, e ciò anche in violazione dell’art. 8 CEDU e, dunque, del riformato art. 19, co. 1.1, t.u.i., nel testo introdotto dal d.l. 130/2020, che ha reso il rispetto della vita privata dello straniero espresso argine del suo rimpatrio.
3.- Il primo motivo è infondato.
3.1- Si osserva preliminarmente – a proposito della cornice del controllo di legittimità che è tenuto a compiere il Giudice di Pace -che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 10/04/2001 che ha ritenendo non fondate le sollevate questioni di costituzionalità dell’art. 13 e dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis , in relazione all’art. 13 Cost., si è
consolidato il principio di legittimità per cui il controllo sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, comma 4-bis, e 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di «manifesta illegittimità» del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16496 del 13/06/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18404 del 28/06/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2826 del 31/01/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 20/03/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5750 del 07/03/2017; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24415 del 30/11/2015; Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 19334 del 29/09/2015; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014). Ovviamente, il riferimento al controllo del giudice in ordine alla «manifesta illegittimità» del provvedimento di espulsione si riferisce alla modalità con la quale il vizio viene accertato, che, compatibilmente con la celerità della procedura, viene compiuta ex actis (v. in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023).
3.1.1- Inoltre, sempre in via preliminare si osserva che- come affermato da questa Corte « la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia », e cioè prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto, « ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. 30 marzo 2009, n. 7698). Ha tuttavia precisato che è illegittimo e va pertanto annullato il decreto di espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato emesso dal viceprefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto (Cass. 20 luglio 2015, n. 15190) ».
Perciò in materia si sono consolidati orientamenti interpretativi di legittimità, di cui giova dar conto:
« È legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni » (Cass. n.25308/2020, in linea con la giurisprudenza di legittimità precedente);
« Il ‘Viceprefetto Aggiunto’ è qualifica dirigenziale equivalente a quello di Primo dirigente legittimato al compimento degli atti, a differenza del ‘Viceprefetto Vicario’ la cui investitura deriva direttamente dalla legge (vd. Tabella B allegata al d.lgs. n. 139 del 2000 contenente Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) (Cass. n. 3031 del 1987; Cass. n. 464 del 1976; Cass. 1522 del 1974; Cass. 2085 del 2005), dietro delega espressa rilasciatagli dal Prefetto in data anteriore al provvedimento » (Cass. n.38717/2021, in motivazione) ; essendosi inoltre precisato che non è rilevante che nell’atto non sia stata indicata la delega conferita al Viceprefetto che ha adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’emissione del provvedimento di espulsione (Cass. n. 7873/2018);
è, invece, « illegittimo e, quindi, suscettibile di annullamento, il decreto di espulsione dello straniero dallo Stato, emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto » , assenza rilevabile anche d’ufficio (v. Cass. n.19689/2017), trattandosi di
una questione mista di fatto e di diritto, benché in caso di rilievo d’ufficio, il giudice dovrà previamente provocare il contraddittorio sul punto perché, appunto, essa presuppone un approfondimento istruttorio volto alla verifica della esistenza o inesistenza del rilascio di delega;
quanto all’onere di allegazione e prova sul punto, nella specifica materia in discorso si è pronunciata Cass. n. 23749/2021, dando continuità in questo settore alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione alle ordinanze che applicano sanzioni amministrative per cui « l’opponente ad ordinanzaingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, della I. n. 689 del 1981 presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulteriore conseguenza che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata » (così: Cass. n. 23072 del 2016; Cass. n. 20972 del 2018); ferma la possibilità evidentemente del giudice di rilevare la questione in via officiosa provocando, però, come detto, il contraddittorio delle parti sul punto e, quindi, la loro attivazione sul piano dei rispettivi oneri processuali.
3.1.2- Ricostruendo sinteticamente il quadro di riferimento sulla base degli orientamenti interpretativi esposti si rileva, quindi, che:
mentre il Vice Prefetto Vicario – tra i compiti del quale rientra quello di generale sostituzione del Prefetto in tutte le sue funzioni e attribuzioni sulla base di una delega rilasciata a monte, al momento del conferimento della funzione- può operare in vece del Prefetto senza necessità di giustificare l’intervenuta sostituzione , il Vice Prefetto Aggiunto (o altri soggetti eventualmente indicati per la sostituzione del Prefetto per specifici atti) deve (debbono) essere muniti di apposita delega (risultante dall’atto o esibita in caso di richiesta di giustificazione dei poteri esercitati).(v. da ultimo Cass. n.32758 / 2024);
colui che deduca l’illegittimità del provvedimento prefettizio per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo;
laddove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, della I. n. 689 del 1981 presso l’Amministrazione medesima, onde assolvere al proprio onere probatorio.
3.1.3- Venendo al caso adi specie, il Collegio osserva che il ricorrente deduce di aver censurato avanti al GdP il provvedimento prefettizio sotto detto specifico profilo, e si duole del fatto che il giudice non sia sul punto pronunciato, laddove, invece, il giudice di pace di Napoli ha pronunciato – sia pure implicitamente – sulla specifica censura, laddove ha rigettato l’impugnazione osservando che « Nessun vizio è riscontrabile nel provvedimento di espulsione del Prefetto di Napoli », dovendosi, invero, qui ribadire il consolidato principio di legittimità secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione
così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 3126/2021; Cass. n. 25509/2014; Cass. n. 5241/2011; Cass. n. 24542/2009).
Perciò la formulata censura di omessa pronuncia è infondata, fermo che il ricorrente -a fronte di una pronuncia implicita avrebbe, semmai, dovuto dolersi dell’illegittimità della stessa per la violazione della normativa che disciplina la delega della funzione prefettizia, allegando specificamente di aver assolto non solo all’onere assertivo ma anche probatorio che incombeva a suo carico a proposito della verifica negativa della presenza della delega che, peraltro, nel decreto di espulsione in oggetto si afferma presente laddove a pag.2 si legge « Visto il decreto di delega per la firma prot. 0020382 emesso in data 21.1.2022 » – specificando -in conformità all’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. – non solo dove e come avrebbe contestato l’affermato potere di firma del funzionario che ha sottoscritto il decreto, ma anche richiesto inutilmente riscontro all’Amministrazione della fonte del potere esercitato e in caso negativo – sollecitato il Giudice adito a compiere la verifica della effettiva sussistenza della predetta delega, anche attivando i poteri istruttori attribuiti dall’art. 213 c.p.c.; il che qui non è avvenuto, essendo si limitato il ricorrente (v. ricorso primo grado) a contestare il potere di firma del funzionario, senza provare detta assenza o -ove ciò fosse stato impossibile – sollecitare il GdP alla verifica istruttoria necessaria.
3.2- Il secondo motivo, invece è fondato, giacché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta carenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento di espulsione a fronte della dedotta lesione ai sensi dell’art. 19. comma 1.1, TUI (ovvero la compressione che del diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 CEDU) , avendo il giudice solo affermato che il permesso di soggiorno era stato rifiutato in ragione dell’acclarata
insussistenza dei requisiti di legge nonché della contraffazione dei documenti, tra cui il certificato di residenza del ricorrente, motivazione che nulla a che fare con le ragioni per quali il ricorrente aveva fatto ricorso al GdP sollecitandone il doveroso controllo di legittimità dell’atto espulsivo, nei termini specificati dal ricorrente, che in questa sede ha fatto puntuale riferimento al contenuto in proposito dell’atto di impugnazione in primo grado, in conformità ai principi di autosufficienza e specificità di cui all’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c.).
4.- Il ricorso va pertanto accolto con riguardo al secondo motivo e l’ordinanza impugnata, conseguentemente, va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Napoli in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa l’ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di Pace di Napoli in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª